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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7835 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione II civile
Specializzata in materia d'impresa
R.G. 3270/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/12/2025 ore 11:00
Dott.ssa DE RS NG De Courtelary Presidente
Dott.ssa MA CI Giudice Relatore
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellante
Parte_1
Avv. IOVINO FABRIZIO
Appellato
Controparte_1
Avv. ZUCCHINALI PAOLO
***
Nessuno è comparso alle ore 11.00.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL FUNZIONARIO UPP
1 NN CI
La Corte rientra in aula alle ore 13,10 dando lettura della sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante ed è depositata immediatamente in cancelleria.
IL FUNZIONARIO UPP
NN CI
IL PRESIDENTE
DE O. NG De Courtelary
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
Così composta:
DE RS NG de Courtelary Presidente
MA CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Iovino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
2 APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
ed in concordato preventivo Controparte_1
( C.F. ) P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio Avvocati, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese,
n. 2954/2021, resa nel procedimento n.r.g. 64897/2017 – responsabilità amministratore società di capitali -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava innanzi alla Parte_1
Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 2954/2021 con cui era stato così disposto:
“1) in accoglimento della domanda attorea, ON il convenuto Parte_1
al pagamento, in favore della in liquidazione e
[...] Controparte_1 concordato preventivo, della complessiva somma risarcitoria di € 575.246,76 già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) ON il convenuto alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
in liquidazione e concordato preventivo, delle spese di giudizio che Controparte_1 liquida in € 1.686,00 per spese ed € 20.122,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Con decreto del diciassette giugno 2021 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168- bis, co. 5, c.p.c. al tredici dicembre 2021.
Parte appellata si costituiva, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale.
Era disposta la trattazione dell'udienza in forma cartolare con decreto del nove novembre 3 2021.
Era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in quindici dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note come da decreto del ventitré ottobre 2025.
Con provvedimento del quindici dicembre 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al ventidue dicembre 2025 ore 11,00; le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del quindici dicembre 2025, come da decreto ventitré ottobre del 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il ventidue dicembre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese compensate Roma, ventidue dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CI DE RS NG de Courtelary
4
Sezione II civile
Specializzata in materia d'impresa
R.G. 3270/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/12/2025 ore 11:00
Dott.ssa DE RS NG De Courtelary Presidente
Dott.ssa MA CI Giudice Relatore
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellante
Parte_1
Avv. IOVINO FABRIZIO
Appellato
Controparte_1
Avv. ZUCCHINALI PAOLO
***
Nessuno è comparso alle ore 11.00.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL FUNZIONARIO UPP
1 NN CI
La Corte rientra in aula alle ore 13,10 dando lettura della sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante ed è depositata immediatamente in cancelleria.
IL FUNZIONARIO UPP
NN CI
IL PRESIDENTE
DE O. NG De Courtelary
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
Così composta:
DE RS NG de Courtelary Presidente
MA CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Iovino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
2 APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
ed in concordato preventivo Controparte_1
( C.F. ) P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio Avvocati, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese,
n. 2954/2021, resa nel procedimento n.r.g. 64897/2017 – responsabilità amministratore società di capitali -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava innanzi alla Parte_1
Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 2954/2021 con cui era stato così disposto:
“1) in accoglimento della domanda attorea, ON il convenuto Parte_1
al pagamento, in favore della in liquidazione e
[...] Controparte_1 concordato preventivo, della complessiva somma risarcitoria di € 575.246,76 già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) ON il convenuto alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
in liquidazione e concordato preventivo, delle spese di giudizio che Controparte_1 liquida in € 1.686,00 per spese ed € 20.122,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Con decreto del diciassette giugno 2021 la Corte differiva la prima udienza al ex art. 168- bis, co. 5, c.p.c. al tredici dicembre 2021.
Parte appellata si costituiva, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale.
Era disposta la trattazione dell'udienza in forma cartolare con decreto del nove novembre 3 2021.
Era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in quindici dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note come da decreto del ventitré ottobre 2025.
Con provvedimento del quindici dicembre 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al ventidue dicembre 2025 ore 11,00; le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del quindici dicembre 2025, come da decreto ventitré ottobre del 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il ventidue dicembre 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
Spese compensate
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese compensate Roma, ventidue dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CI DE RS NG de Courtelary
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