Sentenza 21 novembre 2001
Massime • 1
In caso di custodia cautelare all'estero in attesa di estradizione, è illegittima l'ordinanza che dichiari la contumacia dell'imputato in considerazione della mancanza di volontà da parte sua di essere consegnato all'autorità italiana, senza il previo accertamento, da compiersi con riferimento alla legislazione dello Stato richiesto, che il protrarsi della detenzione all'estero, e quindi la mancata comparizione, dipenda effettivamente dal comportamento dello stesso estradando. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva proceduto in contumacia dell'imputato detenuto in Brasile sul presupposto che la condizione di custodia all'estero potesse cessare da un momento all'altro per libera scelta dell'imputato medesimo).
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Il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris deve essere interpretato con particolare cautela", perchè quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato riconducibile all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato. L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento. CORTE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2001, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 21/11/2001
1. Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 1805
3. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 22912/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SQ NG, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 1^ dicembre 2000 udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Lattanzi, udito il pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Viglietta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio Capitella Ritenuto in fatto e in diritto
SQ GI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli che in sede di rinvio ha confermato la condanna del ricorrente per l'omicidio di NC NO.
Il 12 settembre 1988 in Caivano, località "Cinque Vie" era stato rinvenuto, all'interno della sua autovettura, il cadavere di NC NO, titolare della ditta I.L.S.A., esercente l'attività di lavorazione di sottoprodotti macellazione, ucciso con un colpo d'arma da fuoco tra le ore 10 e le ore 10,30 dello stesso giorno.
Nella medesima mattinata, alle ore 11 - 11,15 circa, erano stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, in Giugliano, località distante circa 25 chilometri dal luogo del rinvenimento del cadavere di NO, IC AR e il figlio IO, mentre si trovavano a bordo della loro autovettura ferma all'ingresso dello stabilimento della loro fabbrica I.L.O.G, pure essa esercente attività di lavorazione di sottoprodotti di macellazione.
All'esito delle indagini era stato rinviato a giudizio, quale responsabile del triplice omicidio, SQ GI, resosi nel frattempo latitante, che varie prove indicavano come autore degli omicidi del AR, portatore di rapporti di interessi nei confronti delle vittime, detentore di una pistola del calibro di quella con la quale erano stati uccisi sia i AR, sia NO;
pistola che non era stata rinvenuta dagli inquirenti durante la perquisizione domiciliare effettuata nei confronti di GI.
Con sentenza del 12 gennaio 1995 la Corte d'assise di Napoli aveva ritenuto GI responsabile dei tre omicidi, unificati per la continuazione, con l'aggravante della premeditazione, e del porto illegale della pistola Colt Agent, matricola 6575 M., calibro 38, e lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni.
La decisione di primo grado, sempre nella contumacia dell'imputato latitante, era stata parzialmente riformata dalla Corte d'assise d'appello di Napoli, che con sentenza del 3 marzo 1998 aveva escluso la premeditazione e inflitto la pena complessiva di trenta anni di reclusione.
In seguito al ricorso dell'imputato la Corte di cassazione con sentenza del 27 ottobre 1998 aveva annullato la sentenza di appello limitatamente alla condanna per l'omicidio di NO, avendone ritenuto viziata la motivazione sulla responsabilità. All'esito del giudizio di rinvio la Corte di assise di appello di Napoli con la sentenza impugnata ha nuovamente confermato la, condanna di GI per l'omicidio di NO.
Nel ricorso contro questa sentenza GI ha enunciato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 497 e 498 c.p.p. del 1930 (applicabili nella specie, trattandosi di processo che proseguiva con l'applicazione delle norme del codice abrogato) perché nel giudizio di rinvio si era proceduto in contumacia, nonostante la detenzione dell'imputato in Brasile;
con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 546 c.p.p. del 1930 e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio non si era uniformato alla decisione di annullamento.
Il primo motivo, che ha carattere pregiudiziale, è fondato. GI risultava detenuto in Brasile in seguito alla richiesta italiana di estradizione e nell'udienza del 29 settembre 2000 il suo difensore aveva rappresentato l'impedimento dell'imputato. La corte di appello aveva rinviato all'udienza del 1^ dicembre 2000 per accertare quale fosse lo stato della procedura estradizionale e se l'imputato avesse dato il consenso per l'estradizione. In seguito alla richiesta della corte, il Procuratore generale di Napoli aveva risposto: "si comunica che dagli atti del fascicolo estradizionale ... si evince che la procedura estradizionale è tuttora in corso e allo stato non è dato prevedere i tempi occorrenti per l'espletamento della stessa in quanto si sconosce se il GI abbia o meno prestato il consenso all'estradizione". Sulla base di questa risposta il difensore dell'imputato aveva chiesto il rinvio del dibattimento per l'esistenza di un legittimo impedimento, ma la corte aveva rigettato la richiesta e dichiarato la contumacia in base alla considerazione che "la condizione di custodia all'estero può cessare da un momento all'altro a libera scelta del GI (cfr. sentenza C. cassazione n. 2006/ 99 del 15/10/99". Il ricorrente ha contestato la legittimità del procedimento in contumacia rilevando che egli "era detenuto all'estero anche per titolo diverso da quello riconducibile alla procedura estradizionale ... e precisamente era detenuto in relazione ai reati di falso contestatigli nell'ambito del processo 2000.72.07.001638-6". Non risulta dagli atti se effettivamente il ricorrente fosse detenuto oltre che per il titolo estradizionale anche per reati commessi in Brasile, però sta di fatto che egli era detenuto, che successivamente è stato estradato in Italia, che la detenzione all'estero di per sè costituiva un legittimo impedimento a comparire e che l'impedimento non poteva essere negato con la considerazione che l'imputato avrebbe potuto con una sua libera scelta farlo cessare.
La detenzione disposta in una procedura estradizionale infatti non può cessare per una libera scelta dell'imputato ma è destinata a rimanere in vita fino al momento in cui l'autorità dello Stato richiesto disponga l'estradizione e provveda alla consegna o rimetta l'estradando in libertà. È da aggiungere che l'eventuale consenso di questo all'estradizione, di regola, non può determinare la sua immediata consegna allo Stato richiedente ma, se lo Stato richiesto lo prevede, può semplificare il procedimento e accelerarne la conclusione. Perciò in presenza di una detenzione non può disconoscersi l'impedimento in base a un'apodittica affermazione che l'estradando potrebbe farlo cessare. Certo è pure possibile che sia il comportamento dell'estradando a ritardare la conclusione del procedimento estradizionale e la consegna, e in questi casi può porsi la questione se sia o meno legittimo l'impedimento costituito dalla detenzione all'estero riconducibile in qualche modo alla stessa volontà dell'imputato (v. Cass., sez. 1^, 21 dicembre 1989, Lasdica, in Giur. it., 1990, 2^, c. 309), ma perché la questione si ponga occorre accertare che il protrarsi della detenzione all'estero, e quindi la mancata comparizione, dipende da un comportamento dell'imputato.
Le disposizioni che legittimano il giudizio in contumacia vanno interpretate con particolare cautela perché quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato, riconducibile all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato, come fanno gran parte degli ordinamenti stranieri, che non conoscono un giudizio in contumacia analogo al nostro e ritengono inconcepibile un giudizio nei confronti di una persona imputata di omicidio in sua assenza, a meno che non le venga garantito (come prevede l'art. 3 par. 1 del secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione) "il diritto a un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa" (v. in proposito Corte europea dei diritti dell'uomo, 12 febbraio 1985, Colozza, in Cass. pen. 1985, p. 1247). La corte di appello a sostegno della sua decisione ha richiamato un'affermazione di questa Corte (Sez. 6^, 31 maggio 1999, Piccione, rv. 214548) che è scarsamente significativa perché è stata fatta con riferimento non a un giudizio in contumacia ma a una questione di legittimità costituzionale relativa al computo della custodia cautelare all'estero, ai fini dei termini di fase (art. 722 c.p.p.). È da aggiungere che si tratta di un'affermazione ricollegabile a una giurisprudenza antecedente (v., ad es., Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1973, De Novellis, rv 127012) alla pronuncia della Corte costituzionale 9 luglio 1974, n. 212, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 497 comma 1 c.p.p. del 1930 (disposizione da applicare nel giudizio in questione) nella parte in cui non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero". Dopo questa pronuncia di illegittimità costituzionale la giurisprudenza della Corte di cassazione è cambiata e ha affermato che "non è consentito procedere in contumacia nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato arrestato all'estero a seguito di richiesta di estradizione" (Cass. sez. 6^, 8 giugno 1982, Locatelli, in Giust. pen., 194, 3^, c. 21) e che "è illegittima l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato detenuto all'estero in attesa di estradizione, fondata sull'asserita sua mancanza di volontà di essere consegnato italiana, in quanto la legge non richiede una manifestazione di volontà dell'imputato di adesione all'estradizione" (Cass., sez. 1^, 27 febbraio 1990, Copula, in Cass. pen., 1991, 1^, p. 2008).
Ciò posto, deve concludersi che la corte di appello ha proceduto in contumacia senza che ne ricorressero le condizioni, dando così luogo a una nullità riconducibile all'art. 185 comma 1 n. 3 c.p.p. del 1930, e deve di conseguenza pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002