Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese nel rispetto del contraddittorio. (Fattispecie in cui l'errore consisteva nell'indicazione del giorno errato, 19 giugno anziché 18 giugno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17888 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 429
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 044266/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RO N. IL 31/07/1976;
avverso SENTENZA del 25/06/2003 TRIBUNALE di FORLÌ;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Galati Giovanni che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 giugno 2003 il Tribunale di Forlì dichiarava NA MA responsabile del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità (art. 651 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di E. 34 di ammenda. Propone ricorso per Cassazione il difensore del IN rilevando la nullità del decreto di citazione a giudizio, che conteneva una data di commissione del reato difforme da quella reale (19 giugno anziché 18 giugno 1999).
Con il secondo motivo rileva la mancata assunzione di prova decisiva e cioè il confronto tra le dichiarazioni degli agenti operanti e quelle rilasciate dalla teste Corbellini: nel corso del dibattimento era stato effettuato soltanto il confronto con uno dei due agenti, mentre inspiegabilmente era stato omesso il confronto con l'altro agente.
Con il terzo motivo, si rileva infine l'erronea applicazione dell'art. 651 c.p. in quanto l'imputato avrebbe acconsentito ad essere accompagnato presso la stazione di polizia per la propria identificazione, non essendo rilevante la semplice mancata esibizione dei documenti di identificazione.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La erronea indicazione della data di commissione del reato non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio, trattandosi di mera irregolarità che non ha impedito all'imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese, nel pieno rispetto del contraddittorio.
Le censure sollevate riguardano questioni relative alla valutazione degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di merito non conoscibili nel presente giudizio di legittimità, in presenza di una motivazione immune da censure, avendo il Tribunale dato conto con ampia motivazione, coerente ed adeguata sul piano logico e priva di erronea applicazione della legge penale, delle ragioni che hanno indotto il giudicante a ritenere la responsabilità dell'imputato. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e cioè la estinzione del reato contestato per prescrizione (in tal senso: Cass. SS UU. 21 dicembre 2000 ric. De Luca, RV 217266).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente alle spese processuali oltre all'importo di E. 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NA MA;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali nonché dell'importo di E. 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004