Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO nella causa iscritta al n. 5082/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto Parte_1
SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente
[...]
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
28/04/1965, elettivamente domiciliato in VIA G. MATTEOTTI 13 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. MARRA BRIGIDA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione APPELLANTE E
, c.f. , residente a[...] in CP_1 C.F._3
Pagani, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Gesummaria, domiciliatario eletto, c.f.
, con studio in Salerno alla via dei Principati n. 78, giusta C.F._4 procura in atti di primo grado APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_2 avverso la sentenza n. 1978/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata l'8/2/2019 con cui veniva accolta l'opposizione proposta da avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 881/2015. Premetteva parte appellante che: con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11/06/2015, chiedeva ed otteneva da parte del Giudice di Pace di Parte_2
Nocera Inferiore, l'emissione del D.I. n. 881/2015 per la somma complessiva di € 4.950,00 oltre interessi e spese, nei confronti di nella qualità di unica CP_1 erede di;
che il suddetto credito, derivava dalla mancata restituzione Persona_1 al , della somma dal medesimo anticipata in nome e per conto del cuius Pt_2
(padre della opponente), per il pagamento dei lavori di Persona_1 manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso il Condominio “Palazzo
N.R.G. 5082/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
che alla presenza dell'amministratore del , dietro Controparte_3 Parte_2 richiesta di prestito del de cuius , provvedeva infatti, al fine di Persona_1 consentire la perfetta copertura del costo dei lavori da eseguirsi ed evitare così eventuali procedure esecutive, al versamento per conto del medesimo delle quote dallo stesso dovute in base alle tabelle millesimali, e corrispondenti esattamente agli importi ingiunti;
che la prova che i suddetti assegni siano stati emessi dall'opposto e versati per conto del de cuius è incontrovertibilmente provata dalle ricevute allegate in atti con timbro, firma, e causale dell'importo; che , successivamente Persona_1 deceduto in data 11/4/2011, si era infatti, impegnato a restituire a le Parte_2 somme dal medesimo anticipate;
che, a seguito del decesso, la figlia , unica CP_1 erede, pur avendo ricevuto tra l'altro, in eredità anche l'immobile oggetto dei suddetti lavori sito in Scafati, non solo si rifiutava di restituire all'opposto le suddette somme ma, addirittura vendeva l'immobile, incassandone l'importo; che a CP_1 seguito della notifica dell'emesso D.I., con atto di citazione notificato in data 09/09/2015, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, opposizione che però veniva iscritta erroneamente con numero di RG e numero di Decreto ingiuntivo errati, tanto che, in data 29/6/2016, veniva concessa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso;
che successivamente, a seguito di ulteriori verifiche da parte della cancelleria, veniva rilevata la sussistenza di un giudizio di opposizione pendente dinanzi al Giudice di Pace iscritto in maniera erronea ovvero sia con l'indicazione di un numero di D.I. errato che di R.G. errato;
che in data 05/11/2016 la difesa del creditore presentava un'istanza innanzi al Giudice di Pace con la quale chiedeva la conferma del D.I. già esecutivo, attesa l'improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione così come proposta da che, con provvedimento fuori udienza emesso in data CP_1
15/11/2016 il Giudice di Pace, vista la suddetta istanza, ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo, revocava l'ordinanza di assegnazione a sentenza del giudizio e fissava l'udienza del 09/03/2017; che con la sentenza n. 1078/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore il 03/05/2017, depositata in cancelleria il 08/02/2018 “Il Giudice di Pace Marcella Pellegrino, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, revoca il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 881/2015; 2) Ritiene sussistere giusti motivi per compensare le spese.” Parte appellante censura la sentenza impugnata che erroneamente avrebbe ritenuto non provato il credito, prova fondata sulla copia delle ricevute di pagamento con allegata copia degli assegni, rilasciate dall'amministratore del condominio, a fronte dalla quale nulla produceva l'odierna appellata, che si limitava a contestare che la dazione della somma fosse da ricondursi al genus delle obbligazioni naturali, a norma dell'art. 2034 c.c., con la conseguenza della non ripetibilità di quanto dovuto. Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1. Questioni preliminari.
N.R.G. 5082/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. L'appello è fondato e va accolto. Risulta documentalmente provato il versamento da parte di della Parte_2 somma pari ad € 4.950,00 a mezzo due assegni emessi in favore del Condominio: assegno n. 5500017323 pari a € 2.515,00 emesso in data 22.11.2010; assegno n. 5500027108 pari a € 2.435,50 emesso in data 14.4.2011. Tali assegni sono corrispondenti alla quota di , così come da tabelle Persona_1 millesimali in atti, e corredati dalla nota spese dell'amministratore, recante intestazione
“ .to n. 10 + 7ft”. Persona_2
Parte opponente, odierna appellata, si è limitata ad eccepire che l'obbligazione esistente fosse da ricondursi al genus delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., senza però in alcun modo fornire prova della sussistenza di un dovere morale o sociale in capo all'appellante.
2.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5082/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO OGGETTIVO, pendente tra Parte_3
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_2 CP_1 provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'appello e per l'effetto:
2. in riforma della sentenza impugnata conferma il decreto ingiuntivo n. 881/2015, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_2 spese del giudizio di primo grado che si liquidano in € 913,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. condanna , al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_2 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 174,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/01/2025
N.R.G. 5082/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5082/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4