Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 2
La polizia giudiziaria, a norma dell'art. 348, ultimo comma, cod.proc.pen., è autorizzata a compiere di sua iniziativa accertamenti sulla natura di stupefacente di una sostanza: si tratta di un'indagine a corredo dell'informativa di reato, che non ha natura di accertamento urgente cui il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere.
Per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod.proc.pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2003, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/11/2003
1. Dott. MARZANO ES - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1509
3. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 04563/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De RE ES, n. in Santa Maria del Cedro il 03.06.1968;
2) TO ES, n. in Mottola il 31.03.1952;
3) OL OA, n. in Vicenza il 29.10.1960;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 12 ottobre 2001;
Udita in pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ES Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di OL ed il rigetto dei ricorsi di De RE e TO;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Tommaso Basso per OL, avv. Augusto Marragony per De RE, avv. Paolo De Meo per TO, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
1.0 Il 25 novembre 1998 il Tribunale di Vicenza condannava OA OL, ES De RE e ES TO a pene ritenute di giustizia (ed a quelle accessorie di legge) per imputazioni di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 12 ottobre 2001, riconosceva a OL le attenuanti generiche, conseguentemente riducendo la pena allo stesso inflitta dal primo giudice, e confermava nel resto.
1.1 Questi i fatti, come riassunti nella sentenza di primo grado. Il 16 febbraio 1995 OA OL aveva consegnato al mar. dei CC. Luigi TO (agente sotto copertura col nome di LA) un grammo circa di cocaina, da utilizzare come campione in vista di una successiva fornitura di droga più consistente. Il 1^ aprile successivo il mar. TO aveva dapprima incontrato OL ed indi, i due, a bordo delle rispettive autovetture, si erano recati presso un bar di Arcugnano: dopo aver atteso un po' di tempo nel parcheggio di quel locale, dal suo interno era uscito ES De RE, atteso da OL;
dopo un cenno di intesa fra i due, De RE si era allontanato a bordo della sua autovettura;
OL e AR si erano spostati in un altro bar, posto nelle vicinanze, e dopo un po' ivi li aveva nuovamente raggiunti De RE;
OL si era fatto consegnare da "LA" L.
3.600.000 in banconote da lire centomila, previamente fotocopiate dai militi inquirenti, e si era allontanato insieme a De RE, sull'auto di quest'ultimo; dopo 10-15 minuti i due avevano fatto ritorno, dall'auto era disceso il solo OL che aveva consegnato al mar. TO un involucro con circa trenta grammi di cocaina;
un campione di quella sostanza repertata in entrambe tali occasioni era stato consegnato al responsabile del presidio multizonale dell'U.S.S.L. di Vicenza, il quale, escusso poi in dibattimento, aveva riferito che entrambi i quantitativi erano costituiti da cocaina, con principio attivo del 70% per il primo, del 18% per il secondo. ES TO era stato ritenuto l'originario fornitore dei due quantitativi di stupefacente in questione: egli era stato trovato in possesso di undici banconote da lire centomila facenti parte della somma consegnata dal mar. TO a OL la sera del 1^ aprile;
il 16 febbraio 1995 (giorno in cui era avvenuta la consegna a "LA" del primo campione di cocaina) era stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione di TO e si era quindi accertato che verso le 21,30 era arrivata, ivi, un'autovettura Fiat Uno di colore grigio con una sola persona a bordo;
il milite in osservazione non aveva visto il conducente entrare nella casa (essendone impedito dalla sua posizione) ma aveva udito i cani abbaiare e dopo circa venti minuti l'autovettura era ripartita: "considerato - annota la sentenza di primo grado - che l'auto vista dall'app. AR (che si trovava in osservazione) è dello stesso tipo di quella, in uso al mar. TO, con cui quest'ultimo ed il OL la sera del 16 febbraio si sono recati in Arcugnano al fine di farsi dare il campione di cocaina e che poi è rimasta in possesso del solo OL per andare a prelevare la sostanza stupefacente;
che inoltre 'LA' ha atteso in una pizzeria il ritorno del OL per lo stesso tempo in cui si è protratta la presumibile sosta del conducente di quel veicolo nella casa di TO (20 minuti), i fatti riferiti dal AR evidenziano, sia pure a livello indiziario, che in quella villa sia entrato proprio il OL per farsi consegnare il campione di cocaina". Il 1^ aprile, inoltre, ES De RE era stato visto suonare al campanello di quell'abitazione e per quella sera era stata concordata la consegna del secondo quantitativo di sostanza stupefacente. Infine, "in epoca prossima ai fatti di causa", tra OL e AR CU, "soggetto coinvolto in tale ambiente" che aveva prestato la sua collaborazione, si erano svolti dei colloqui che erano stati ascoltati da altro milite inquirente, il mar. TA, che "si trovava in un'altra stanza", e che erano stati registrati "con strumentazione (microspia) precedentemente collocata nella cucina di quella casa" di CU "che l'aveva autorizzata"; e nel corso di tali colloqui OL aveva affermato, in presenza di CU e di altra persona, "di essere in contatto con un grosso trafficante, indicato in TO ES, che era in grado di disporre di consistenti quantitativi di cocaina...", invitando CU "a riferire all'acquirente (il mar. TO) che l'appuntamento per prendere il campione di cocaina era fissato per il giorno 16".
1.2 I giudici dell'appello richiamavano gli "elementi di prova attentamente evidenziati dal primo giudice"; disattendevano le proposte eccezioni circa la validità dell'esame della sostanza stupefacente repertata, le dichiarazioni rese all'agente di p.g., simulato acquirente, la utilizzabilità degli esiti dei colloqui registrati;
disattendevano la tesi difensiva circa la riconducibilità delle banconote trovate in possesso di TO ad un contratto di compravendita di un'autovettura intercorso con OL;
confermavano, perciò, le già rese statuizioni di responsabilità.
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, De RE per mezzo del difensore, OL e TO personalmente. OL assume che "le prove raccolte dai CC. (telefonate) vedono chiaramente in me l'acquirente e non lo spacciatore..." ed evoca le circostanze che assume abbiano caratterizzato gli episodi in questione.
De RE denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione e deduce:
a) "la nullità assoluta di entrambe le decisioni", di primo e secondo grado, poiché risulterebbe che egli "veniva condannato... per ben due volte per lo stesso reato ascrittogli", leggendosi nel dispositivo riportato dalla sentenza di primo grado dapprima una condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione e lire trentacinque milioni di multa e poi una condanna ad anni nove di reclusione e lire sessantamilioni di multa, e "la impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia in violazione dell'art. 564 c.p.p. non motiva e specifica sul punto a quale pena sia stato condannato il De RE ES...". Soggiunge che "dalla lettura della sentenza di primo grado sul punto in motivazione, pag. 22, non è dato conoscere quale sia stata la pena base ritenuta tra il massimo ed il minimo di quella edittale e sulla quale quindi il giudice di primo grado e successivamente il giudice di appello abbiano svolto il calcolo per giungere in aderenza alla motivazione alla pena realmente inflitta...";
b) che "la sentenza impugnata è assolutamente carente di motivazione in relazione alle censure mosse nei motivi di gravame circa le modalità illegittime dei campioni della presunta sostanza stupefacente e la inosservanza delle formalità ex art. 360 et 364 c.p.p. da cui consegue la inutilizzabilità e la nullità della consulenza tossicologica per violazione dell'art. 87, c. 2^, D.P.R. 309/90 e violazione art. 360 c.p.p.". Il teste dr. RL aveva riferito di aver avuto in consegna solo 52 mg. della sostanza repertata per la relativa analisi, mentre il teste IA aveva riferito di aver consegnato al dr. RL "tutto il quantitativo della presunta sostanza stupefacente", sicché da tanto argomenta il ricorrente che "non esiste alcuna certezza sulla provenienza della presunta sostanza stupefacente... e da quale quantitativo sia stata prelevata", con "nullità della consulenza tossicologica del dr. RL per la violazione del diritto di difesa...", atteso che "nella fattispecie sono stati prelevati più campioni della presunta sostanza stupefacente in sequestro, senza rispetto delle garanzie difensive come previsto dall'art. 87 D.P.R. 309/90...". Soggiunge che vi era stata anche violazione dell'art. 360 c.p.p., giacché, trattandosi di sostanza stupefacente soggetta a modificazioni nel tempo, doveva essere svolto eventualmente un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 360 c.p.p. con osservanza delle garanzie difensive previste da tale norma, ne' rileverebbe la dichiarazione di OL, che aveva dichiarato trattarsi di sostanza stupefacente, giacché quelle dichiarazioni non sarebbero utilizzabili "contra alios, ovvero contro il De RE ES senza il consenso di questi che, invero, mai lo ha prestato";
c) che la Corte territoriale, come anche il giudice di primo grado, aveva espresso il proprio giudizio di responsabilità del ricorrente sulla base di "semplici sospetti cui non si è dato alcun riscontro oggettivo" e con motivazione "assolutamente mancante... in ordine alle censure proposte... nei motivi di impugnazione". TO, infine, denunzia:
a) vizi di violazione di legge, "di cui all'art. 606, lett. b) o c) c.p.p.", sotto il profilo che illegittimamente era stata ritenuta la utilizzabilità dell'accertamento tossicologico svolto in sede di indagini preliminari dal dott. RL;
b) il vizio di violazione di legge in riferimento alla ritenuta "valenza pienamente probatoria" delle dichiarazioni rese dall'agente di polizia giudiziaria in relazione alle conversazioni dallo stesso ascoltate, "o comunque con riferimento alle dichiarazioni 'rese dall'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti, in quanto inosservante della norma di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p.". Premesso che "cio' che più rileva... non è tanto la questione relativa alla utilizzabilità ex art. 62 c.p.p. di quanto udito dall'agente provocatore nell'ambito della sua attività di infiltrato, quanto quella della legittimità di una 'intercettazione ambientalè che venga realizzata con la collaborazione di uno degli interlocutori...", con quest'ultima, "in realtà, ... si tende ad aggirare surrettiziamente la normativa dettata per le intercettazioni, siano esse ambientali o telefoniche...";
c) il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo che si era pervenuti ad una affermazione di sua responsabilità con "motivazione ...per alcuni aspetti del tutto mancante e per altri manifestamente illogica, a dispetto dell'apparente ottima struttura organizzata e razionale con la quale è stata presentata". Rileva, tra l'altro, che illegittimamente era stata esclusa la "dignità di prova" alla scrittura privata che comproverebbe l'avvenuta cessione di un'autovettura da parte sua a OL, cui sarebbe riconducibile la somma di denaro trovata in suo possesso;
d) il vizio di motivazione, sotto il profilo che illegittimamente era stato negato il riconoscimento dell'attenuante di cui al 5^ comma della norma incriminatrice.
2.1 Con atto depositato il 3 novembre scorso il difensore di TO, richiamando l'art.
5.2 della L. n. 134/2003, ha chiesto "l'applicazione della pena nella misura di anni 4, mesi 1, giorni 10 di reclusione e di euro 12.077 di multa".
3.0 Si è preliminarmente dichiarata, con separata ordinanza cui si rimanda, la inammissibilità delle richieste di sospensione del dibattimento e di applicazione della pena ai sensi della L. n. 121/2003. 3.0 Il ricorso di OA OL è inammissibile.
Prima ancora, difatti, di cogliere la manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro incompiuti nelle due facciate manoscritte rimesse, prive della sottoscrizione della parte (che si limitano a prospettare addotte connotazioni fattuali), deve rilevarsi la tardività del proposto gravame, atteso che, resa la sentenza impugnata il 12 ottobre 2001, depositate le relative motivazioni il 27 ottobre successivo e notificato l'estratto contumaciale al ricorrente il 12 novembre 2001, il ricorso è stato proposto il 10 aprile 2002.
3.1 Il ricorso di ES De RE è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza è del tutto evidente l'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado nel riportare nel dispositivo della sentenza-documento una duplice condanna: dal dispositivo letto in udienza (che prevale su quello riportato nella sentenza-documento) e dalle motivazioni della sentenza di primo grado (pag. 22) è del tutto agevole evincere che tale ricorrente venne, in effetti, condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire trentacinque milioni di multa, "pena ottenuta riducendo fino a tale misura la pena base edittale prevista per il reato commesso" in virtù delle riconosciute attenuanti generiche. D'altronde, in calce alla sentenza-documento di primo grado è annotato che "il Tribunale di Vicenza con ordinanza 25.6.1999 in Camera di consiglio dispone la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza, laddove è scritto 'De RE ES alla pena di anni 9 di reclusione e L. 60.000.000 di multa' deve leggersi ed intendersi: 'TO ES alla pena di anni 9 di reclusione e L. 60.000.000 di multa".
Quanto al secondo motivo di censura, hanno ben chiarito i giudici del merito che al dr. RL venne consegnato "un campione di droga" (pag. 6 della sentenza di primo grado); per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non e' necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui di cui all'art. 360 c.p.p., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narco-test et similia (cfr. Cass., Sez. 4^ n. 2259/1994; id., Sez. 6^, n. 601/1990). Ed ha correttamente rilevato il giudice di prime cure (pag. 7 della relativa sentenza) che "si è trattato di accertamenti disposti a norma dell'art. 359 c.p.p., che la p.g. era autorizzata a compiere di sua iniziativa ex art. 348, u.c., c.p.p., per assicurare le fonti di prova acquisite, e che sono stati confermati nel dibattimento dal consulente tecnico nominato per quelle analisi": non si trattava, quindi, di "accertamento urgente cui il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere", ma di "indagine a corredo dell'informativa di reato", come tale utilizzabile (Cass., Sez. 4^ n. 11135/1993; id., Sez. 6^, n. 4603/1993). D'altra parte, danno atto i giudici del merito che lo stesso OL ha ammesso che trattavasi di sostanza stupefacente e non si tratta di dichiarazioni contra alios, (ché, anzi, "il OL in dibattimento ha cercato di sminuire il contributo datogli dall'altro imputato ai fini della cessione": pag. 9 della sentenza di primo grado), ma di ammissione di una circostanza fattuale che al momento era neutra nei confronti del coimputato, attinto poi, da ben diversi elementi di giudizio che hanno indotto alla sua ritenuta responsabilità.
Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo di gravame, i giudici del merito non hanno affatto fondato il proprio giudizio di responsabilità su "semplici sospetti cui non si è dato alcun riscontro oggettivo", come assume il ricorrente;
al contrario, essi hanno evidenziato le specifiche circostanze fattuali del caso, come sopra richiamate, e da queste, con percorso argomentativo che si sottrae ad ogni rinvenibile vizio di illogicità - che la norma, peraltro, vuole dover essere "manifesta" - sono pervenuti al divisamente espresso. Nè in sede di legittimità è dato proporre un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, giacché in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., n. 930/1996, Clarke, in CED Rv. 203428; id., Sez. Un., n. 12/2000, Jakani, in CED Rv. 216260), compito, questo, al quale le sentenze di merito hanno, nella specie, congruamente e logicamente assolto.
3.2 Il ricorso di ES TO è pur esso infondato. Per quel che concerne, invero, il primo motivo di doglianza non v'è che da richiamare quanto s'è sopra detto a proposito dell'analogo rilievo proposto da De RE.
Quanto al secondo motivo di censura, la sentenza di primo grado aveva escluso la evocabilità delle disposizioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p., sul presupposto che "la microspia installata nell'abitazione del CU, che l'aveva autorizzata, ha costituito solo lo strumento per consentire agli organi di p.g. di udire le conversazioni avvenute in una stanza vicina al luogo di ascolto ed il contenuto dei colloqui ha trovato ingresso nel processo attraverso la prova testimoniale resa nel pieno contraddittorio delle parti. Infatti le registrazioni di tali conversazioni non sono state prodotte in giudizio dal P.M." (pag. 17 della relativa sentenza). Non si è trattato, quindi, di intercettazione di comunicazioni ambientali eseguite ad insaputa degli interlocutori, ma di colloqui che uno degli interlocutori aveva autorizzato a registrare e, prima ancora, ad ascoltare, attraverso lo strumento tecnico suindicato (trovandosi l'ascoltatore in una stanza attigua o prossima);
correttamente, quindi, i giudici dell'appello hanno anche ulteriormente rilevato (pagg.
4-5 della sentenza impugnata) che - avendo, in sostanza, CU assentito a che quelle conversazioni, in cui egli era uno degli interlocutori, venissero ascoltate dall'ufficiale di p.g. e venissero anche registrate - veniva meno l'esigenza di riservatezza delle comunicazioni medesime e ciascuno degli interlocutori da un verso e l'autorizzato ascoltatore dall'altro divenivano potenziali testimoni delle notizie in tal guisa apprese e poi, nella specie, riferite nel corso del dibattimento. Quanto al terzo motivo di doglianza, i giudici del merito sono pervenuti alla espressa statuizione di condanna esaminando le circostanze fattuali scaturenti dalla realtà processuale e queste hanno coordinato e delibato con processo argomentativo che si appalesa congruo o logicamente informato, dovendo per il resto richiamarsi quanto già s'è detto a proposito dei limiti della sindacabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione. Ed in tale contesto, per quanto riguarda, poi, in particolare, la questione relativa al contratto di compravendita dell'autovettura, del tutto logiche appaiono le considerazioni svolte dal primo giudice circa la insussistenza di "alcun riscontro diretto nella documentazione prodotta" alla tesi difensiva (pagg. 13-14 della sentenza di primo grado), riprese e ribadite dal giudice dell'appello ("... trattasi di contratto stipulato in data 3.2.1995 (e con pagamento in contanti) e dunque quando le banconote non erano state ancora consegnate all'atto della cessione della droga": pag. 5 della sentenza impugnata).
Quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza, i giudici del merito hanno dato atto della ritenuta congruità della pena inflitta, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che al riguardo è loro riservato dalla legge. La questione dell'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990 non era stata specificamente dedotta con i motivi di appello;
ed in ogni caso, le evocate connotazioni del fatto ("la circospezione..., la organizzazione, la facilità di disporre di droga, la significativa quantità, le modalità operative"), costituenti "circostanze fattuali che tutte militano per la non occasionalità delle condotte" (pag. 6 della sentenza impugnata) si appalesano ostative al riconoscimento di tale attenuante.
4. Alla inammissibilità del ricorso di OL ed al rigetto dei ricorsi di De RE e TO consegue la condanna di tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, e di OL anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che congruamente si determina in cinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di OL OA. Rigetta i ricorsi di De RE ES e TO ES. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il OL, inoltre, al pagamento di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004