Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/04/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 56/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto istanza di delibazione della sentenza
Prat. n. 2/2020 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, in data 15.2.2023, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 3.9.2024, Prot.
n. 57389/24 EC, promossa, con ricorso congiunto, da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso congiunto, C.F._1
dal prof. avv. Luca Pedullà (c.f.: ; C.F._2 Email_1
fax: 095.325575) presso il cui studio sito in Catania, nel Viale XX Settembre n. 76, è elettivamente domiciliato e , nata a [...] il [...], (c.f.: ), ivi residente in CP_1 C.F._3
Enna nella via Aidone n. 28 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'avv. Maria Teresa Cimino, (c.f.: pec: C.F._4
presso il cui studio sito in Enna, Corso Sicilia n. 63 è Email_2
elettivamente domiciliata e con l'intervento del Pubblico Ministero presso questa Corte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti “chiedono alla Ecc.ma Corte di Appello adita, esperiti gli incombenti di rito, di pronunziare sentenza di accoglimento alle seguenti Conclusioni: A. dichiarare efficace nella
Repubblica Italiana la Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 e hanno congiuntamente Parte_1 CP_1
dedotto:
- che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna in data 28.6.2008, nella Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso di Pergusa (Enna), trascritto presso gli Uffici dello stato civile del Comune di Enna al n. 41, p. II, Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione dei beni (all. 1 al ricorso);
- che con sentenza Prat. n. 2/2020 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di
Appello, in data 15.2.2023, è stata pronunziata la nullità matrimoniale, per “il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095, n.2, CDC)” (all. 2 al ricorso);
- che detta sentenza è stata resa esecutiva, in forza del Decreto emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 3.9.2024, Prot. n. 57389/24 EC (all. 3 al ricorso);
- che le parti hanno interesse che detta sentenza ecclesiastica sia resa efficace nello Stato italiano e che ne sia ordinata la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
- che è possibile far valere nella Repubblica Italiana una sentenza di altro Stato, ai sensi dell'art. 796 c.p.c.;
- che sussistono, nella specie, le condizioni di cui all'art. 797 c.p.c.;
- che ai sensi dell'art. 10 della legge 898/1970, la sentenza ha efficacia agli effetti civili dal giorno dell'annotazione nei registri dello stato civile.
Gli atti sono stati comunicati in data 17.4.2025 al Procuratore Generale presso questa Corte di Appello.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai
Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico
2 di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che: a) il giudice ecclesiastico
è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico); b) nel procedimento davanti ai
Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Nella specie, trattandosi di un'iniziativa congiunta, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica correttamente ha la forma del ricorso e la procedura deve seguire il rito camerale (Cass.
4891/92).
Non si ritiene necessaria la fissazione di un'udienza in camera di consiglio trattandosi di domanda congiunta.
Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che il matrimonio concordatario tra le odierne parti è stato celebrato in data 28 giugno 2008 nella Parrocchia SS. Crocifisso in Pergusa (Enna), ed è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Enna.
La Corte di Appello adita è, quindi, territorialmente competente ex art. 8 L. 121/85 (Cass. 2734/95), poiché nel registro del Comune di Enna deve trascriversi ed annotarsi la pronuncia dichiarativa di efficacia (Cass. 5562/95).
Il processo di appello avverso la sentenza negativa emessa dal Tribunale Ecclesiastico Siculo, svoltosi dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, si è concluso in data 15.2.2023 con la sentenza che, riformata la sentenza negativa di primo grado, ha pronunciato la nullità matrimoniale per “il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente “ (can.
1095, n.2, CDC).
Nel giudizio ecclesiastico di appello le parti si sono costituite e sono state rappresentate dai rispettivi difensori;
dunque il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti è stato adeguatamente assicurato alle parti nella competente sede ecclesiastica.
Le condizioni richieste dalla legge per procedere alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica ricorrono integralmente: nello specifico, si tratta di matrimonio concluso nelle forme concordatarie e regolarmente trascritto;
nel giudizio ecclesiastico è stato assicurato il diritto al contraddittorio;
la decisione sulla nullità canonica risulta munita di esecutività ad opera
3 dell'organo giurisdizionale ecclesiastico preposto;
non sussistono ulteriori impedimenti alla delibazione di cui all'art. 797 c.p.c. (sull'ultrattività della disposizione codicistica in questa materia, nonostante la formale abrogazione operata della L. n. 218/1995, si richiama, tra le tante, Cass. Sez.
I civ., 22 maggio 2014, n. 11416).
Il procedimento dinanzi alla Corte di Appello segue il principio del divieto di riesame del merito della causa e, dunque, il giudice della delibazione non può sindacare nel merito le ragioni poste a fondamento della decisione ecclesiastica, ponendo una nuova interpretazione delle risultanze processuali differente rispetto a quella a cui è pervenuto il giudice ecclesiastico (Cass. 19691/14).
L'indagine del giudice della delibazione deve essere limitata alle sole risultanze della sentenza ecclesiastica (Cass. 24047/06).
Il matrimonio canonico produttivo di effetti civili, nella specie, è stato dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico di appello per “il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente” (can. 1095,
n.2, CDC).
La lettura della motivazione della sentenza ecclesiastica oggetto di domanda di delibazione evidenzia come il matrimonio sia stato consumato, come la convivenza matrimoniale sia durata oltre sei anni e come dall'unione dei coniugi sia nato un figlio, , nel 2014. Per_1
La Suprema Corte ha chiarito che “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art.
168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione” (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 11791 del 05/05/2021 Rv. 661489 - 01).
Atteso che, nella specie, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica è stata formulata con ricorso congiunto, la Corte adita non può rilevare d'ufficio la convivenza triennale
"come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
4 Come detto, la nullità del matrimonio canonico è derivata dal “grave difetto di discrezione del giudizio dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare Parte_1 reciprocamente”, ai sensi del can. 1095, § 2 , codex iuris canonici.
Con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per «difetto di discrezione di giudizio», di cui al n. 2 del can.
1095 codex iuris canonici e per «incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali», di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris, fattispecie, invero, ivi non di rado invocate, la
Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149) ha enunciato due concetti, affermando che: a) il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2-3, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio;
b) non esiste, nell'ordinamento nazionale, un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico. Ne ha fatto derivare il principio di diritto, secondo cui la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c.
Nel caso in esame, il “vizio psichico”, assunto dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio è stato accertato in quella sede mediante una CTU psichiatrica-forense ed esso consiste in un profilo personologico caratteristico inquadrabile (pur in assenza di una patologia qualificabile come di natura psichiatrica) come “fragilità egoica…un soggetto la cui volontà è eteronomica, orientata ad istanze normative esterne” e come tale “inidoneo ad assumere un impegno come quello matrimoniale”.
Una tale condizione di menomazione psichica del al momento della celebrazione Parte_1 del matrimonio non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120
c.c., sotto il profilo della sussistenza dell'incapacità di volere al momento della celebrazione del matrimonio (il matrimonio come atto), sicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Non si vi sono quindi ragioni di ordine pubblico interno rilevabili d'ufficio contrarie alla delibazione della decisione ecclesiastica ed al dispiegarsi dei suoi effetti nell'ordinamento italiano.
5 Atteso che il motivo di nullità del matrimonio canonico non contrasta con l'ordine pubblico italiano,
e considerato che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico il giudice italiano è vincolato, come detto, ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
In conclusione, non vi sono ostacoli alla delibazione della sentenza pronunciata in data 15 febbraio
2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, che, riformata la sentenza negativa di primo grado, ha pronunciato la nullità matrimoniale, per “il grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095, n.2, CDC).
La domanda congiunta delle parti va così accolta, impartendosi l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Enna, nei cui registri il matrimonio fu trascritto, di procedere ai prescritti adempimenti.
Trattandosi di ricorso congiunto, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese della presente procedura.
P.Q.M.
La Corte dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo e di Appello, in data 15 febbraio 2023, resa esecutiva con decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno 3 settembre 2024, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a Enna il [...], in [...], nella Parrocchia del SS. Crocifisso, trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Enna dell'anno 2008, parte II, Serie A, n. 41.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Enna di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali.
Nulla per le spese.
Caltanissetta, 22 aprile 2025
Il Presidente est.
Emanuele De Gregorio
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