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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7827/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Chillon
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo.
Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 360,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 19.12.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri e chiede, in via CP_1 preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI
002243391, notificata in data 20.11.2024, per l'omessa notifica degli atti prodromici di contestazione, in specie dall'atto di accertamento n. 7015.22/09/2021.0180241 CP_1 del 22.09.2021 con cui sarebbe stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019. Chiede, inoltre, di annullare e/o dichiarare nulla la medesima OI opposta per la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981
a norma del quale, se non è possibile procede alla contestazione immediata, va comunque rispettato termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento ai fini della notifica degli estremi della violazione. Eccepisce, in ogni caso, l'illegittimità delle sanzioni irrogate nei suoi confronti in quanto, a decorrere dal 20.11.2016, la carica di
Amministratore unico della è ricoperta dalla sig.ra Parte_2 [...]
, che ne è anche la socia unica dal 17.11.2016. Ne deriva che non Parte_3 possono essere addebitate a suo carico le omissioni contributive contestate dall' CP_1 con relativa radicale infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e premette che l'Ordinanza di Ingiunzione OI- CP_1
002243391 è stata erroneamente notificata a , in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 nonché obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, ragione per cui l'atto è stato annullato in autotutela con Disposizione n. 701500-25-6288 del
28.11.2025. Ciò posto sostiene che, prima di emettere l'Ordinanza di Ingiunzione opposta, è stato ritualmente notificato al ricorrente, in data 18.10.2021, il provvedimento di accertamento della violazione n. 7015.22/09/2021.0180241 CP_1 contenente l'indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa.
Ebbene il non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a Parte_1 sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta ma, soprattutto, non ha segnalato la circostanza che, dal 2016, non è più legale rappresentante della . Qualora lo avesse fatto, l'insorgenza del Parte_2 presente giudizio poteva essere evitata, per cui chiede al Giudice di tenerne conto nella statuizione sulle spese di lite. Chiede, quindi, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia.
Allega documentazione.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'odierna udienza il procuratore del ricorrente confermava a verbale l'avvenuto annullamento in autotutela dell'Ordinanza-Ingiunzione n. OI 002243391, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' . Insisteva, purtuttavia, per il riconoscimento delle spese CP_1 processuali sull'assunto che il suo assistito è stato costretto ad introdurre il presente procedimento e a sostenerne le spese. Dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio risulta provato per tabulas che l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-002243391 -relativa ad atto di accertamento n.
7015.22/09/2021.0180241 del 22.09.2021 anno 2019- è stata annullata d'ufficio CP_1 dall' Disposizione n. 701500-25-6288 del 28.11.2025, nell'esercizio del CP_3 potere di autotutela, così come peraltro confermato dalla difesa del , in Parte_1
pagina 3 di 4 accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che, dalla documentazione prodotta in atti dal procuratore dell' resistente, risulta che l'atto di accertamento n. CP_1
7015.22/09/2021.0180241 del 22.09.2021 è stato spedito a mezzo posta con CP_1 raccomandata n. 78604032412-2 del 5.10.2021; la notifica non andava a buon fine per l'assenza temporanea del destinatario, per cui nell'avviso di ricevimento il postino da atto di avere depositato il piego raccomandato presso l'ufficio PPTT in data 8.10.2021,
e di avere dato avviso del deposito al destinatario dell'atto con raccomandata n.
66604062927. Considerato, tuttavia, che l non ha provato che il ricorrente ha CP_1 ricevuto la CAD, deve ritenersi che il processo notificatorio dell'atto di accertamento non si è perfezionato. Ne consegue che il è venuto a conoscenza delle Parte_1 contestazioni a suo carico solo a seguito della notifica dell'OI opposta e che, per fare valere le proprie ragioni, è stato costretto ad adire l'AG.
Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7827/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Chillon
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo.
Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 360,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 19.12.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri e chiede, in via CP_1 preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI
002243391, notificata in data 20.11.2024, per l'omessa notifica degli atti prodromici di contestazione, in specie dall'atto di accertamento n. 7015.22/09/2021.0180241 CP_1 del 22.09.2021 con cui sarebbe stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019. Chiede, inoltre, di annullare e/o dichiarare nulla la medesima OI opposta per la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981
a norma del quale, se non è possibile procede alla contestazione immediata, va comunque rispettato termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento ai fini della notifica degli estremi della violazione. Eccepisce, in ogni caso, l'illegittimità delle sanzioni irrogate nei suoi confronti in quanto, a decorrere dal 20.11.2016, la carica di
Amministratore unico della è ricoperta dalla sig.ra Parte_2 [...]
, che ne è anche la socia unica dal 17.11.2016. Ne deriva che non Parte_3 possono essere addebitate a suo carico le omissioni contributive contestate dall' CP_1 con relativa radicale infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e premette che l'Ordinanza di Ingiunzione OI- CP_1
002243391 è stata erroneamente notificata a , in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 nonché obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, ragione per cui l'atto è stato annullato in autotutela con Disposizione n. 701500-25-6288 del
28.11.2025. Ciò posto sostiene che, prima di emettere l'Ordinanza di Ingiunzione opposta, è stato ritualmente notificato al ricorrente, in data 18.10.2021, il provvedimento di accertamento della violazione n. 7015.22/09/2021.0180241 CP_1 contenente l'indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa.
Ebbene il non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a Parte_1 sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta ma, soprattutto, non ha segnalato la circostanza che, dal 2016, non è più legale rappresentante della . Qualora lo avesse fatto, l'insorgenza del Parte_2 presente giudizio poteva essere evitata, per cui chiede al Giudice di tenerne conto nella statuizione sulle spese di lite. Chiede, quindi, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia.
Allega documentazione.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'odierna udienza il procuratore del ricorrente confermava a verbale l'avvenuto annullamento in autotutela dell'Ordinanza-Ingiunzione n. OI 002243391, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' . Insisteva, purtuttavia, per il riconoscimento delle spese CP_1 processuali sull'assunto che il suo assistito è stato costretto ad introdurre il presente procedimento e a sostenerne le spese. Dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio risulta provato per tabulas che l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-002243391 -relativa ad atto di accertamento n.
7015.22/09/2021.0180241 del 22.09.2021 anno 2019- è stata annullata d'ufficio CP_1 dall' Disposizione n. 701500-25-6288 del 28.11.2025, nell'esercizio del CP_3 potere di autotutela, così come peraltro confermato dalla difesa del , in Parte_1
pagina 3 di 4 accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che, dalla documentazione prodotta in atti dal procuratore dell' resistente, risulta che l'atto di accertamento n. CP_1
7015.22/09/2021.0180241 del 22.09.2021 è stato spedito a mezzo posta con CP_1 raccomandata n. 78604032412-2 del 5.10.2021; la notifica non andava a buon fine per l'assenza temporanea del destinatario, per cui nell'avviso di ricevimento il postino da atto di avere depositato il piego raccomandato presso l'ufficio PPTT in data 8.10.2021,
e di avere dato avviso del deposito al destinatario dell'atto con raccomandata n.
66604062927. Considerato, tuttavia, che l non ha provato che il ricorrente ha CP_1 ricevuto la CAD, deve ritenersi che il processo notificatorio dell'atto di accertamento non si è perfezionato. Ne consegue che il è venuto a conoscenza delle Parte_1 contestazioni a suo carico solo a seguito della notifica dell'OI opposta e che, per fare valere le proprie ragioni, è stato costretto ad adire l'AG.
Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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