Art. 7.
Il primo comma dell'art. 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti".
Il primo comma dell'art. 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti".