Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
Nel delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente.
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Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio We.Zi., con decreto emesso il 29/10/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 6/5/2021 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, dichiarava procedersi in assenza dell'imputato e rinviava in via preliminare all'udienza del 14/10/2021. In quella udienza, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue …
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News Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, perché l'IVA è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali. Cassazione penale sez. III, 18/11/2022, (ud. 18/11/2022, dep. 13/12/2022), n.47051 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2022, la Corte di appello di Milano ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2017, n. 7000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7000 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
07000-18 Sent. n.3106 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 23/11/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 26071/2017 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. PIERO SAVANI Presidente Dott. CLAUDIO CERRONI Consigliere Dott.ssa CHIARA GRAZIOSI Consigliere Consigliere rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott. ENRICO MENGONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE UR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2016 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
udito per l'imputato l'avv. Edy Guerrini che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2016, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 17.2.2015, che aveva dichiarato IN MA responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod.pen. e 5 comma 1 d.lgs 74/2000 per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA e delle II.DD. per gli anni 2006 e 2007, assolveva l'imputato dal reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2006 perché il fatto non costituisce reato e rideterminava la pena per i residui reati in anni 1 mesi 6 e giorni 5 di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IN MA, a mezzo del difensore do fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs 74/2000 per carenza dell'elemento soggettivo del reato, lamentando che la Corte territoriale, in difformità dei principi espressi in materia dalla Suprema Corte, aveva ritenuto sussistente il reato sulla base della prova del dolo generico, nella forma del dolo eventuale, e non invece, del dolo specifico necessario per la configurabilità della fattispecie delittuosa contestata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 2 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 1, 22/11/1993- 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez. 2, 2/3- 4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487; Sez. 2, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079).
2. Nella specie, i Giudici di merito, esaminando e valutando compiutamente le circostanze di fatto dell'azione, hanno ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato sia sotto il profilo del dolo generico, quale rappresentazione e volizione della condotta tipica di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali con superamento della soglia di punibilità (l'imputato era titolare di ditta individuale ed era conoscenza dell'obbligo di presentazione annuale delle dichiarazioni IRPEF ed IVA;
aveva continuamente a disposizione tutta la documentazione contabile che gli consentiva di ricostruire con estrema facilità i ricavi totali;
era anche stato informato dal proprio commercialista dell'ammontare delle soglie di rilevanza penale dell'evasione), che sotto il profilo del dolo specifico, quale finalità di evasione (le stesse modalità della condotta erano dimostrative della circostanza che l'omessa dichiarazione fosse preordinata proprio all'evasione dell'imposta). 3 La censura riproposta in questa sede è generica, perché basata sulle stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, manifestamente infondata. Secondo il testo dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 vigente all'epoca dei fatti, «È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro 77.468,53 ». Il testo attualmente vigente prevede, invece, che «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila». Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs n. 158/2015, è necessaria, dunque, la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità e il dolo specifico di evasione in quanto il contribuente deve perseguire il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Contrariamente alla deduzione difensiva, il fine di evasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costituitivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell'agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale. Giova ricordare che il dolo è specifico quando (come nella fattispecie in esame) la norma incriminatrice richiede, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca prendendo di mira un fine particolare ed ulteriore, che è previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale, ma che si pone oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato. Orbene, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, la soglia di punibilità ha natura di elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, non mass. sul punto;
Sez.3, n.3098 del 05/11/2015, dep.25/01/2016, Rv.265938; Sez.3, n.35611 del 16/06/2016, Rv.268007; Sez.3, n.42868 del 2013, non mass.) e, come tale, deve essere oggetto di rappresentazione e volizione, anche eventuale, del fatto materiale da parte del soggetto agente, il quale deve 4 avere la consapevolezza che le somme evase superino la soglia di punibilità (cfr Sez.3, n.12248 del 22/01/2014, Rv.259806; Sez.3, n.6105 del 18/11/2015, dep.15/02/2016, Rv.266273, in motivazione;
Sez. 3, n.37856 del 18/06/2015, Rv.265087, in motivazione). A tali principi si sono correttamente conformati i Giudici di merito, i quali, con congrue e logiche argomentazione, hanno ricondotto la valutazione relativa alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità nell'alveo del dolo generico;
la decisione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Consegue, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di Stasi Piero Savani гло DEPOST ER AL 14 FFR 2018 PERE IL CAL xiani Luana 5