Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa nel caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura. La stessa misura riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2007, n. 7783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7783 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3734
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 022565/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IG N. IL 13/08/1975;
avverso ORDINANZA del 11/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALATI Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309 c.p.p., con ordinala deliberata l'11 aprile 2007, confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Marsala, con la quale era stata disposta nei confronti di IC IO la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, novellato art. 9, comma 2 (inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), valorizzando, ai fini della gravità indiziaria, le numerose annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria da cui emergeva che l'indagato, oltre a non aver comunicato alcun luogo di dimora, aveva ripetutamente violato l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di PS di Castelvetrano ed era stato sorpreso la sera del 22 gennaio 2007 in Palermo, al dichiarato fine di procurarsi della sostanza stupefacente.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la mancanza del dolo nella condotta ascritta al IC, non avendo i giudici del riesame adeguatamente e correttamente valutato:
1) che il decreto che aveva imposto gli obblighi e le prescrizioni di cui è contestata la violazione, era stato notificato al IC una prima volta, il 19 maggio 2006 ed una seconda volta il 1 dicembre 2006, all'atto della cessazione di un periodo di carcerazione;
2) che lo stesso giorno, dopo la redazione del verbale di sottoposizione alla misura, il IC era stato tratto in arresto in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale;
3) che comportando l'assoggettamento in vinculis del prevenuto la immediata sospensione della misura di prevenzione, la mancata notifica al ricorrente di un provvedimento di nuova risottoposizione alla misura di sorveglianza, aveva determinato il convincimento del IC che la efficacia del provvedimento fosse ancora sospesa. Il ricorso è manifestamente infondato. È, infatti, giurisprudenza consolidata - a fronte della quale nessun nuovo profilo argomentativo è prospettato dal ricorrente - che se pure in caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa, la stessa tuttavia riprende, a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo (cfr. Cass., sez. 1A, 22 gennaio - 22 aprile 1997, Annarelli, riv. n. 207392; Cass., sez. 1, sentenza n. 49226 del 21/10/2004 - 22/12/2004, Medri, riv. 230321). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008