Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15946 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C. 62910 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TERIA REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TR IB UT AR TRIBUTI IVA IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA RIMBORSO Composta dagli Ill.m Sig istrati590 Presidente R.G.N. 3786/99 FAVARADott. Ugo Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. 32458 Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Ud. 20/03/03 Dott. Stefano SCHIRO' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 62910 N. sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del PORTOGHESI 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - contro ☐INEAERRE SRL IN FALLIMENTO;
- intimato avverso la sentenza n. 138/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/11/98; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio 1 KERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha conclusope 1'inammissibilità del icorso;
in subordine rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre contro la curatela fallimentare della Lieaerre s.r. l., per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte inti- mata non ha svolto alcuna attività processuale.
1.2. In fatto, il curatore del fallimento della Li- neaerre s.r.l., avendo presentato la relativa istanza, ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso del credito iva relativo all'anno 1985. La Commissione adita in primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento di diniego fosse tardivo. La Com- missione Tributaria Regionale, poi, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ma non perché il diniego fosse tardivo, bensì perché il provvedimento di diniego era stato motivato sul rilievo, erroneo, che il curatore non avesse titolo per chiedere il pagamento di un cre- dito maturato in periodo prefallimentare.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso il Ministero eccepisce 2 a) la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, perché, con l'appello, l'Ufficio si era limitato a contestare la legittimità dell'unica "'ratio decidendi" della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento diniego fosse tardivo, mentre, invece, il giudice di appello si era pronunciato sul tema della legittimazio- ne del curatore, che non rientrava nel "devolutum"; b) in via subordinata, la violazione degli artt. 28, 30 e 74 bis DPR 633/72, perché il provvedimento di diniego non intendeva negare la spettanza del credito, ma solo dare applicazione all'art. 30 del DPR 633/72, in quanto, fermo restando che la dichiarazione prefal- limentare prevista dall'art. 74 bis dello stesso D.P.R. non può tener luogo della dichiarazione annuale, ri- *** comunque impregiudicata per il curatore, una maneva volta ammesso l'errore, la facoltà di computare in de- trazione l'imposta, di cui si era negato il rimborso, nelle liquidazioni periodiche successive.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. I l ricorso appare fondato, in relazione al primo motivo.
2.2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal P.G., sul rilievo che la mera "incorporazione" materiale della 3 sentenza impugnata all'interno del documento contenente il ricorso stesso, violerebbe l'obbligo di esporre com- 366, comma 1, n.piutamente il fatto, sancito dall'art. 3, c.p.c. La parte ricorrente, infatti, ha inserito all'interno del ricorso una fotocopia della sentenza impugnata, in luogo della narrazione del fatto. In que- sto modo, la stessa parte ricorrente ha rinunciato a fornire una "personale” prospettazione dei fatti ed ha utilizzato una esposizione "per relationem et allega- tionem"; con la conseguenza che eventuali carenze espo- sitive della sentenza impugnata, prima ancora di poter assumere rilievo come vizi della motivazione in fatto della sentenza stessa, si trasformano (a causa della incorporazione) in una causa di inammissibilità del ri- corso, che preclude, quindi, anche la possibilità di rilevare la stessa carenza della sentenza che è causa della conseguente inammissibilità. Posto il problema in questi termini, al giudice di legittimità non resta che valutare se la esposizione del fatto contenuta nella sentenza, ed incorporata nel ricorso, fornisca tutti gli elementi rilevanti per valutare la fondatezza delle censure giuridiche prospettate. Nella specie, la esposizione dei fatti contiene gli elementi occorrenti per affrontare i problemi giuridici 4 prospettati. D'altra parte, il P.G. non ha specifica- mente indicato quali sarebbero gli elementi di fatto rilevanti che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di esporre e la cui omissione impedirebbe la compiuta comprensione della vicenda processuale.
2.3. Nel merito, la censura della ultrapetizione appare fondata. La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, ma sulla base di una diffe- rente "ratio decidendi", estranea al "devolutum". Il giudice di primo grado, infatti, ha accolto il ricorso introduttivo sulla base dell'unico rilievo della asse- rita tardività del rifiuto del rimborso richiesto. Con- seguentemente, l'Ufficio si è limitato a censurare tale assunto. Il giudice di appello, invece, ha convenuto con 1'Ufficio appellante che, nella specie, l'atto impugna- to non era tardivo. Poi, però, invece di limitarsi a tratte l'unica conclusione possibile, di accoglimento dell'appello, ha indebitamente esteso il giudizio al merito della motivazione dell'atto di rifiuto, che non era in contestazione, pronunciandosi, poi, conseguente- mente ma erroneamente, per il rigetto dell'appello. Né risulta che l'odierna parte intimata avesse proposto appello incidentale (sul presupposto di una eventuale omessa pronuncia sul merito della motivazio- 5 ne), о avesse comunque prospettato eccezioni che in qualche modo legittimassero una estensione del giudizio nella direzione seguita dal giudice "a quo".
2.4. L'esame del motivo subordinato resta assorbito dall'accoglimento del primo.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accol- -0 in relazione al primo motivo di censura. Inoltre, atteso che anche il giudizio introduttivo verteva sol- tanto sulla tempestività della notifica del rifiuto del rimborso e che sul punto il giudice di appello si è pronunciato con decisione oramai irrevocabile, а favore dell'amministrazione finanziaria, il ricorso introdut- tivo deve essere rigettato ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
2.4. Stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ri getta il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 20 marzo 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Ugo Favara) (dr. Antonio Merone DEPOSITATO IN CANCELLERIA lavang Oggi 23.01.2003 Du et блого IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Can шев аншо