Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 2
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato non più con riferimento al momento della costituzione del collegio, bensì a quello della notificazione della domanda di accesso agli arbitri, vicenda, questa, di per sè idonea a costituire un rituale rapporto processuale, atteso che, con tale notifica, viene dall'istante identificato - sia pur in astratto, sulla base della clausola compromissoria - tanto l'organo deputato a decidere la controversia, quanto la controparte, che è quella (e solo quella) risultante dalla clausola compromissoria stessa, nei confronti della quale il lodo deve essere pronunciato. Il giudizio arbitrale deve ritenersi, in tali termini, instaurato, pertanto, tra i soggetti che, avendo sottoscritto la clausola compromissoria, risultano i soli legittimati, attivamente e passivamente, ad agire ed a resistere sino alla definizione del procedimento, con la conseguenza che l'eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l'inizio del procedimento stesso non incide sulla legittimazione (attiva o passiva) della parte originariamente identificata in base alla clausola compromissoria, dando luogo, per converso, alla ipotesi di cui all'art. 111 cod. proc. civ., applicabile in via analogica anche al giudizio arbitrale (principio affermato in fattispecie relativa alla successione dell'ANAS, quale destinataria di opere infrastrutturali commissionate ad un consorzio dal Presidente della giunta regionale della Campania in qualità di commissario straordinario del governo "ex lege" 219/1981, nel corso del giudizio arbitrale instaurato dal consorzio nei confronti del funzionario delegato CIPE).
In tema di giudizio arbitrale, a seguito dell'instaurazione del rapporto processuale - determinata non già dalla costituzione del collegio, bensì dalla notifica della domanda di accesso agli arbitri - il giudizio stesso si radica tra i soggetti che, avendo sottoscritto la clausola compromissoria, risultano, conseguentemente, i soli legittimati, attivamente e passivamente, ad agire ed a resistere, sino alla definizione del procedimento, con la conseguenza che l'eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l'inizio del procedimento stesso non incide sulla legittimazione (attiva o passiva) del soggetto originariamente identificato in base alla clausola compromissoria, dando luogo, per converso, all'ipotesi di cui all'art. 111 cod. proc. civ., applicabile in via analogica anche al giudizio arbitrale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10922 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FUNZIONARIO DELEGATO CIPE, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL TITOLO 8^, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO ASCOSA in proprio e nella qualità di mandatario dell'A.T.I. costituita fra CONSORZIO ASCOSA e le imprese IMCA SpA, IMECO SpA e SOGECA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato MINERVINI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Minervini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
disposta la riconvocazione della camera di consiglio in data 18.2.2002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9.12.1981 fra il Consorzio ASCOSA e il Presidente della Giunta regionale della Campania - commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo 8^ della L. 14.5.1981 n. 219, veniva stipulata la convenzione rep. n. 11, relativa al comparto n. 14 attinente al comune di S. Antimo.
Successivamente con atti aggiuntivi nn. 32 e 126 rispettivamente del 6.3.1985 e del 12.9.1986 veniva affidata al Consorzio AS.CO.SA in A.T.I. con la IMCA s.p.a., con la IMECO s.p.a. e con la SOGECA s.p.a. l'esecuzione dell'infrastruttura denominata "bretella di collegamento tra l'asse mediano e l'asse di supporto alle ASI".
Insorti contrasti fra le parti il Consorzio AS.CO.SA adiva il giudizio arbitrale, in base alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 28 della convenzione rep. n. 11 del 9.12.1981 con atto di accesso agli AA., notificato al Funzionario delegato C.I.P.E. il 6.12.1995, formulando nove quesiti.
In data 1.10.1996 gli AA. sottoscrivevano il lodo arbitrale. Con atto notificato il 3.2.1997 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzionario delegato C.I.P.E. proponeva opposizione avverso il lodo arbitrale deducendo che:
a) il lodo arbitrale era stato pronunziato in violazione dell'art. 22 L. n. 341/1995 e dell'art. 15 L. n. 74/1996 per essere carente di legittimazione passiva il Funzionario delegato C.I.P.E., essendo legittimata passiva l'A.N.A.S., ente destinatario delle opere infrastrutturali trasferite all'ente stesso prima della notifica dell'atto di accesso al giudizio arbitrale;
b) il Collegio arbitrale era privo di giurisdizione per essere la controversia ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo;
c) il lodo era stato pronunziato in violazione dell'art. 2697 comma 2 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in quanto il Concessionario non aveva fornito elementi di prova a sostegno della sua domanda. Con sentenza in data 13.1.1998 la Corte di appello di Napoli respingeva l'opposizione.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso fondato su quattro motivi l'Avvocatura generale dello Stato. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il Consorzio AS.CO.SA in proprio e nella qualità di mandatario dell'A.T.I. con la IMCA s.p.a., la IMECO s.p.a. e con la SOGECA s.p.a.
Con sentenza in data 18.maggio.2000 n. 366 le SS.UU. di questa Corte suprema respingevano il secondo motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il secondo motivo del ricorso non sarà esaminato in questa sede essendo stato già definito con l'indicata sentenza delle SS.UU.
Ciò premesso si osserva che con il primo motivo di cassazione il Presidente del Consiglio dei Ministri - Funzionario delegato del C.I.P.E. e Commissario straordinario del Governo - lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 22 D.L. n. 244/1995 conv. in L. n. 341/1995, degli artt. 1268, 1272 e 1273 c.c., dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 829 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che è incontroverso, in fatto, che l'opera eseguita dal consorzio sia stata trasferita all'ANAS, con ordinanza n 22/54 del 30.3.1996, e che tale ordinanza non sia stata impugnata da alcuno.
Precisa inoltre il ricorrente che con l'art. 1 del decreto 4.11.1994, pronunziato in esecuzione della L. 23.12.1993 n. 559 che ha soppresso le gestioni fuori bilancio, il Ministro del Bilancio e della Programmazione economica ha stabilito che gli enti ai quali sono trasferite le opere di cui al titolo 8^ della L. n. 219/1981 subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, derivanti dagli interventi previsti da quest'ultima legge.
Il decreto del Ministro ha altresì previsto la rendicontazione delle somme spese e delle somme trasferite da parte del Funzionario al 30.3.1995.
Prima della scadenza di tale termine, l'art. 22 D.L. 23.6.1995 n. 244,convertito nella L.
8.8.1995 n. 341 ha confermato le norme contenute nel decreto, attinenti al trasferimento dei fondi, all'acquisizione delle opere da parte degli enti destinatari delle stesse ed al subentro degli enti in tutti i rapporti attivi e passivi in atto, con onere di procedere al completamento delle operazioni ed al collaudo delle opere, se non intervenuto entro il 31.12.1996. Alla data del 31.3.1996 il Funzionario C.I.P.E. è cessato erga omnes dalle funzioni.
Dalla indicata successione di norme deriva che prima della notifica dell'atto di accesso agli AA. avvenuta il 6.12.1995, nei rapporti derivanti dall'esecuzione dell'opera de qua era subentrata l'A.N.A.S. con la conseguenza che la domanda introduttiva del giudizio arbitrale è stata notificata a soggetto carente di legittimazione passiva.
Infatti l'art. 22 D.L. n 244/1995 ha determinato una successione ex lege dell'ente destinatario dell'opera all'Amministrazione statale, da qualificarsi come successione esclusiva, nel senso che l'ente non si aggiunge all'Amministrazione ma diviene l'unica controparte del concessionario, con totale estromissione dal giudizio dell'Amministrazione statale.
Nessuna rilevanza possono assumere nel descritto quadro normativo i riferimenti fatti dalla Corte di appello all'assunzione del debito altrui, posto che nella specie non si tratta di assunzione volontaria ma di trasferimento di rapporti determinati direttamente dalla legge.
Comunque, anche a voler ritenere che il trasferimento dell'opera e il subentro nei rapporti connessi da parte degli enti si siano concretizzati il 30 o il 31.3.1996, a seguito dell'ordinanza n. 22/54 del 30.3.1996 con la quale è stata trasferita all'ANAS l'opera appaltata, si deve pur sempre ritenere che non sussistesse più la legittimazione passiva del Funzionario C.I.P.E. al momento dell'inizio del giudizio arbitrale che coincide con la costituzione del Collegio, avvenuta in data 23.4.1996.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Invero, va rilevato che con la L. 23.12.1993 n. 559 sono state soppresse le gestioni fuori bilancio.
L'art. 1 di detta legge stabilisce, infatti, che entro il 31.12.1993 il Funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo 8^ della L. 14.5.1981 n 219, trasmette al Ministro del Bilancio e della Programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso nonché di quelli che restano da effettuare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti. L'art. 2 stabilisce a sua volta che al Ministro del Bilancio e della Programmazione economica è demandato il compito di fissare il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e gli interventi fuori bilancio e di indicare le opere da trasferire all'Amministrazione ordinaria.
In base all'art. 4 infine il Ministro del Bilancio e della Programmazione economica deve, con proprio decreto, indicare le modalità di rendicontazione agli organi di controllo. In esecuzione della L. n. 559/1993 il Ministro del Bilancio e della Programmazione economica ha pronunziato il decreto 4.11.1994 che all'art. 1 prevede che:
a) le opere, in costruzione o già realizzate, di cui agli elenchi a) b) c) allegati al decreto, fra le quali l'opera che qui rileva, debbano essere trasferite entro il 30.6.1995 ai comuni o agli enti a fianco di ciascuna opera indicati;
b) unitamente alle opere sono trasferiti agli enti destinatari anche le provviste finanziarie, per l'ammontare residuo, da utilizzarsi per il soddisfacimento degli oneri relativi;
c) gli enti destinatari delle opere subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esecuzione delle opere stesse.
Con l'art. 5 del decreto in questione il Ministro del Bilancio e della Programmazione economica ha stabilito altresì che entro il 30.6.1995 dovesse essere chiusa la contabilità e dovesse essere effettuata la rendicontazione delle somme spese e delle somme trasferite.
In data 23.6.1995 è stato dal Governo pronunziato il D.L. n 244, convertito in data 8.8.1995 nella legge n. 341 che, a sua volta, all'art. 22 comma 10 ha confermato le disposizioni contenute nel decreto ministeriale non incompatibili con la legge stessa e "comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi" mentre al comma 2 ha stabilito che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali individuate nel decreto ministeriale, fra le quali quella in questione, sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinatari e che le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi o passivi, in atto, e procedono al completamento delle opere ancora non eseguite ed al collaudo, se non intervenuto alla data del 31.12.1996.
Dalla riportata successione normativa si evince senza possibilità di dubbi che gli enti destinatari delle opere subentrano nei relativi rapporti attivi e passivi non automaticamente in base al D.L. 23.6.1995 n. 244, convertito con la legge 8.8.1995 n. 341, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, ma solo a seguito del completamento dell'atto di trasferimento delle opere e dell'attribuzione delle somme residue agli enti destinatari e che, quindi, solo a seguito dell'indicato trasferimento cessa ogni legittimazione del Funzionario delegato C.I.P.E., fra l'altro impossibilitato, a seguito del trasferimento dei fondi, a far fronte agli oneri ed ai conseguenti pagamenti perché privo ormai di provvista.
Si pone, quindi, a questo punto il problema di stabilire quando abbia inizio il giudizio arbitrale posto che il momento cui fare riferimento per la successione dell'A.N.A.S. in tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti dall'opera de qua, va individuato nella pronunzia e successiva attuazione dell'ordinanza n. 22/54 del 30.3.1996 e non già nella promulgazione della legge n. 341/95 di conversione del D.L. n. 244/95. Ciò premesso, si osserva che fino ad ora la giurisprudenza di questa Corte suprema ha individuato il momento di inizio del giudizio arbitrale nella costituzione del collegio (Cass. civ. sez. 1^, 28.9.1973 n. 2439; Cass. civ. sez. 1^, 8.7.1996 n. 6205 Cass. civ. sez. L., 20.2.1999 n 1452;); trattasi però di giurisprudenza formatasi originariamente in epoca antecedente alla novella del 1994 e continuata poi tralaticiamente, senza un'effettiva rivisitazione della materia, a seguito dell'entrata in vigore della L.
5.1.1994 n. 25. Ritiene, pertanto, la Corte che all'indicata giurisprudenza non si possa dare continuità, alla luce delle novità introdotte nel giudizio arbitrale dalla L. n. 25/1994. Al riguardo, si osserva che con la novella introdotta con la L. n. 25/1994 il Legislatore, preso atto che, nella vigenza della precedente normativa, si erano verificati nella pratica problemi interpretativi in ordine all'inizio del giudizio arbitrale, variamente risolti dalla dottrina, con specifici riferimenti agli atti che si succedono a decorrere dalla notifica della domanda di accesso agli AA., fino alla costituzione del collegio arbitrale, ha ritenuto di regolamentare ex novo singoli istituti, di particolare rilevanza, prescindendo dall'indicare espressamente in via generale il momento a decorrere dal quale pende il giudizio arbitrale, momento che può peraltro desumersi con sufficiente chiarezza dall'esame comparato delle norme contenute nella legge n. 25/1994, che vanno, quindi, singolarmente indicate.
In particolare, il Legislatore con l'art 25 L. n. 25/1994 ha sostituito il quarto comma dell'art. 2943 c.c. stabilendo che la domanda di accesso agli AA. ha effetto interrutivo della prescrizione ed ha aggiunto un quarto comma all'art. 2945 c.c. stabilendo che la prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio arbitrale che inizia con la notifica della domanda di accesso agli AA. e cessa allorché il lodo non sia più impugnabile o sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio di impugnazione del lodo stesso;
con l'art. 26 la L. citata ha, altresì, aggiunto un capoverso agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c. equiparando, ai fini della trascrivibilità, la domanda di arbitrato alla domanda giudiziaria ed infine con l'art. 1 ha aggiunto all'art. 669 octies c.p.c. l'ultimo comma che stabilisce che, qualora il giudizio di merito sia di competenza del collegio arbitrale, la domanda di accesso agli AA. e la nomina degli AA deve essere notificata nel termine indicato nel provvedimento cautelare o, in difetto di previsione giudiziaria, nel termine di 30 giorni dalla pronunzia dell'ordinanza, se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione, se pronunziata fuori udienza.
Ritiene la Corte che le indicate norme, sia pure dettate per risolvere singoli e gravi problemi che si erano posti nella vigenza della precedente normativa, attinenti sostanzialmente a soli tre istituti: la trascrizione della domanda, l'interruzione della prescrizione e i rapporti della domanda di accesso agli A. con i provvedimenti cautelari, attribuiscano alla domanda di accesso agli AA. una valenza generale, idonea a far desumere, a tutti gli effetti sostanziali e processuali del rapporto intercorrente fra le parti, il principio che la notifica della domanda di accesso agli AA. segni l'inizio del giudizio arbitrale.
Ne consegue che essendo la pendenza del giudizio arbitrale, delimitata da un fatto iniziale ed un fatto finale, indicati dal legislatore, sia pure per ipotesi specifiche, non è possibile identificare, nel solco della precedente giurisprudenza, formatasi nel silenzio normativo, un inizio diverso, coincidente con la costituzione del collegio arbitrale, per i soli effetti non espressamente regolamentati dalla L. 25/1994, come ad esempio per la decorrenza degli interessi anatocistici.
La pendenza del giudizio ordinario così come la, pendenza del giudizio arbitrale ha, infatti, necessariamente un riferimento unico, in quanto fatto meramente processuale, che non si presta a interpretazioni diverse in relazione a singole situazioni. Va, altresì, rilevato che, con la notifica della domanda di accesso agli AA., si costituisce il rapporto processuale, posto che con la notifica della domanda viene dall'istante identificato, sia pure in astratto, sulla base della clausola compromissoria, l'organo deputato a decidere la controversia, dotato del relativo potere, nonché la controparte che è quella e solo quella che risulta dalla clausola compromissoria medesima, nei confronti della quale il lodo deve essere pronunziato.
Conseguenza di quanto fin qui esposto è che a seguito della costituzione del rapporto processuale, determinata dalla notifica della domanda di accesso agli AA., il giudizio si radica fra i soggetti che avendo sottoscritto la clausola compromissoria sono i soggetti legittimati attivamente e passivamente ad agire e resistere in giudizio, fino alla sua definizione, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale subentro di altro soggetto nel rapporto controverso, dopo l'inizio del giudizio, non incide sulla legittimazione passiva del soggetto originariamente identificato, in base alla clausola compromissoria, ma dà luogo all'ipotesi prevista e regolata dall'art. 111 c.p.c., applicabile, analogicamente, anche al giudizio arbitrale.
Nella specie è risultata, quale circostanza pacifica fra le parti, che l'effettivo trasferimento dell'opera de qua e dei relativi mezzi finanziari è stata effettuato in esecuzione della indicata normativa con ordinanza n. 22/54 del 30.3.1996, talché solo a tale data è cessata, con effetto erga omnes, in relazione all'opera in esame la competenza del Funzionario delegato C.I.P.E., al quale è subentrata a tutti gli effetti sostanziali e processuali l'A.N.A.S.. Pertanto, all'atto dell'inizio del giudizio arbitrale che coincide, come detto, con la domanda di accesso agli AA., legittimato passivo era a tutti gli effetti il Funzionario delegato C.I.P.E., essendo stata la domanda arbitrale notificata in data 6.12.1995. Il trasferimento dell'opera e dei relativi rapporti attivi e passivi, concretizzatisi con l'ordinanza n. 22/54 del 30.3.1996, quindi non ha inciso sul rapporto processuale, già instauratosi, considerato che a seguito di tale ordinanza si è verificata solo un'ipotesi di successione, ex lege, di soggetti nel rapporto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., non derogato dal comma 9 bis dell'art. 22 L.
8.8.1995 n. 341, come sostenuto dal ricorrente,
non essendo tale articolo idoneo ad incidere in senso derogativo sul generale principio previsto dall'art. 111 c.p.c., così come già precisato da questa Corte suprema. (Cass. civ. SS.UU. 26.2.1999 n. 104) Nè vale a modificare le esposte conclusioni il DM. del Ministro dei Lavori pubblici del 2.12.2000 n. 398, emanato in esecuzione dell'art. 32 L. 11.2.1994 n. 109, il cui art. 3 comma 5 testualmente recita: "La costituzione del collegio arbitrale determina a tutti gli effetti la pendenza della lite" e ciò sia perché il D.M. in esame è successivo alla chiusura del giudizio arbitrale in questione sia perché sembra, ma la questione non è qui rilevante, non tenere conto degli artt. del c.c. e del c.p.c. in precedenza citati, non derogabili con D.M., in difetto di espressa previsione della legge, dalla quale il D.M. trae origine, legge che nulla dispone in proposito.
Il primo motivo va, pertanto, respinto.
Come specificato in premessa il secondo motivo non deve essere esaminato in quanto già definito dalla SS.UU. di questa Corte suprema.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 829, 112 e 137 c.p.c., degli artt. 822, 823 e 829 c.p.c., degli artt. 62, 65, 10-91 R.D. 350/1895, dei principi in materia di concessione, del principio della domanda e del contraddittorio, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva l'Amministrazione che la Corte di appello ha totalmente omesso di considerare la doglianza contenuta nel terzo motivo di impugnazione del lodo arbitrale, finalizzata a censurare il lodo stesso per avere gli AA. fatto decorrere l'obbligo del Funzionario C.I.P.E. di procedere al collaudo delle opere, all'approvazione del collaudo e alla presa in consegna delle opere non già dalla data di invio alla struttura dei verbali di fine lavori e degli stati finali ma dalla data in cui tali documenti sono stati sottoscritti dal consorzio e dal D.L.
La Corte di appello, pertanto, confermando la data di decorrenza degli indicati obblighi così come ritenuta erroneamente dagli AA., ha violato gli artt. 822, 823 e 829 c.p.c. o, quanto meno, ha violato il combinato disposto degli artt. 62, 65, 91, 10 R.D. n. 350/1895. Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero, va preliminarmente precisato che ai sensi dell'art. 62 del R.D. n 350/1895 il D.L., in contraddittorio con il concessionario
(appaltatore), finiti i lavori deve redigere il verbale di ultimazione lavori;
che ai sensi dell'art. 63 il D.L. deve redigere nei termini previsti dal capitolato il conto finale che deve essere inviato all'Ingegnere capo il quale, a sua volta, ai sensi dell'art. 65 deve inviarlo, previa sottoscrizione dell'appaltatore, all'ispettore compartimentale o alla struttura all'uopo prevista;
che ai sensi dell'art. 5 L. 10.12.1981 n. 741 il collaudo dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Da ciò discende che la data per l'espletamento del collaudo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Difesa erariale, decorre proprio dalla data di ultimazione dei lavori e non dalla data di ricezione della relativa documentazione da parte della struttura che, tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 5 L. n. 741/1981, deve assumere un posizione attiva che la porti d'ufficio ad acquisire la documentazione necessaria per l'espletamento delle operazioni di collaudazione.
La Corte di appello, come rilevato dall'amministrazione ricorrente, ha totalmente omesso di motivare sul punto in questione benché a ciò fosse stata sollecitata dall'impugnante, tuttavia la censura in esame va comunque respinta, in quanto, come su precisato, infondata in diritto, considerato che ex art. 384 u.c. c.p.c. è possibile integrare, con le argomentazioni in precedenza svolte, la motivazione della impugnata sentenza, il cui dispositivo risulta conforme a diritto.
Il terzo motivo va, pertanto, respinto.
Con il quarto ed ultimo motivo l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 829, 112 e 137 c.p.c. e del loro combinato disposto;
violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823 e 829 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c.; del principio del contraddittorio, del principio della domanda, dell'art. 1206 e ss. c.c. dell'art. 1218 e ss. c.c.; dei principi generali in materia di appalto, di concessione, di riserva, di inadempimento, di mora credendi, di prova e del combinato disposto degli indicati principi e norme;
violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di concessione e appalto, dell'art. 1206 e ss. c.c., dell'art. 1218 e ss. c.c. e del loro combinato disposto;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1206, 1218 e del loro combinato disposto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dei principi generali in materia di riserva e concessione e del loro combinato disposto;
motivazione omessa insufficiente e contraddittoria su un punto rilevante della decisione.
Rileva l'Amministrazione ricorrente che con l'atto di impugnazione del lodo aveva sollevato un complesso di doglianze che rendevano nullo il lodo.
In particolare, aveva osservato che il lodo era nullo perché gli AA:
a) avevano accolto istanze non provate, in violazione dell'art. 2696 c.c.:
b) non avevano sistematicamente tenuto conto di quanto allegato e dedotto dalle parti, sicché il lodo era nullo per violazione del principio della domanda;
c) avevano adottato una motivazione meramente apparente in quanto totalmente scollata dalle emergenze processuali ed elusiva delle questioni e dei fatti rilevanti ai fini del decidere;
d) avevano ritenuto che all'Amministrazione incombessero gli obblighi propri dell'appaltante mentre al contrario rivestiva la qualifica di concedente, con un diverso onere di cooperazione;
e) avevano violato i principi regolanti la materia delle riserve, in quanto avevano riconosciuto danni prescindendo dall'avvenuta esplicitazione della necessaria riserva;
f) avevano omesso di considerare che dopo la stipula dell'atto aggiuntivo del 9.3.1990 il Consorzio aveva formulato solo riserve per il pagamento degli interessi dovuti a seguito dei ritardati pagamenti.
Alle riportate censure la Corte di appello non ha dato risposta alcuna limitandosi ad affermare che il C.A. ha privilegiato gli aspetti concreti e non quelli astratti della vicenda e a sostenere apoditticamente che la motivazione era sufficiente. Il motivo è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto nei limiti in prosieguo precisati.
Invero riguardo alle censure riassunte sotto le lettere a), b) e c) si osserva che trattasi di censure attinenti al merito del giudizio arbitrale e che non potevano essere valutate nella fase rescindente del giudizio. (Cass. civ. sez. 2^ 4.11.1994 n. 9063) In ordine alla censura sub d), si rileva che l'art. 31 bis L. 11.2.1994 n. 109 ha equiparato le concessione di sola opera all'appalto, talché rettamente la Corte territoriale non ha accolto la censura in questione. (Cass. civ. SS. UU.
3.4.2000 n. 88; Cass. civ. SS.UU. 25.5.1999 n 287;) Fondate al contrario appaiono la censura sub e) ed f) che vanno unitariamente esaminate.
Va, al riguardo, rilevato che in effetti l'Amministrazione ricorrente ha, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, lamentato che gli AA. non avevano accertato e valutato che l'impresa non aveva esplicitato, con apposita riserva, le proprie richieste, poi accolte con il lodo impugnato, precisando che l'unica riserva iscritta dall'impresa riguardava la richiesta di liquidazione degli interessi, dovuti a seguito del ritardo nei pagamenti.
A tale censura la corte territoriale non ha dato risposta alcuna, ragione per cui, avendo la Corte di merito omesso di pronunziare su una domanda, rilevante ai fini del decidere ed espressamente proposta, la doglianza in esame va accolta. Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo del ricorso, respinti il primo ed il terzo motivo, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione i anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso, respinge il primo e terzo motivo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002