Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento previsto dall' articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , non potra' essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento previsto dall' articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , non potra' essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.