Art. 4.
Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 55
Tenente colonnello » 52
Maggiore » 50
Capitano, tenente e sottotenente » 48
Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 62
Tenente colonnello » 60
Maggiore » 58
Capitano » 56
Tenente e sottotenente » 50
Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 55
Tenente colonnello » 52
Maggiore » 50
Capitano, tenente e sottotenente » 48
Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 62
Tenente colonnello » 60
Maggiore » 58
Capitano » 56
Tenente e sottotenente » 50