Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 104
CASS
Sentenza 26 febbraio 1999

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Nell'ipotesi di lavori di costruzione di viadotto autostradale, che invade lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, comportandone l'asservimento, il ridotto godimento del bene durante l'esecuzione dei lavori, va compensato con indennità che, trovando base normativa nell'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359, va commisurata agli interessi legali sull'importo dell'indennità di asservimento.

Il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981 n. 219, al patrimonio dei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decreto del Ministero del Bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994, per effetto dell'art. 22 D.L. 23 giugno 1995 n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995 n. 341, comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità per l'esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguente ritualità della notifica del ricorso per cassazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendosi interpretare il disposto del comma nono bis del citato art. 22, come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale di cui all'art. 111 cod. proc. civ..

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 80 legge 14 maggio 1981 n. 219 e degli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885 n. 2892, nella parte in cui devolvono alla Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli la giurisdizione in ordine alla rideterminazione delle indennità espropriative dipendenti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, per le aree ricadenti nel territorio del comune di Napoli, e non per le aree non ricadenti in quel comune, per contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate; b) dell'art. 19 D.L.Luogoten. 27 febbraio 1919 n. 219, nella parte in cui comprimerebbe il diritto di difesa del proprietario espropriato, con riferimento alla limitazione dell'oggetto delle questioni di competenza della Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli e della impugnabilità delle relative decisioni, per contrasto con l'art. 24 Cost., potendosi ben dedurre e trattare davanti a tale organo di giurisdizione speciale ogni questione di merito giuridico, e non essendo previsto dalla Costituzione il doppio grado di giurisdizione di merito.

Anche qualora l'indennità di esproprio debba essere determinata osservando una normativa speciale, quale quella stabilita dall'art. 80, sesto comma, legge 14 maggio 1981 n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885 n. 2892, nel cui ambito resta compresa anche l'indennità di asservimento per il richiamo all'art. 46, operato dall'art. 18, primo comma, D.L.Luogoten. 27 febbraio 1919 n. 219, l'indennità di asservimento di un immobile, per il deprezzamento subito in seguito alla costruzione di un viadotto autostradale occupante lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, va commisurata non al valore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio liquidabile in base a quella normativa speciale.

In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219, l'attribuzione di poteri a imprese concessionarie contempla anche le procedure espropriative ed il pagamento delle indennità, onde è al concessionario che spetta la legittimazione passiva nelle cause per il pagamento delle indennità.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 104
Data del deposito : 26 febbraio 1999

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