Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
Non è affetto da nullità assoluta il decreto di citazione che indichi erroneamente il luogo di comparizione per l'udienza, qualora tale indicazione inesatta non abbia in concreto inciso sul diritto di difesa dell'imputato, alla cui garanzia è funzionale la disciplina relativa alla "vocatio in ius", determinandosi in tal caso carenza di interesse a dedurre il vizio. (Fattispecie in cui nel decreto che dispone il giudizio era stata indicata la vecchia sede del Tribunale ma il difensore domiciliatario dell'imputato era regolarmente comparso presso il luogo di effettivo svolgimento dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2016, n. 39333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39333 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
39 333/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.
1.998 Dott. ANTONIO PRESTIPINO Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 9299/2016 Dott. GEPPINO RAGO ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE - Rel. Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA EMILIO N. IL 26/08/1968 GIUGLIANO MADDALENA N. IL 27/10/1966 avverso la sentenza n. 4043/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Augel.ll's che ha concluso per l' me i n mitilia ire icon Udito, per la parte civile, l'Avv Benglent & Muferetoс мирието Udit i difensor Avv. Mais Filiff Imperato fer uses for sumusele e Cuptions du cluators l'eccop e motiv in subordine, le peritoneot ricass e, RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava la AN alla pena di mesi due e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. ed a mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa l'NU per il reato di truffa aggravata dall'61 n. 9 cod.pen. Si contestava all'NU, appartenente alla Polizia di Stato di avere percepito indebitamente la retribuzione in relazione ad otto giorni in cui in cui si assentava dall'ufficio producendo falsi certificati medici a firma della AN, medico.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell' NU che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come truffa tentata in quanto mancherebbe la prova della effettiva percezione della retribuzione relativa agli otto giorni di assenza ingiustificata (non era infatti stata acquisita la busta paga dell'NU); inoltre non sarebbe stato individuato il momento di consumazione del reato, dato che la quota illecita della retribuzione sarebbe stata percepita dopo la presentazione dei certificati della AN;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 481 cod. pen.: il falso non avrebbe potuto riguardare elementi "circostanziali" rispetto alla patologia, che invece doveva essere certificata in modo corrispondente al vero. Nel caso di specie era emerso che la patologia era stata accertata attraverso la visita effettivamente effettuata l'8 luglio 2008, sicchè non potrebbe ritenersi dimostrata la falsità dei due certificati successivi, emessi senza visita, dato che la conferma telefonica della patologia avrebbe dovuto considerarsi sufficiente «senza che abbiano rilievo circostanze del tutto irrilevanti ed estranee all'ambito di tutela della norma de qua come la presenza del soggetto nell'ambulatorio e la effettuazione di certe cure»;
2.3. travisamento della prova: la condanna dell'NU sarebbe stata confermata anche per il falso relativa al certificato dell'8 luglio 2008, ovvero in relazione ad una condotta per la quale la stessa NO, che aveva redatto il certificato, era stata assolta.
2.4. Vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della condizione di punibilità prevista dall'art. 131 bis. cod. pen. Si deduceva che erano emersi (ed erano stati allegati con l'atto di appello) elementi indicativi della particolare tenuità del fatto riconducibili alle modalità della condotta, alla levità del danno, ed alla personalità dell'imputato; 2 1.4. vizio di legge e di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti previste dagli artt. 62 n. 2) e 62 n.4) cod. pen. Si deduceva l'emersione di elementi di fatto indicativi della "provocazione" dell'NU da parte dei superiori;
inoltre non sarebbe stato considerato né lo stato d'ira, nè il conseguente rapporto di causalità psicologica. Con riguardo al diniego dell'attenuante prevista dall'art 62 n. 4) cod. pen. si deduceva che il danno non era stato quantificato e che erano state illegittimamente valutate come rilevanti delle disfunzioni organizzative, nonostante il reato di truffa prevedesse solo un danno patrimoniale;
2.5 vizio di legge;
si deduceva la violazione dell'art. 429 cod.poc. pen in quanto nel decreto che dispone il giudizio non era stato correttamente indicato il luogo di comparizione in quanto era stata indicata la vecchia sede del Tribunale di Firenze piuttosto che la nuova.
3. Ricorreva per cassazione anche la difesa della AN che deduceva:
3.1. violazione di legge: il decreto che disponeva il giudizio non conteneva per esteso la contestazione di cui al capo b) della rubrica;
tale carenza sarebbe stata illegittimamente sanata con la procedura di correzione dell'errore materiale, laddove si sarebbe in presenza di una modifica dell'imputazione da trattare con la procedura prevista dagli artt. 516 e ss cod. proc. pen.; 3.2. vizio di legge e di motivazione con riferimento all'accertamento della responsabilità per il reato di falso;
l'imputata si sarebbe limitata a raccogliere telefonicamente l'anamnesi di una patologia già accertata e non avrebbe commesso alcun falso, in quanto non avrebbero rilievo, ai fini della valutazione della condotta illecita, i dati presenti nel certificato diversi dalla attestazione della patologia;
3.3. vizio di legge e di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non aveva ritenuto di infliggere solo la pena pecuniaria, prevista dall'art. 481 cod. pen. come pena alternativa alla reclusione;
3.4. violazione di legge: non sarebbe stato applicato l'art. 131 bis. cod. pen. valorizzando la reiterazione delle condotte e non tenendo nella dovuta considerazione il fatto che era stato riconosciuto il vincolo della continuazione;
il consolidamento della progressione criminosa avrebbe invece consentito di ritenere attenuato il disvalore complessivo dell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso dell'NU è manifestamente infondato. 3 1.1. Il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduceva il vizio di motivazione in relazione alla assenza della prova della percezione della retribuzione è manifestamente infondato. I rilievi proposti non hanno alcuna incidenza sull'idoneità dimostrativa della motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell'accertamento di responsabilità. La percezione dell'ingiusto profitto veniva infatti dimostrato non solo attraverso il richiamo all'automatismo dell'erogazione delle retribuzioni nel pubblico impiego, ma soprattutto attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni dell'imputato, che nel corso degli interrogatori aveva riferito della pendenza di un procedimento presso la Corte dei Conti, instaurato proprio al fine di recuperare la retribuzione indebitamente percepita. Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui deduceva la mancata individuazione del tempus commissi delicti. Si tratta di doglianza che è stata introdotta per la prima volta in sede di legittimità, e che, inoltre, non tiene conto della consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui la mancanza della data e del luogo del commesso reato rileva soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre la omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto risulti chiaramente in tutti i suoi termini il "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto (Cass. sez. 1, n. 6276 del 15/04/1996, Rv. 205183; Cass. sez. 1, n. 17888 del 30/03/2004, Rv. 228283; Cass. sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013 Rv. 256758).
1.2. Anche il motivo di ricorso che deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato. Il motivo proposto non tiene conto della giurisprudenza della Cassazione secondo cui ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità, occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Cass. sez. un., n. 12381 del 25/02/2016, Rv. 266590). Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava la incompatibilità della condotta emersa con la concessione del beneficio invocato. Si rilevava come «la consumazione di una truffa ai danni dello Stato commessa con precisa preordinazione, per motivazioni sostanzialmente di scarso momento e con una iattanza che è giunta sino ad allontanarsi dal territorio dello Stato per potersi godere la vacanza programmata nello stesso tempo in cui falsamente si rappresentava di essere inabile al lavoro per malattia, da un appartenente ad un corpo di Polizia. Istigando un medico a redigere falsi 4 certificati e quindi concorrendo in tale ulteriore condotta di reato non abbia alcuna possibilità di essere ritenuta di scarso disvalore>> (pag. 21 della sentenza impugnata).
1.3. Anche le doglianze in ordine alla mancata concessione delle attenuanti della provocazione e della lieve entità del danno sono manifestamente infondate. Con riguardo al diniego della attenuante prevista dall'art. 62 n. 2) cod. pen. le deduzioni proposte non tengono conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui i fini della configurabilità dell' attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Cass. sez. 1, n. 47480 del 14/11/2013, Rv. 258454). Le condizioni indicate di legittimità devono concorrere, sicchè l'assenza di anche una sola di esse impedisce il riconoscimento dell'attenuante. In coerenza con tali linee ermeneutiche, il collegio di merito escludeva la concedibilità dell'attenuante sulla base dell'assenza di comportamenti ingiusti od arbitrari ai quali "reagire", valorizzando la testimonianza del Cioppa, superiore dell'annunziata che aveva spiegato le ragioni, non pretestuose, ma dettate da reali esigenze organizzative, della calendarizzazione delle ferie dell'imputato. La Corte territoriale ha cioè ritenuto con valutazione aderente alle emergenze processuali che mancasse il presupposto dell'ingiustizia del danno", indispensabile per riconoscere l'attenuante invocata. Con riguardo alla attenuante prevista dall'art. 62 n. 2) cod. pen. il motivo di ricorso non tiene conto della giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità della stessa rilevano, anche nel caso di truffa ad enti pubblici, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (così in un caso di truffa alle poste: Cass. sez. 6., n.30177 del 04/06/2013, Rv. 256643). In coerenza con tali indicazioni la Corte di appello denegava il beneficio valorizzando non solo il danno economico generato della illecita percezione della retribuzione non dovuta, ma anche il danno conseguente alla disfunzione organizzativa causata all'amministrazione dall'assenza imprevista del dipendente (pag. 23 della sentenza impugnata). 5 1.4. Il motivo di ricorso che deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa della errata indicazione del luogo di comparizione è manifestamente infondato. Il collegio non ignora la giurisprudenza di legittimità che associa alla difettosa indicazione del luogo di comparizione la nullità assoluta del decreto di citazione (Cass. sez. 5, n. 3868 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262174; Cass. sez. 6, n. 29264 del 08/07/2010, Rv. 248617). Tale interpretazione valorizza, comunque, l'incidenza dell'erronea indicazione sull'esercizio del diritto di difesa, la cui concreta lesione è necessaria per individuare l'interesse all'eccezione di nullità. Nel caso di specie, come rilevato dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa: il difensore dell'NU era regolarmente comparso presso il luogo di effettivo svolgimento dell'udienza; inoltre l'imputato, aveva eletto presso di lui il domicilio per le notificazioni, sicchè incombeva in capo al difensore domiciliatario l'onere di comunicare all'assistito i tempi ed i modi della progressione processuale, compreso luogo di effettiva comparizione che egli dimostrava di conoscere partecipando all'udienza. Tali circostanze, consentono di escludere la lesione del diritto di difesa, ovvero il diritto fondamentale alla cui garanzia è funzionale la disciplina che prevede la nullità della vocatio in ius. I giudici di merito respingevano l'eccezione in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche valorizzando tra l'altro gli atti personali compiuti dall' NU (come la nomina di un secondo difensore) indicativi della sua piena conoscenza dello sviluppo del processo (pag. 12 della sentenza impugnata). Il motivo dedotto è dunque inammissibile in quanto non risulta sostenuto da alcun concreto interesse, dato che il diritto fondamentale di difesa, che le regole sulla vocatio in iudicium sono funzionali a garantire, risultava essere stato pienamente esercitato in tutti i gradi di giudizio, né il ricorrente evidenziava, a sostegno dell'esistenza dell'interesse alcuna lesione "sostanziale" dello stesso (sulla necessità dell'interesse a far valere il vizio: Cass. sez. Un n. 4419 del 25/01/2005, Rv. 229982) 1.5. Il motivo di ricorso che deduce il travisamento della prova in relazione alla condanna dell'NU per il reato di falso, con la condotta descritta al punto 1) del capo di imputazione è inammissibile, in quanto la doglianza non è stata proposta con l'atto d'appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Sul punto il collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in - 6 Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella - necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).
2. Le doglianze proposte da entrambi gli imputati nei confronti dell'accertamento di responsabilità in ordine al reato di falso sono manifestamente infondate. Il collegio, in materia condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri. Sicché, nell'ambito di contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione 0 di una constatazione. Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi о indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Cass. sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007, Rv. 236550). La giurisprudenza citata evidenzia l'estensione dell'area del falso anche alle valutazioni tecniche relative a percorsi metodologici e parametri scientifici indiscussi, condivisi unanimemente dalla comunità scientifica, essendo pacifico che il falso ideologico copra gli "enunciati in fatto", ovvero le circostanze concrete dell'accertamento. Nel caso di specie, la Corte di appello rilevava che dalle dichiarazioni dello stesso NU era emerso che la AN, di concerto con il coimputato aveva formato i certificati del 12 e 15 luglio 2008 in data successiva a quella indicata, e che aveva confermato la malattia senza effettuare la visita che aveva invece attestato essere stata compiuta il 12 luglio, quando l'NU si trovava all'estero; i giudici di merito evidenziavano inoltre che l'imputata aveva anche attestato di avere effettuato dei cicli di fisioterapia proprio durante il periodo in cui l'NU era in Portogallo (pag. 21 della sentenza impugnata). Tali macroscopiche falsificazioni, già idonee a configurare il falso contestato si riflettono anche sulla diagnosi della patologia, che la ricorrente deduce essere stata effettuata legittimamente sulla base di indicazioni telefoniche dopo un 7 primo reale accertamento. Il fatto che l'accertamento della malattia risulti essere stato certificato con tempi e modi corrispondenti al vero consente di estendere il falso anche alla attestazione della patologia. 3 Gli altri motivi di ricorso proposti nell'interesse della AN sono manifestamente infondati.
3.1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che censura l'utilizzo della procedura prevista per la correzione dell'errore materiale per sanare il mancato inserimento nel decreto di citazione a giudizio della prima parte dell'imputazione. Il rilievo non tiene conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui l' errore materiale, alla cui correzione si procede a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., ricorre quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa è stata espressa, quando tale difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento (Cass. sez. 1, n. 3961 del 06/10/1993, Rv. 195447). Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la mancanza grafica di parte dell'imputazione era frutto di un refuso grafico che veniva legittimamente sanato con il ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto dedotto, non veniva contestato nessun reato concorrente né alcuna nuova circostanza aggravante che legittimasse il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che censura la scelta di infliggere la pena detentiva piuttosto che quella pecuniaria. La scelta risulta motivata sulla base della gravità e della reiterazione delle condotte. Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le indicazioni fornite dalla Cassazione in materia di oneri motivazionali in materia di definizione del trattamento sanzionatorio. In materia il collegio ribadisce infatti che il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Cass. sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989, Rv 180075).
3.3. Manifestamente infondato è, infine, il motivo di ricorso che censura la mancata valorizzazione, al fine della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. della struttura continuata dei comportamenti illeciti posti in essere dalla AN. La v concessione del beneficio invocato coinvolge una valutazione complessiva della 8 gravità delle condotte e, sebbene in astratto non si possa escludere che il consolidamento della progressione della criminosa possa costituire un elemento valorizzabile per l'applicazione dell'art. 131 bis. cod.pen., nel caso di specie, in concreto, la motivazione in ordine alla indicazione degli elementi di disvalore del fatto ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità non risulta incisa dalle censure proposte. Peraltro, in materia di concessione del beneficio invocato, l'onere motivazionale resta limitato alla dimostrazione della complessiva della gravità del fatto ed alla eventuale individuazione delle cause ostative, senza richiedere la disamina di tutti gli elementi allegati dalla difesa.
4. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016. Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Antomo Prestipinoな DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Daniele Colapinto Oggi ver 6