Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
L'erronea indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire determina la nullità assoluta del procedimento, in quanto il riferimento alla sezione concorre ad individuare il luogo in cui si celebra il processo, che figura tra i requisiti del decreto di citazione indicati dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., a pena di nullità e la sua erronea indicazione, comportando la celebrazione del processo in un luogo diverso da quello stabilito per la comparizione, equivale a omessa citazione perché impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie il decreto di citazione per il giudizio di appello stabiliva che le parti dovevano comparire innanzi alla seconda sezione della Corte d'appello mentre il processo veniva celebrato in contumacia dell'imputato e in assenza del difensore dalla prima sezione della medesima Corte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
38 6 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2854 ALFREDO MARIA LOMBARDI - Presidente - N. Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 52982/2013 -Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ GI N. IL 18/10/1959 avverso la sentenza n. 18/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 13/06/2013 : ! visti gli atti, la sentenza e il ricorso : udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. To udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13.6.2013 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna in composizione monocratica con la quale PI EP era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, per i reati di cui all'art. 612/2 c.p. perché minacciava RI AT dicendogli che gli avrebbe dato due coltellate nella pancia e di cui all'art. 4 co. 3 L. n.110/1975 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un'ascia ed un coltello a serramanico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la nullità assoluta della sentenza impugnata, per omesso avviso di fissazione del giudizio innanzi alla prima sezione penale della Corte d'appello di Caltanissetta del procedimento penale n.18/13, per omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 13.06.2013 e per assenza del suo difensore a tale udienza, in violazione dell'art. 601, commi 1, 3, 5 e 6 c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., all'art. 179, comma 1, c.p.p., all'art. 185 c.p.p., e all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; in particolare, il decreto di citazione per giudizio d'appello per l'udienza del 13.06.2013 e l'avviso al difensore di fissazione del giudizio per tale udienza nel procedimento penale n.18/13 r.g. app., sono stati emessi e notificati, rispettivamente all'imputato ed al suo difensore, ma gli stessi contenevano la citazione e l'avviso a comparire davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, seconda sezione penale, e non davanti alla prima sezione penale presso la quale è stato celebrato effettivamente il processo, come da copia del decreto allegata al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. giudizio1. Va premesso che effettivamente il decreto di citazione per d'appello indirizzato all'imputato reca quale data di celebrazione dell'udienza quella del 13.6.2013 innanzi alla Seconda Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta, come si evince dalla copia allegata al ricorso in esame ed il difensore è stato presente, in quella data, presso la detta Seconda Sezione, come da certificazione prodotta, laddove il processo nei confronti del PI è stato celebrato, invece, in contumacia dell'imputato ed in assenza del difensore, innanzi alla Prima Sezione Penale della medesima Corte d'Appello.
2. Tanto precisato, si osserva che il giudizio d'appello celebrato nei confronti dell'imputato e la sentenza impugnata sono affetti da nullità. Giova richiamare in proposito quanto recentemente affermato da questa Corte, secondo cui l'errata o inesatta indicazione, nel provvedimento con cui l'interessato è citato a giudizio, 1 T del luogo di celebrazione dell'udienza determina una nullità assoluta del procedimento, ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 1 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la comparizione equivale a omessa citazione, perchè impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18942/2001, Tavernaro;
n. 8794/1996, Rotondale;
Sez. VI 08/07/2010 n. 29264). Deve in proposito specificamente osservarsi che, sebbene l'omessa od erronea indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, non sia testualmente prevista tra le cause di nullità del decreto di citazione, ai sensi dell'art. 601, comma 6, c.p.p. e 429, comma 1 lett. f) e comma 2, c.p.p., non richiamando, peraltro, tali norme il disposto dell'art. 132/2 disp. att. c.p.p., tuttavia, deve ragionevolmente ritenersi che quando l'art. 429/1 lett. f) c.p.p. fa riferimento al luogo, al giorno ed all'ora della comparizione, intende riferirsi a tutti quegli elementi che consentono all'imputato di presenziare materialmente all'udienza, sicchè anche il riferimento alla sezione, nel caso in cui l'ufficio sia articolato appunto in più sezioni, consente di individuare il "luogo" esatto in cui si celebrerà il processo e, quindi, all'imputato di partecipare al giudizio. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 7.10.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Вераtok Perall Ti tProk Rosa Pezzullo Alfredo Maria Lombardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 27 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzuise unc 2