Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 29/09/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, proposto da
TI ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
della deliberazione della Giunta Comunale n. 461 del 28.12.2023 avente ad oggetto le “concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Approvazione, ai sensi degli artt. 48 e 107 T.U.E.L. delle linee di indirizzo con riferimento all'art. 3, comma 3, L. 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)” nella parte in cui estende, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. 118/2022, limitatamente al 31.12.2024 la validità delle concessioni demaniali marittime; nonché della Determinazione dirigenziale del Settore Tecnico del Comune di Forte dei Marmi n. 1815 del 28.12.2023, con cui specificatamente è stata limitata al 31.12.2024 la validità delle concessioni demaniali marittime e, tra le altre, quella n. 105/2005 relativa allo studio professionale di cui è titolare il ricorrente; e per l'accertamento che la disciplina contrattuale della concessione/contratto n. 105/2005 di cui è titolare il ricorrente, non è retroattivamente invalidata dal quadro normativo sopravvenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Agenzia del Demanio e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Arch. TI ER ha impugnato la deliberazione della Giunta n. 461 del 28/12/2023, unitamente alla determinazione dirigenziale n. 1815 del 28/12/2023 nella parte in cui si è circoscritta al 31 dicembre 2024 l’originaria durata della concessione, in asserita applicazione dell’art. 3, comma 3, L. 118/2022.
Detti provvedimenti si riferiscono alla concessione -contratto n. 105/2005 che, in quanto tale, ricopre una superficie di metri quadrati 251 (in parte coperti e nella rimanente parte scoperti e asserviti ad uso giardino), assegnata al ricorrente allo scopo di utilizzarla ad “ATELIER TECNICO-ARTISTICO-TURISTICO” e laddove lo stesso Arch. TI ER afferma di aver stabilito il suo studio professionale in riva al mare, sul litorale di Forte dei Marmi.
Con il primo motivo si sostiene la violazione dell’art. 3 legge 5 agosto 2022 n. 118, oltre all’eccesso di potere per difetto del presupposto e per difetto di istruttoria, in quanto gli atti impugnati, adottati in applicazione degli artt. 3, 1° e 3° comma della legge 118/2022, non avrebbero potuto avere ad oggetto anche la concessione-contratto n. 105/2005, che si riferisce ad un’area dove il ricorrente svolge la sua attività libero-professionista di architetto paesaggista ed insiste su un immobile destinato ad atelier professionale.
Nelle rimanenti censure (dalla seconda all’ottava) si sostiene l’illegittimità della legge-provvedimento di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 118/2022, disposizione quest’ultima che si sarebbe sostituita al potere amministrativo, con violazione delle regole di cui all’art. 21 nonies in tema di annullamento d’ufficio, con conseguente rilievo della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 L. 118/2022 per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 97, 103 e 111 Cost..
Il Comune avrebbe disposto un’indiscriminata limitazione al 31 dicembre 2024 per tutte le concessioni/contratto senza valutarle singolarmente e soprattutto senza salvaguardare quel patrimonio identitario storico-culturale rappresentato da determinati situazioni, quale quella dell’Atelier dell’Arch. ER.
Nel ricorso si è costituito il Comune di Forte dei Marmi che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la delibera e la determinazione ora impugnate, non solo avrebbero esaurito i propri effetti essendo decorso il termine di scadenza in quella sede previsto, ma risulterebbero comunque superate dal D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (“decreto infrazioni”), nella parte in cui ha previsto che le concessioni continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027.
Nel merito il Comune, unitamente all’Agenzia del Demanio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Cultura, hanno contestato le argomentazioni proposte, evidenziando la legittimità della disposizione sopra citata e di conseguenza anche dei provvedimenti impugnati, che peraltro sono stati adottati proprio al fine di rispettare la Direttiva 12.12.2006 n. 2006/123/CE.
Nel corso dell’udienza del 23 settembre 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del primo motivo, mentre ha aderito all’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per quanto concerne le rimanenti censure, chiedendo comunque e in subordine anche l’accoglimento di queste ultime.
L’Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Cultura hanno eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.
In questi termini il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è in parte infondato ed improcedibile nella rimanente parte.
È infondato il primo motivo e con il quale si sostiene che gli atti impugnati, in quanto riferiti a concessioni balneari, non avrebbero potuto riguardare anche la concessione-contratto n. 105/2005, laddove il ricorrente svolge la sua attività libero-professionista di architetto paesaggista.
Si sostiene inoltre che la Legge 118/2022 sarebbe diretta a disciplinare le sole concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività' turistico-ricreative e sportive di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legge n° 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n° 494, fattispecie che non potrebbe essere applicata alla concessione del ricorrente.
In primo luogo è dirimente constatare che la concessione di cui si tratta risulta rilasciata nel corso dell’anno 1999 al fine di utilizzarla come “Atelier tecnico-artistico-turistico”, rientrando quindi nelle concessioni demaniali turistiche- ricreative così come richiamate dall’art. 3 della Legge n° 118/2022.
La Legge n. 118/2022, oltre ad applicarsi “ alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività' turistico-ricreative e sportive di cui all' articolo 01, comma 1, del decreto legge n° 400/1993 ”, all’art. 1 del DL 400/1993 prevede che una concessione demaniale può essere rilasciata anche per la “ gestione di strutture ricettive e ricreative ” (lett. g dell’art. 1) e, ancora (alla lett. f) per far fronte a “ servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo ”.
L’Amministrazione ha inoltre evidenziato che nell’immobile di cui si tratta il ricorrente, oltre a svolgere la propria attività di architetto, espone varie sculture, fotografie che raccontano di incontri straordinari ed è visitata da turisti, fattispecie quest’ultima che consente di essere inquadrata nell’ambito della definizione di “ concessione turistica-ricreativa ” di cui alla L. 118/2022.
È comunque dirimente constatare che era stato lo stesso ricorrente, nell’ambito delle successive proroghe poi ottenute, ad affermare che la propria concessione era disciplinata dall’art. 1, comma 1, del DL 400/1993 e che, quindi, alla stessa si applicava la proroga al 2033 (in questo senso è la richiesta dell’Arch. ER del 26/11/2019).
Ne consegue che il primo motivo è infondato e va respinto.
Stante l’avvenuta adesione della ricorrente all’eccezione proposta dall’Amministrazione, devono ritenersi improcedibili le rimanenti censure e, ciò, in ragione del fatto che nel caso di specie il provvedimento che ha limitato la durata della concessione al 31 dicembre 2024 risulta essere privato di un qualunque effetto e che, nel contempo, risulta superata anche le disciplina vigente al momento della sua adozione.
In conclusione il ricorso è in parte infondato e improcedibile nella rimanente parte, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge con riferimento al primo motivo, mentre lo dichiara improcedibile nella rimanente parte.
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO