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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 241 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 241 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Controparte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. CEPPINI ROMINA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.05.2025 e 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I Sigg. e dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di CP_1 Parte_1
provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di voler definire separatamente altre posizioni di natura economica ancora sussistenti fra loro e fra il padre e le figlie in esecuzione a quanto concordato in sede di separazione;
3) le figlie maggiorenni e sono anch'esse economicamente autosufficienti e non Per_1 Per_2
necessitano di alcun mantenimento da parte dei genitori;
4) le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, ad eccezione di un contributo da parte del Sig. in favore della Sig.ra dell'importo di €.400,00 omnia che CP_1 Parte_1
verserà tramite bonifico bancario sul conto corrente Banco Posta al seguente codice IBAN -
[...] alla data di sottoscrizione del presente atto.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 23.08.1981 in San Leo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Leo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte II Serie A Anno 1981 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 241 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Controparte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. CEPPINI ROMINA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.05.2025 e 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I Sigg. e dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di CP_1 Parte_1
provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di voler definire separatamente altre posizioni di natura economica ancora sussistenti fra loro e fra il padre e le figlie in esecuzione a quanto concordato in sede di separazione;
3) le figlie maggiorenni e sono anch'esse economicamente autosufficienti e non Per_1 Per_2
necessitano di alcun mantenimento da parte dei genitori;
4) le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, ad eccezione di un contributo da parte del Sig. in favore della Sig.ra dell'importo di €.400,00 omnia che CP_1 Parte_1
verserà tramite bonifico bancario sul conto corrente Banco Posta al seguente codice IBAN -
[...] alla data di sottoscrizione del presente atto.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 23.08.1981 in San Leo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Leo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 20 Parte II Serie A Anno 1981 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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