Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
Nel reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, la soglia di punibilità - fissata, in 250.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in 250.000 euro - configura un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste".
Commentari • 8
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FATTI DI CAUSA 1. Espressione Moda s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2015 per Ires, Iva e Irap in relazione alla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per gli acquisti da quattro fornitori - Stan Alexandru Constantin, Rizzello Maria Rosaria, Pubblicizzando di Pellè Tonino e Donatio Emilio - nonché per aver dedotto costi non di competenza in quanto relativi a prestazioni svolte nell'anno 2014. 2. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria (CTP) di Lecce limitatamente alle prestazioni fornite da Rizzello Maria Rosaria e ai costi indeducibili perché non di competenza e rigettato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2016, n. 35611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35611 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
35 6 1 1/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..1941 Presidente - Gastone Andreazza - Relatore - Oronzo De Masi P.U. 16/6/2016 Andrea Gentili R.G. n. 26669/2015 Enrico Mengoni Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ON RL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2014 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
udito il difensore del ricorrente, avv. Alberto Marchesi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28/11/2014, la Corte di Appello di Firenze, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pontedera il 6/12/2012, in composizione monocratica, nei confronti di ON RL, imputato del reato di cui all' art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, perché quale legale rappresentante della Unione Sportiva Pontedera 1912 s.r.l. ometteva di versare nel termine di legge l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale 2006, anno di imposta 2005, per l'ammontare complessivo di Euro 152.860,00, che con le riduzione per il rito aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 4 di reclusione, convertita in euro 4.560,00 di multa (reato accertato il 6/11/2008). Avverso la sentenza il ON propone, tramite il difensore fiduciario, ricorso affidato a due motivi per l'annullamento della decisione. Con un primo motivo di doglianza il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 159, co. 1 n.3, 531 e 605 c.p.p., per essere il reato estinto per prescrizione, non avendo la Corte territoriale rilevato al causa estintiva ancorché maturata in epoca anteriore alla sentenza in grado di appello non ricorrendo alcuna ipotesi di sospensione della decorrenza del relativo termine prescrizionale. Con un secondo motivo di doglianza deduce, ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. b) c.p.p., violazione di legge, in relazione agli artt. 129, 530 n.3, 598 c.p.p., per avere i giudici di appello ritenuto inammissibili i nuovi motivi di impugnazione specificati a seguito della concessione di termine a difesa conseguente al deposito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte Costituzionale, con cui si invocava la sussistenza di un errore incolpevole sul fatto costituente reato. Con memoria depositata il 4/5/2016 richiama, con motivo nuovo, le sopravvenute modifiche normative introdotte all'art. 10 ter D. Lgs. N. 74/2000. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto. Ed invero, con il Decreto Legislativo n. 158/2015, art. 8, l'art. 10 ter D. Lgs. N. 74/2000 è stato sostituito dal seguente: «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). · 1. E' punito con - la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.». Tale modifica legislativa è entrata in vigore il 22/10/2015. 2 Atteso che le contestazioni mosse al ricorrente riguardano omessi versamenti IVA di importo inferiore a quello sopra indicato - esattamente Euro 152.860,00 ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza. Resta da esaminare la questione se, nei reati nei quali sia prevista una soglia di punibilità per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, debba essere pronunciata, qualora detta soglia non risulti integrata, sentenza con la formula assolutoria "il fatto non sussiste" ovvero "il fatto non è preveduto dalla legge come reato". Per le ragioni esaurientemente esposte nella sentenza n. 3098 del 5/11/2015, questa Corte ha chiarito, con ampia e condivisibile motivazione, "che la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi (del fatto di) reato, in quanto completa la realizzazione della condotta punibile e dunque partecipa pienamente all'integrazione giuridica della fattispecie penale, non potendo collocarsi tra le condizioni obiettive di punibilità che invece presuppongono un reato già strutturalmente perfetto nei profili oggettivi e soggettivi cosicché il verificarsi di un evento futuro ed incerto ne condiziona esclusivamente la punibilità, la quale è un elemento esterno alla struttura del reato" (Sez. 3, n. 3098 del 5/11/2015, dep. 25/1/2016, Vanni, non massimata). Ne discende, che "in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite Romano, che l'art. 10-ter ん d.lgs. n. 74 del 2000 configura reato omissivo proprio (di mera condotta e, dunque, cd. formale) e di danno, il cui oggetto specifico della tutela penale è costituito dall'interesse dello Stato alla percezione dei tributi ed i cui elementi costitutivi sono: a) la situazione tipica da cui sorge l'obbligo di agire;
b) la condotta omissiva (non facere quod debetur) la quale deve risolversi in un mancato versamento che raggiunge o supera la soglia quantitativa richiesta per l'integrazione del fatto tipico;
c) il termine, esplicito o implicito, alla cui scadenza l'inadempimento dell'obbligo assume rilevanza e si consuma l'illecito; d) il dolo generico, con la conseguenza che, per la commissione del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario l'imposta sul valore aggiunto legalmente dovuta. Ne consegue che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di punibilità (ora di Euro duecentocinquantamila a seguito del d.lgs. n. 158 del 2015), che è un elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo a definirne il disvalore e che dunque deve rientrare, in uno agli elementi costitutivi del fatto tipico, nel fuoco del dolo, con la sottolineatura che la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, ora, di Euro duecentocinquantamila, entro il termine lungo previsto. Infatti, il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è collegato al compimento delle operazioni imponibili sicché ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter, alla scadenza, adempiere all'obbligazione tributaria (Sez. U., n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255758)". 3 Sulla base di quanto sopra esposto, come correttamente è stato affermato nella richiamata sentenza, "la formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - vuoi perché, essendo stato contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è invece risultato, a seguito dell'accertamento processuale, sotto-soglia oppure vuoi perché, come nel caso di specie, la soglia di punibilità è stata elevata a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione che la prevede o, ancora, vuoi perché tale elevazione sia da attribuire allo ius superveniens - è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, cit.) e che, dunque, non potrebbe essere utilizzata neanche nell'ipotesi di mancanza di una condizione obiettiva di punibilità. In buona sostanza, secondo il dictum delle Sezioni Unite Orlando, l'adozione della formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato» dipende dal tenore formale dell'imputazione, dalla circostanza cioè che con essa si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata (in toto) costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo, come nella specie, ad essere sussunto nella fattispecie astratta, per la mancanza di un elemento costitutivo del reato, occorre adottare la formula il fatto non sussiste» (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, cit.)". E' stato, infine, opportunamente chiarito "che l'insussistenza del fatto dichiarata, come nel caso in esame, per la mancata integrazione della soglia di punibilità, attiene all'inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice quanto all'accertamento che non sussiste il fatto che sia stata raggiunta una soglia pari o superiore a quella prevista per la realizzazione del reato, con la conseguenza che è esclusivamente rispetto a tale fatto che, ai sensi dell'art. 652 c. p. p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, restando impregiudicata, come in precedenza anticipato, l'eventuale mancato versamento dell'Iva in misura inferiore alla soglia di punibilità (che integra un fatto diverso, penalmente irrilevante e sanzionabile in via amministrativa) e potendo l'amministrazione finanziaria quindi procedere in via amministrativa all'accertamento della violazione e all'irrogazione delle relative sanzioni in relazione all'imposta dovuta e non versata, purché sotto soglia".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 16 giugno 2016. 4 Il PresidePresidente Il Consigliere estensore Gastone Andreazza nzo De MasiDinar DEPOSITAYA IN K 29 AGO 2015 IL CA LUDERE Luana Mufiani