Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2017, n. 7000
CASS
Sentenza 23 novembre 2017

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Nel delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente.

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  • 1Elemento soggettivo nel reato di omessa dichiarazione: superamento della soglia come dolo o condizione oggettiva di punibilità
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  • 2Omessa dichiarazione fiscale: dolo, soglie di punibilità e confisca per equivalente (Raffaele Muzzica)
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  • 3Omessa dichiarazione IVA: Nel calcolo della base imponibile non rilevano i costi non documentati.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 dicembre 2022

    News Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, perché l'IVA è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali. Cassazione penale sez. III, 18/11/2022, (ud. 18/11/2022, dep. 13/12/2022), n.47051 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2022, la Corte di appello di Milano ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2017, n. 7000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7000
Data del deposito : 23 novembre 2017

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