Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOMI0 3745 /0 3 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 17540/00 Dott. Giuseppe IANNIKUBERTO Dott. Fernando LUPI Consigliere- Cron.8535 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA - Rap+ Dott. Guido VIDIRI Consigliere 08.04/12/02 - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la sequente SEN TENZA sul ricorso proposto da: : MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, ! 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso i rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
GRIPPA VITA CRESCENZA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, rappresentata e difesa i dall'avvocato SALVATORE CABIBBO, e da ultimo d'ufficio downc. i presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI: 2002 CASSAZIONE, giusta delega ! in calce alla copia notificata del ricorso;
5111 山 -1- - resistente con mandato avverso la sentenza П. 478/00 del Tribunale di -POTENZA, depositata il 11/05/00 R.G. N. 508/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
judito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Potenza Vita Crescenza Grippa chiedeva il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento (ex legge 11 febbraio 1980 n.18), con conseguente condanna del Ministero dell'Intemo alla erogazione del relativo trattamento economico, oltre accessori. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio. In esito all'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore accoglieva la domanda, con decorrenza del beneficio dall'1 marzo 1998, Avverso tale sentenza il Ministero proponeva appello, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ricostituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Potenza, con sentenza del 10- 11 maggio 2000, ritenuta, sulla base dell'art.6, comma 4, del d.P.R. 698 del 1994, la legittimazione passiva del convenuto Ministero, rigettava il gravame, compensando fra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con due motivi. La Grippa si è limitata a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso, articolato su due motivi, il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 38 Cost., degli artt. 101, 102 c 103 c.p.c., dell'art. 4 della legge n.260 del 1958, degli artt.6/5, 3/5, 4/1/2 del d.P.R. n. 698/94 coordinati con l'art.11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, M nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente, dopo avere osservato che, nella fattispecie, la domanda amuministrativa era stata presentata in data 9 maggio 1995, successivamente cioè alla data del 6 gennaio 1995 di entrata in vigore del d.P.R. n.698 del 1994, deduce che, stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art.6/5 del d.P.R. citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo J'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con nonne costituzionali. ه ام اثر می ماریا اور Il fi non merita accoglimento. Va premesso che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari 로 per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amuninistrativo di accertamento della sua condizione di invalidita', deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidita la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone, invece, solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamente di invalidita' e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalita' di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.(Cass. sez.un. 3 agosto 2000 n.529). Nel caso in esame -in cui l'assistita, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non ha limitato la propria pretesa all'accertamento del proprio stato di invalidità (ncl qual caso sarebbe stato sufficiente evocare il giudizio il solo Ministero del Tesoro), ma ha fatto richiesta di riconoscimento del proprio diritto a percepire dal Ministero dell'Interno l'indennità di accompagnamento, invocandone la relativa condanna l'applicazione del principio sopra enunciato comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde il motivo di ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 4 dicembre 2002. Ik Consigliere est Il Presidente CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi1/3/MAR. 2003 (13/3/2003)( CANCELLIERE