CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 181/2026
Il RE Depositata il 03/02/2026 Depositata il 03/02/2026
VA EN Il Segretario
ROSA BRATTICO
Il Presidente
ST OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ST, Presidente
EN VA, RE
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Provincia Di Brindisi 0831565367 - 80001390741
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195E24010039190 CONTRIBUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2189/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Provincia di Brindisi: si riporta al ricorso;
Resistente Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia: si riporta alle controdeduzioni;
Resistente CRESET s.p.a.: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.4.2025, e depositato in segreteria il 2.5.2025, la Provincia di Brindisi adìva questa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e della
CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a., chiedendo l'annullamento del sollecito di pagamento n.
0090195E24010039190, emesso dalla predetta CRESET s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva per conto del suindicato Consorzio, dell'importo di € 30.002,83, oltre € 7,83 per diritti di notifica, a titolo di quota consortile per l'anno 2020 del medesimo Consorzio.
Deduce, in particolare, l'ente ricorrente, l'illegittimità del sollecito di pagamento in questione, sulla base dei seguenti motivi: a) illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica e per l'assenza del beneficio diretto fondiario;
b) contraddittorietà ed astrattezza della motivazione del sollecito.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e la CRESET
s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 14.7.2025 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di discussione del 29.9.2025 sono comparsi i procuratori della ricorrente ed il rappresentante del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, deve evidenziarsi che, secondo la più recente giurisprudenza del S.C., il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale (o, in mancanza, eventuali avvisi bonari) dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. 23 aprile 2020,
n. 8079; Cass. 25.10.2024, n. 27734).
Nel caso di specie, la Provincia di Brindisi ha depositato in giudizio relazione a firma dell'arch. Nominativo_2
, da cui si evince chiaramente come gli immobili della ricorrente non abbiano conseguito beneficio alcuno da opere consortili, in verità mai realizzate.
Più in particolare, il perito di parte evidenziato che le aree per le quali è stato richiesto il contributo riguardano aree urbanizzate di pertinenza di istituzione di istruzione secondaria di secondo grado (per i quali alla stessa
Provincia competono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria); l'area urbanizzata denominata “Cittadella della Ricerca”, ubicata al km. 7+300; altre aree costituenti fasce di rispetto stradali, sulle quali sono preseti ex case cantoniere, gran parte delle quali sono delimitate con recinzioni, e per le quali la manutenzione ordinaria viene effettuata dallo stesso ente provinciale.
Tali conclusioni non sono state contestate, e non risultano smentita da diversa documentazione;
pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi, deve ritenersi che i terreni e le aree in questione non ricevano migliorie e benefici dal Consorzio di bonifica.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 29.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Valentino Lenoci) (Avv. Celeste Vigorita)
Il RE Depositata il 03/02/2026 Depositata il 03/02/2026
VA EN Il Segretario
ROSA BRATTICO
Il Presidente
ST OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ST, Presidente
EN VA, RE
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Provincia Di Brindisi 0831565367 - 80001390741
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090195E24010039190 CONTRIBUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2189/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Provincia di Brindisi: si riporta al ricorso;
Resistente Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia: si riporta alle controdeduzioni;
Resistente CRESET s.p.a.: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.4.2025, e depositato in segreteria il 2.5.2025, la Provincia di Brindisi adìva questa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e della
CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a., chiedendo l'annullamento del sollecito di pagamento n.
0090195E24010039190, emesso dalla predetta CRESET s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva per conto del suindicato Consorzio, dell'importo di € 30.002,83, oltre € 7,83 per diritti di notifica, a titolo di quota consortile per l'anno 2020 del medesimo Consorzio.
Deduce, in particolare, l'ente ricorrente, l'illegittimità del sollecito di pagamento in questione, sulla base dei seguenti motivi: a) illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica e per l'assenza del beneficio diretto fondiario;
b) contraddittorietà ed astrattezza della motivazione del sollecito.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e la CRESET
s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 14.7.2025 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di discussione del 29.9.2025 sono comparsi i procuratori della ricorrente ed il rappresentante del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, deve evidenziarsi che, secondo la più recente giurisprudenza del S.C., il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale (o, in mancanza, eventuali avvisi bonari) dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. 23 aprile 2020,
n. 8079; Cass. 25.10.2024, n. 27734).
Nel caso di specie, la Provincia di Brindisi ha depositato in giudizio relazione a firma dell'arch. Nominativo_2
, da cui si evince chiaramente come gli immobili della ricorrente non abbiano conseguito beneficio alcuno da opere consortili, in verità mai realizzate.
Più in particolare, il perito di parte evidenziato che le aree per le quali è stato richiesto il contributo riguardano aree urbanizzate di pertinenza di istituzione di istruzione secondaria di secondo grado (per i quali alla stessa
Provincia competono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria); l'area urbanizzata denominata “Cittadella della Ricerca”, ubicata al km. 7+300; altre aree costituenti fasce di rispetto stradali, sulle quali sono preseti ex case cantoniere, gran parte delle quali sono delimitate con recinzioni, e per le quali la manutenzione ordinaria viene effettuata dallo stesso ente provinciale.
Tali conclusioni non sono state contestate, e non risultano smentita da diversa documentazione;
pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi, deve ritenersi che i terreni e le aree in questione non ricevano migliorie e benefici dal Consorzio di bonifica.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 29.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Valentino Lenoci) (Avv. Celeste Vigorita)