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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1017/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RIZZO DEMETRIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I genitori concordano l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori Persona_1
con stabile collocazione abitativa del medesimo presso la madre, ovvero in Bra (CN) Via Francesco
Crispi n°7, ove il figlio manterrà la residenza anagrafica che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del minore all'altro genitore, alle condizioni riportate nel piano genitoriale allegato al presente ricorso che deve intendersi parte integrante del medesimo. Per quanto non specificamente previsto in suddetto piano genitoriale si farà riferimento al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, proc. di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex artt.337 ter c.c. del 07/07/17 Tribunale di Asti”;
2. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
3. Gli eventuali assegni familiari o similari verranno versati direttamente ed esclusivamente al genitore collocatario, la madre, già sin d'ora accordandosi che i contributi per il figlio riguardante
“l'assegno unico ed universale per i figli” spettino nella misura del 100% a favore della madre IG.ra
; Parte_1
4. L'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio che il IG. dovrà Parte_2 corrispondere alla IG.ra viene stabilito nella misura di €200,00 (duecento/00) Parte_1
mensili; tale contributo al mantenimento del figlio dovrà essere adeguato annualmente su base ISTAT
e versato entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Il IG. dovrà inoltre a provvedere Parte_2
al versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie per il figlio così come previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, proc. di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex artt.337 ter c.c. del 07/07/17 Tribunale di Asti”;
5. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno;
6. I genitori dovranno sempre tenersi reciprocamente informati sulle condizioni di vita, istruzione e salute del minore, nonché, quando hanno con sé il minore, di eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza;
7. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dando atto di essere ciascuno economicamente autosufficiente;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti/carte d'identità o doc. equipollenti e di quelli per il minore;
10. Mandare allo Stato Civile affinché venga annotata l'emananda sentenza”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
AN (CN) il 06/05/1948, celebrato in NO (SV) in data 28/05/2011, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2011, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1017/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RIZZO DEMETRIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I genitori concordano l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori Persona_1
con stabile collocazione abitativa del medesimo presso la madre, ovvero in Bra (CN) Via Francesco
Crispi n°7, ove il figlio manterrà la residenza anagrafica che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del minore all'altro genitore, alle condizioni riportate nel piano genitoriale allegato al presente ricorso che deve intendersi parte integrante del medesimo. Per quanto non specificamente previsto in suddetto piano genitoriale si farà riferimento al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, proc. di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex artt.337 ter c.c. del 07/07/17 Tribunale di Asti”;
2. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
3. Gli eventuali assegni familiari o similari verranno versati direttamente ed esclusivamente al genitore collocatario, la madre, già sin d'ora accordandosi che i contributi per il figlio riguardante
“l'assegno unico ed universale per i figli” spettino nella misura del 100% a favore della madre IG.ra
; Parte_1
4. L'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio che il IG. dovrà Parte_2 corrispondere alla IG.ra viene stabilito nella misura di €200,00 (duecento/00) Parte_1
mensili; tale contributo al mantenimento del figlio dovrà essere adeguato annualmente su base ISTAT
e versato entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Il IG. dovrà inoltre a provvedere Parte_2
al versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie per il figlio così come previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, proc. di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex artt.337 ter c.c. del 07/07/17 Tribunale di Asti”;
5. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno;
6. I genitori dovranno sempre tenersi reciprocamente informati sulle condizioni di vita, istruzione e salute del minore, nonché, quando hanno con sé il minore, di eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza;
7. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dando atto di essere ciascuno economicamente autosufficiente;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
9. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti/carte d'identità o doc. equipollenti e di quelli per il minore;
10. Mandare allo Stato Civile affinché venga annotata l'emananda sentenza”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
AN (CN) il 06/05/1948, celebrato in NO (SV) in data 28/05/2011, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2011, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.