Articolo 4 della Legge 26 gennaio 1942, n. 39
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1942
Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':

Maggiore generale ispettore anni 58

Colonnello » 55

Tenente colonnello » 52

Maggiore » 50

Capitano, tenente e sottotenente » 48

Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':

Maggiore generale ispettore anni 58

Colonnello » 62

Tenente colonnello » 60

Maggiore » 58

Capitano » 56

Tenente e sottotenente » 50
Entrata in vigore il 17 febbraio 1942