Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
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La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27 giugno 2023, n. 23954, affronta un tema di assoluta rilevanza pratica e teorica: la legittimità della confisca per equivalente nei confronti del terzo formale proprietario del bene, in un procedimento per reati tributari, nella specie per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il caso consente una riflessione ampia sul rapporto tra titolarità formale e sostanziale del bene, nonché sull'effettiva prova dell'estraneità del terzo rispetto all'illecito. Il fatto Il Tribunale, pronunciando in primo grado in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disponeva la confisca per equivalente di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 37856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37856 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
378 5 6/ 1 5 56 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Claudia Squassoni Presidente - Sent. n. sez. 2709 Vito Di Nicola PU - 18/06/2015 R.G.N. 33416/2014 Gastone Andreazza -Relatore - Aldo Aceto Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI OL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/04/2014 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Fabio Cosentino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. OL ZI ricorre per l'annullamento della sentenza del 23/04/2014 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione inflitta il 26/02/2013 dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, quale legale rappresentante e liquidatore della società FUTURA LIFT S.r.l.>>, al fine di evadere le imposte, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2007 con relativa evasione dell'IRES nella misura di € 149.179,13. 1.1. Con unico articolato motivo eccepisce violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 e illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Deduce, in fatto, di aver delegato ad un commercialista il disbrigo degli adempimenti fiscali e che pertanto non poteva essere animato dallo scopo di evadere le imposte, non essendo nemmeno consapevole del debito tributario e del suo ammontare. Più volte prosegue - aveva sollecitato l'operato del proprio - commercialista (al quale aveva consegnato tutta la contabilità e si era successivamente reso irreperibile) tant'è vero che aveva deciso di rivolgersi ad un altro professionista per sincerarsi che tutto fosse in ordine. Sicché, ove volesse ipotizzarsi una culpa in vigilando, che la Corte territoriale espressamente gli addebita, essa non avrebbe alcun fondamento fattuale. Peraltro la documentazione recuperata era in tale disordine che né la Guardia di Finanza né la commercialista successivamente incaricata erano stati in grado di ricostruire il complesso delle movimentazioni societarie. In primo grado, inoltre, non era nemmeno emersa la prova dell'effettivo superamento della soglia di punibilità, con quanto ne consegue anche in ordine alla consapevolezza dell'ammontare effettivo dell'imposta evasa. La Corte di appello, sollecitata sul punto, si è limitata a richiamare le dichiarazioni testimoniali rese dall'accertatore della Guardia di Finanza e della nuova commercialista, la cui lettura però non consente una tale conclusione. I Giudici di merito hanno travisato l'esito dell'istruttoria dibattimentale sul punto. Del resto è singolare che l'Agenzia delle Entrate non abbia avviato alcun procedimento per il recupero dell'imposta evasa. La Corte di appello, dunque, non ha dato risposte adeguate ai rilievi puntualmente mossi in sede di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non consentiti dalla legge e in ogni caso totalmente infondato.
3.Il ricorso si basa pressoché interamente su considerazioni di natura fattuale che non possono avere ingresso in questa sede di legittimità.
3.1. Le eccezioni difensive, infatti, fanno riferimento a circostanze (il costante controllo sull'operato del precedente commercialista, la sua successiva 2 irreperibilità, le condizioni in cui aveva lasciato la documentazione fiscale, la presunta inerzia dell'amministrazione fiscale) che, oltre ad essere del tutto irrilevanti (come il mancato esercizio della pretesa tributaria), sono estranee al testo del provvedimento impugnato e non possono essere sottoposte alla diretta valutazione della Corte di cassazione perché le utilizzi quale metro di giudizio della completezza ed esaustività della motivazione e della fondatezza delle eccezioni stesse.
3.2.Il Tribunale di Palermo aveva affermato che l'importo dell'imposta evasa era stato ricostruito in base alle dichiarazioni dei testimoni escussi (il verbalizzante della Guardia di Finanza e la consulente della società) e alla documentazione acquisita attraverso il servizio di cassetto telematico INPS INAIL.
3.3.La Corte di appello ha confermato che l'importo dell'imposta evasa è stato ricostruito in base alle testimonianze rese e alla documentazione contabile utilizzata per gli accertamenti.
3.4.L'imputato lamenta l'insufficienza della motivazione e il travisamento dell'istruttoria dibattimentale ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette del tutto di indicare quali precise censure e rilievi fossero stati mossi alla sentenza di primo grado su questo specifico punto. Non è perciò valutabile il vizio di insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado se il ricorrente non indica quali aspetti critici delle prove esaminate in primo grado, relativi alla quantificazione dell'imposta evasa, siano stati devoluti con l'appello.
3.5. Va aggiunto che il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve riguardare la singola prova e non la valutazione che ne sia stata fatta, tanto meno può riguardare l'istruttoria dibattimentale. Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", tale vizio può essere eccepito in sede di legittimità nelle sole ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.(Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).
3.6. Nel caso di specie entrambi i giudici di merito hanno fatto riferimento alle medesime prove (testimoniali e documentali) ma il ricorrente, oltre a prescindere completamente dal dato documentale (che nemmeno menziona), non allega né trascrive (per intero) le dichiarazioni testimoniali che riporterebbero affermazioni che egli afferma esser state travisate. 3 3.7.Sotto altro profilo, va ribadito che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Il fatto che il contribuente (la persona giuridica nel caso di specie) possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (art. 3, commi 3 e 3-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, cit.) non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (art. 1, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1998).
3.8.L'adempimento formale, dunque, fa carico al contribuente il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine (artt. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 e 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000).
3.9.Ne consegue che il sol fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifica di per sé la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine.
3.10. Solo la forza maggiore può giustificare tale omissione (Sez. 3 n. 3928 del 25/02/1991, Rv. 186784), ma nella valutazione della sua sussistenza non si può prescindere dal fatto che il contribuente ha, come detto, 90 giorni di tempo dalla scadenza del termine per adempiere all'obbligo.
3.11.Dal ricorso non solo non si evince quando l'imputato si sia rivolto alla nuova commercialista (tema che il ricorrente non afferma nemmeno esser stato oggetto di devoluzione) ma nemmeno se il precedente tenutario della contabilità appartenesse ad una delle categorie specificamente autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998, cit.).
3.12.Non v'è dubbio che per la consumazione del reato di omessa dichiarazione dei redditi è necessario il dolo specifico di evasione. La semplice violazione dell'obbligo dichiarativo non basta;
è necessaria non solo l'effettiva evasione (superiore al quantum previsto dalla norma, ritenuto da questa Corte di cassazione elemento costitutivo del reato) ma anche la prova che l'omessa dichiarazione fosse preordinata proprio all'evasione dell'imposta e per le quantità superiori alla soglia della rilevanza penale, e dunque nella consapevolezza del loro ammontare.
3.13.Non è sufficiente a tal fine il richiamo alla "culpa in vigilando", che inaccettabilmente trasforma il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, né al "dolus in re ipsa".
3.14. Tuttavia, non è manifestamente illogico trarre dai dati fattuali a disposizione dei giudici di merito la prova della effettiva sussistenza di tale consapevole volontà. Stando alle lettura delle sentenze di merito: a) l'importo dell'imposta evasa è stato tratto da documenti contributivi e previdenziali che riguardavano operazioni poste in essere dalla società rappresentata dall'imputato e inevitabilmente trasmesse per notizia all'incaricato che a sua volta le aveva trasmesse agli enti interessati (INPS e INAIL); b) si tratta di importi rilevanti pari a poco meno del doppio della soglia di rilevanza penale all'epoca indicata dall'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000; c) l'imputato non ha mai dedotto di esser stato all'oscuro di tali operazioni imponibili;
d) le circostanze relative all'affidamento dell'incarico al vecchio professionista, alla sua qualifica, al ritrovamento della documentazione, alla sua irreperibilità, all'affidamento dell'incarico alla nuova consulente sono tutte decisamente generiche e rimaste sullo sfondo, affidate alle sue sole deduzioni inidonee a fornire una valida base fattuale alla ragionevolezza del dubbio circa la sussistenza del dolo di evasione.
3.15.Le eccezioni sollevate sul punto dall'imputato sono del tutto generiche e attingono ancora una volta al fatto.
3.16.Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
3.17.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/06/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Aldo Aceto Neos AccoAcel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 5 IL 1 8 SET 2015 IL CANCELLIERI CASE Luana Mar