Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2003, n. 4817
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Sentenza 20 novembre 2003

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La polizia giudiziaria, a norma dell'art. 348, ultimo comma, cod.proc.pen., è autorizzata a compiere di sua iniziativa accertamenti sulla natura di stupefacente di una sostanza: si tratta di un'indagine a corredo dell'informativa di reato, che non ha natura di accertamento urgente cui il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere.

Per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod.proc.pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2003, n. 4817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4817
    Data del deposito : 20 novembre 2003

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