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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2022 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 4119/2022 V.G. promosso da:
Parte_1
con l'Avv. Enrica De Lazzari
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
con l'Avv. Orietta Baldovin, l'avv. Elena Toffano, l'avv. Francesca Tambuscio RESISTENTE
e in contraddittorio con in persona dell'avv. Controparte_2
GIOVANNI ADAMI in proprio
E con l'intervento del P.M. – sede ha emesso il seguente
DECRETO premesso che in data 08/04/2022 giva in questa sede – nei termini Parte_1
e per le ragioni di cui al ricorso – chiedendo regolamentarsi con urgenza affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie , nt. a Venezia il 14/09/2018, e , Per_2
nt. a Venezia il 28/08/2013, nate dall'intercorsa relazione more uxorio con il resistente;
parte ricorrente deduceva, oltre alle condotte maltrattanti di quest'ultimo nei propri confronti (che l'avevano portata a rivolgersi al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia nel 2016 e nel 2017), di aver notato che, a partire dal giugno 2021, il sig. CP_1
aveva manifestato un comportamento insolito nei confronti della figlia ,
[...] Per_2
con attenzioni morbose nei confronti della stessa e atteggiamenti non consoni al rapporto padre-figlia; in particolare, la ricorrente deduceva di aver “notato che costui accarezzava le parti intime della figlia (culetto e tettine) indugiando con le mani nelle mutandine in varie circostanze e sempre quando erano seduti assieme sul divano a guardare un film o un cartone animato” o, ancora, che “il sig.
.pretendeva di mettere sempre a letto lui la figlia maggiore, anche quando non ve n'era necessità, Pt_2
e anche di dormire con la figlia accanto tutta la notte, nella camera da letto matrimoniale, sempre senza pigiama indugiando molto in carezze e baci, come ha poi raccontato alla mamma”, tanto più Per_2
che una mattina, entrata in camera da letto, la sig.ra “ha notato che il compagno e la figlia Pt_1
dormivano senza pigiama, in slip (a seguito di ciò diceva alla madre che lei dormiva pelle a pelle Per_2
col papà come lui voleva) e che erano abbracciati. Il sig. aveva un'erezione e la manina di CP_1 Per_2
era sopra lo slip del papà”, ed ancora il fatto “Che il succhiava il lobo dell'orecchio della figlia e CP_1
viceversa succhiava quello del padre” o ad esempio “Che un giorno, verso i primi di Per_2 Per_2
marzo 2022, ha raccontato alla madre che il padre le prometteva due o cinque euro per fargli “i grattini”
(massaggi) sulla pancia, sulla schiena, sulle braccia e sul collo a pelle nuda, ma le dava fastidio fare questi lunghi massaggi al papà”; che la ricorrente, con la volontà di porre fine alla convivenza, si rivolgeva nuovamente al
Centro Antiviolenza di Mestre-Venezia (a fine 2021-inizi 2022) nonché alla pediatra della minore, la quale segnalava a sua volta il caso ai Carabinieri di Mira;
a seguito delle dedotte circostanze, il Centro Antiviolenza di Venezia in data 20 marzo
2022 attivava la modalità di protezione della sig.ra e delle figlie collocandole in casa Pt_1
protetta e veniva instaurato il procedimento penale n. 2181/2022 RGNR;
il resistente si costituiva nel presente giudizio il 13/05/2022 e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, negava di essere stato “un convivente violento, prepotente, denigratore, dedito all'uso di sostanze alcoliche, nonché un padre inqualificabile per essersi disinteressato della figlia ed aver molestato la primogenita , e stigmatizzando tratti comportamentali problematici in Per_2 capo alla stessa ricorrente, chiedeva in via cautelare disporsi la ripresa immediata della frequentazione scolastica in presenza da parte delle figlie ed il loro immediato rientro presso la propria abitazione o, in subordine, il ripristino del proprio diritto di visita e/o dei loro contatti col padre e coi parenti paterni;
sentite le parti personalmente e uditi i difensori, il Tribunale nominava l'avv. GIOVANNI
ADAMI curatore speciale delle minori e chiedeva al Comune di Venezia – Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie Centro Antiviolenza di riferire, in particolare, con riguardo all'andamento della presa in carico della sig.ra e alle condizioni psico – fisiche delle Pt_1
minori; essendovi contrasto tra le parti in merito all'iscrizione scolastica delle minori, con decreto del 04/08/2022 il Tribunale ne autorizzava il trasferimento presso istituti scolastici in località prossima alla dimora protetta e nominava un collegio peritale nelle persone del dott. , medico chirurgo specializzato in psichiatria e della dott. ssa Persona_3 Persona_4
psicologa – psicoterapeuta;
a questi ultimi era dato incarico di relazionare sul miglior regime di affidamento e collocazione della prole, di visita del genitore non collocatario, con valutazione della condizione psicologica delle minori e alla necessità per una od entrambe di un supporto di tipo psicologico o neuropsichiatrico;
che i CCTTUU, con relazione “intermedia” dep. il 17/01/2023, riferivano che “Entrambe hanno espresso, seppur in modo diverso, la mancanza del padre e il desiderio di riprendere la consueta frequentazione con lui. Si ritiene pertanto opportuno che la relazione padre-figlie possa essere riavviata quanto prima, non risentendo ad oggi di elementi ostativi. È quanto mai opportuno, inoltre, che le bambine riprendano a frequentare l'intero contesto paterno, al quale risultano significativamente legate” e concludevano affermando che “Nessuna delle due bimbe necessita di un percorso psicologico o neuropsichiatrico di sostegno dal momento che non sono stati ravvisati particolari elementi di problematicità
o di natura psicopatologica”; che il Giudice, letta la relazione dei Servizi Sociali di Venezia dep. 19/01/2023 e considerato il parere favorevole del curatore speciale delle minori, disponeva la ripresa delle frequentazioni padre-figlie in spazio neutro, con cadenza settimanale e senza altri familiari, e disponeva altresì lo svolgimento di almeno una videochiamata a settimana tra padre e figlie alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali stessi, respingendo allo stato l'istanza attorea di supporto psicologico per le minori;
che i CCTTUU a fronte dei dati raccolti e dei colloqui effettuati, nella relazione finale (dep. il 20/07/2023) riferendo in particolare, in merito alla capacità genitoriale delle parti, davano atto che “la valutazione psichiatrica ha escluso la presenza di franchi disturbi psichici nell'uno
e nell'altro genitore” e che “non sembrano sussistere particolari criticità nella capacità del sig. di CP_1
occuparsi delle bambine” come anche, quanto alla ricorrente, “non sono emersi elementi che abbiano fatto pensare a deficit nella capacità di accudimento concreto delle bambine” ma che “a fronte della situazione di totale incomunicabilità tra i genitori e dei vissuti di reciproca sfiducia, sia da ritenersi maggiormente protettivo un affidamento delle minori al Servizio Sociale territorialmente competente, sino
a quando i Servizi stessi ne ravviseranno la necessità. I genitori potranno altresì essere supportati congiuntamente presso il Consultorio Familiare all'interno di un percorso di sostegno alla co-genitorialità che li aiuti a confrontarsi periodicamente sulle decisioni che riguardano le figlie, sì da poter giungere a decisioni condivise”, suggerendo che ciascun genitore “intraprenda un percorso personale, per il sig.
finalizzato a consolidare modalità relazionali più autorevoli e meno invischiate con le figlie;
per la CP_1
sig.ra per imparare a meglio differenziare la realtà esterna dalla propria realtà interna”, e Pt_1
precisando altresì che “nel corso dell'audizione protetta è stata molto chiaro nel connotare i Per_2
comportamenti paterni come coccole e gesti affettuosi, peraltro mai risultati a lei sgraditi;
ne ha parlato con una buona proprietà di linguaggio e una buona capacità di source monitoring. La sig.ra sostiene di Pt_1
aver dato una connotazione sessuale ai comportamenti del sig. solo dopo averne parlato con la CP_1
pediatra. Dice di essersi affidata a lei e alla sua iniziativa, precisando più volte che è stata la dottoressa
a denunciare il sig. , non lei”; che infine, preso atto che i Servizi Sociali CP_3 CP_1
segnalavano l'incidenza negativa che le visite in modalità protetta avevano sulla relazione delle bambine con il papà, i CCTTUU insistevano sulla necessita di riequilibrare la frequentazione genitori-figlie e di tornare quanto prima alla frequentazione delle minori con “ ambedue i genitori, i nonni, gli zii, i cugini, riallacciando le relazioni che improvvisamente hanno dovuto interrompere” e suggerivano pertanto che “le bambine ritornino a vivere nel territorio dove sono cresciute e dove hanno sempre vissuto, potendo contare anche del supporto della famiglia paterna alla quale anche la madre si è sempre appoggiata. Sarebbe opportuno che la madre, che al momento sta cercando una nuova abitazione (consapevole della effettiva non opportunità di rientrare nel contesto abitativo dei suoceri) la possa trovare ad una ragionevole distanza da quella del padre”; che, tenuto conto delle risultanze della ctu familiare, a parziale e provvisoria modifica dei provvedimenti resi, il Tribunale ha affidato e al Servizio Sociale di Venezia Per_2
Mestre, confermando la collocazione prevalente delle minori presso la madre e così disponendo in ordine alle visite padre-figlie: “I. per un mese, ossia fino al 3 dicembre 2023, “un pomeriggio infrasettimanale dalle 16 alle 20.30 e il sabato dalle 10.00 alle 20.30)”, senza pernotto ed alla presenza dei nonni paterni o di uno di loro;
II. per i successivi tre mesi, ossia dal 4 dicembre 2023 al
3 marzo 2024 “a weekend alterni dal venerdì fuori da scuola al lunedì mattina e un giorno infrasettimanale con pernotto (verosimilmente il mercoledì sul giovedì)”; successivamente, “secondo il modulo
2+2+3 (il lunedì e il martedì della prima settimana con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre, il weekend lungo con il padre e il contrario la settimana successiva)”; che i Servizi sociali, con relazione dep. 29/08/2024, concludevano ritenendo “opportuno proseguire nel monitoraggio del benessere psico-fisico delle minori e della loro crescita. Inoltre, data la presenza costante di un grado elevato di conflittualità tra la coppia genitoriale, si evidenzia la necessità di intraprendere per entrambi, presso i servizi specialistici, un percorso adeguato e necessario a modificare la loro comunicazione e a trovare modalità diverse nella presa di decisioni a favore delle figlie”; che, all'udienza del 26 settembre 2024, l'avv. Lazzari, per parte ricorrente, chiedeva l'“affidamento delle minori ai servizi sociali di Venezia, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso la stessa;
visite paterne con le seguenti modalità 4 + 3 + 3+ 4, festività e ferie come da ctu;
mantenimento porsi a carico del padre l'obbligo di versare alla madre € 300,00 per ciascuna figlia, pari complessivamente ad € 600,00 da aprile 2024 – data dalla quale il padre ha cessato le precedenti contribuzioni spontanee nella stessa misura;
spese straordinarie per le minori da suddividersi nella misura del 60% al padre e 40 % alla madre – e assegno unico INPS per le figlie suddiviso al 50% ciascuno tra
i genitori, con rinuncia a richiedere gli arretrati trattenuti dal resistente. con il monitoraggio dei servizi”; che l'avv. Tambuscio, per parte resistente, chiedeva “in principalità affidamento della prole al padre, in subordine ai servizi sociali;
con mantenimento diretto delle figlie, che staranno con ciascun genitori
a tempi paritari come chiesto da controparte e con regolamentazione di festività e periodi di vacanza come da ctu;
spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori e lo stesso per l'UF erogato dall'INPS; si oppone all'attribuzione di un assegno per concorso al mantenimento ordinario delle figlie per le figlie in favore della madre ed a carico del padre, considerato che i tempi di frequentazione delle minori con ciascun genitore sono paritari e che la ricorrente è attualmente dipendente con orario part time pertanto potrebbe aumentare il proprio impegno lavorativo e il proprio reddito. Non si oppone alla prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali”; l'avv. Adami, in qualità di curatore speciale delle minori, chiedeva
“la conferma dell'affidamento ai servizi sociali;
con collocazione prevalente e residenza presso la madre – tempi di frequentazione come già stabiliti dal Tribunale con l'ultimo decreto del 3.10.2023 con possibilità dei servizi – nell'ambito del monitoraggio – di individuare sull'accordo delle parti una diversa distribuzione dei tempi fatta salva la parità dei tempi, con relazione periodica al GT e con invito ai genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; economicamente, porsi a carico del padre una somma tra i 300 e i 400 € mensili complessivi, da versare alla madre come contribuzione ordinaria per le minori, sul presupposto dell'esistenza di un contratto di locazione che non risulta tuttavia agli atti;
50% delle spese straordinarie e AUF al 50% ciascuno tra i genitori”; il PM intervenuto non rassegnava conclusioni;
⁎ va preliminarmente rilevato che all'esito degli approfonditi accertamenti svolti e del complesso iter processuale le parti e il curatore speciale delle minori hanno formulato conclusioni coincidenti in punto di visite padre – figlie e di collocazione di queste ultime: tutti costoro hanno chiesto la collocazione prevalente di S. e C. presso la madre e la frequentazione di ciascun genitore secondo tempi paritari.
Alla luce delle risultanze della ctu, delle relazioni dei servizi sociali ed infine tenuto conto della sopravvenuta estinzione del procedimento penale RGNR N. 2181/22 GIP. N.
6134/23 conclusosi con decreto di archiviazione dell'11/09/2023, non opposto, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni da ultimo formulate dalle parti al riguardo;
quanto alla “distribuzione” dei tempi di visita con il padre, è opportuno dare continuità e recepire stabilmente il calendario attualmente osservato e articolato, sulla base della ctu
(pp. 67 ss. rel. dep. 16.7.2023), con l'intervento dei servizi sociali affidatari.
Pertanto, come già attualmente accade e come le parti hanno chiesto nelle loro conclusioni,
S. e C. staranno 4 giorni con un genitore, i successivi 3 con l'altro, poi 3 gg. col primo ed infine 4 gg. con il secondo. Le festività saranno trascorse dalle minori con ciascun genitore in modo da alternare Natale con uno e Capodanno con l'altro e così Pasqua e Lunedì in Albis (salvo diverso accordo, Pasqua 2025 con la madre e Lunedì in Albis col padre, che trascorrerà con le figlie anche Natale 2025, e così via); parimenti, S. e C. trascorreranno le altre festività civili e religiose in modo alternato con ciascun genitore.
Le minori trascorreranno col padre due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive di questi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Considerata la persistente conflittualità parentale (per cui v. in part. rel. Servizi Sociali dep.
27.8.2024, p. 5), va confermato l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali del loro
Comune di residenza (attualmente, Venezia), come richiesto anche dal curatore speciale di
S. e C. L'Ente affidatario assumerà anche le decisioni di maggiore interesse per salute, istruzione, educazione e residenza delle minori, sentiti i genitori ed ascoltate S. e C.
I Servizi Sociali depositeranno relazione annuale al GT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c.
Considerata la positiva evoluzione individuale dei genitori nel corso del processo (v. da ultimo, rel. Servizi Sociali dep. 27.8.2024) e non apparendo improbabile che altrettanto possa accadere alla loro relazione parentale, si ritiene opportuno limitare temporalmente l'affidamento etero – familiare alla durata di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza: al termine di tale periodo i genitori torneranno ipso iure ad esercitare l'affidamento in via condivisa. Anche per questa ragione, non è superfluo rammentare loro la possibilità di intraprendere un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio della ULSS di residenza, come suggerito anche dai Servizi Sociali incaricati (rel. dep.
27.8.2024, p. 8).
Passando alle condizioni economiche, richiamati i criteri “cumulativamente” previsti dall'art. 337 ter c.c. va osservato che se le minori trascorreranno tempi paritari con ciascun genitore, i redditi di questi ultimo non sono pari – guadagnando la madre circa 900,00 € medi mensili netti ed il padre circa 2500,00 € medi mensili netti, né lo sono i costi abitativi, che la ricorrente ha documentato (v. doc. 1 dep. 21.10.2024 ric.) nella misura di € 650,00 mensili, mentre il resistente è gravato di mutuo per la casa di abitazione – di sua esclusiva proprietà – per € 430,00 mensili.
Inoltre, mentre la ricorrente ha documentato un finanziamento di € 145,00 mensili per l'acquisto di un'utilitaria (cfr. doc. 6 dep. 21.10.2024), non sono stati documentati i debiti che il resistente avrebbe contratto con i parenti (v. verbale ud. 26.9.2024); infine, è pacifico che fino a marzo 2024 il resistente versasse spontaneamente € 600,00 alla madre di S.e C. per il loro mantenimento ordinario. Se tale versamento si riferisce ad un'epoca in cui le minori non frequentavano la casa paterna, essendo allora attivati gli incontri presso i
Servizi Sociali, si può ritenere equo porre de futuro a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per concorso al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 400,00 complessivi (pari ad € 200,00 ciascuna) oltre ISTAT su base annua, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Per le stesse considerazioni le spese straordinarie relative alle figlie, andranno poste a carico del padre per il 60% e della madre per il 40% e saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario per le figlie come sopra determinato s'intende a far tempo dal decreto 3.10.2023 che stabilì una frequentazione genitori – figlie con tempi paritari, stabilizzatasi successivamente e qui recepita.
L'assegno unico per le figlie erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori, al 50% ciascuno non sussistendo ragioni oggettive per derogare al criterio legale di attribuzione del relativo diritto.
Gli esiti della controversia e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti, a carico delle quali andranno anche poste – per ½ ciascuna – gli oneri di ctu, liquidati con separato decreto e con pagamento a carico dell'Erario della quota dovuta dalla ricorrente, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Attesi da un lato gli esiti della controversia, dall'altro la natura della relativa spesa, il compenso del curatore speciale delle minori, liquidato con separato decreto, andrà posto a carico dei genitori in solido tra loro ex art. 316 bis c.c.
P.Q.M.
1) affida e ai Servizi Sociali del Comune di Venezia, che assumeranno Parte_3
– sentiti i genitori – anche le decisioni di maggiore interesse per residenza, istruzione, salute educazione;
2) colloca e in via prevalente presso la madre, dove elle avranno anche Parte_3
la residenza anagrafica;
3) provvede come in parte motiva sulle frequentazioni genitori – figlie;
4) pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2023, CP_1
l'obbligo di versare a er concorso al mantenimento ordinario delle Parte_1
figlie e la somma di € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia), Per_2
oltre a ISTAT su base annua e oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
5) l'assegno unico per le figlie erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito dalle parti al 50% ciascuna;
6) compensa le spese legali tra le parti;
7) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti per ½ ciascuna, con pagamento a carico dell'Erario della quota della ricorrente;
8) pone a carico dei genitori in solido il compenso del curatore speciale delle minori, liquidato con separato decreto.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Venezia – Favaro V.to.
Venezia, 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 4119/2022 V.G. promosso da:
Parte_1
con l'Avv. Enrica De Lazzari
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
con l'Avv. Orietta Baldovin, l'avv. Elena Toffano, l'avv. Francesca Tambuscio RESISTENTE
e in contraddittorio con in persona dell'avv. Controparte_2
GIOVANNI ADAMI in proprio
E con l'intervento del P.M. – sede ha emesso il seguente
DECRETO premesso che in data 08/04/2022 giva in questa sede – nei termini Parte_1
e per le ragioni di cui al ricorso – chiedendo regolamentarsi con urgenza affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie , nt. a Venezia il 14/09/2018, e , Per_2
nt. a Venezia il 28/08/2013, nate dall'intercorsa relazione more uxorio con il resistente;
parte ricorrente deduceva, oltre alle condotte maltrattanti di quest'ultimo nei propri confronti (che l'avevano portata a rivolgersi al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia nel 2016 e nel 2017), di aver notato che, a partire dal giugno 2021, il sig. CP_1
aveva manifestato un comportamento insolito nei confronti della figlia ,
[...] Per_2
con attenzioni morbose nei confronti della stessa e atteggiamenti non consoni al rapporto padre-figlia; in particolare, la ricorrente deduceva di aver “notato che costui accarezzava le parti intime della figlia (culetto e tettine) indugiando con le mani nelle mutandine in varie circostanze e sempre quando erano seduti assieme sul divano a guardare un film o un cartone animato” o, ancora, che “il sig.
.pretendeva di mettere sempre a letto lui la figlia maggiore, anche quando non ve n'era necessità, Pt_2
e anche di dormire con la figlia accanto tutta la notte, nella camera da letto matrimoniale, sempre senza pigiama indugiando molto in carezze e baci, come ha poi raccontato alla mamma”, tanto più Per_2
che una mattina, entrata in camera da letto, la sig.ra “ha notato che il compagno e la figlia Pt_1
dormivano senza pigiama, in slip (a seguito di ciò diceva alla madre che lei dormiva pelle a pelle Per_2
col papà come lui voleva) e che erano abbracciati. Il sig. aveva un'erezione e la manina di CP_1 Per_2
era sopra lo slip del papà”, ed ancora il fatto “Che il succhiava il lobo dell'orecchio della figlia e CP_1
viceversa succhiava quello del padre” o ad esempio “Che un giorno, verso i primi di Per_2 Per_2
marzo 2022, ha raccontato alla madre che il padre le prometteva due o cinque euro per fargli “i grattini”
(massaggi) sulla pancia, sulla schiena, sulle braccia e sul collo a pelle nuda, ma le dava fastidio fare questi lunghi massaggi al papà”; che la ricorrente, con la volontà di porre fine alla convivenza, si rivolgeva nuovamente al
Centro Antiviolenza di Mestre-Venezia (a fine 2021-inizi 2022) nonché alla pediatra della minore, la quale segnalava a sua volta il caso ai Carabinieri di Mira;
a seguito delle dedotte circostanze, il Centro Antiviolenza di Venezia in data 20 marzo
2022 attivava la modalità di protezione della sig.ra e delle figlie collocandole in casa Pt_1
protetta e veniva instaurato il procedimento penale n. 2181/2022 RGNR;
il resistente si costituiva nel presente giudizio il 13/05/2022 e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, negava di essere stato “un convivente violento, prepotente, denigratore, dedito all'uso di sostanze alcoliche, nonché un padre inqualificabile per essersi disinteressato della figlia ed aver molestato la primogenita , e stigmatizzando tratti comportamentali problematici in Per_2 capo alla stessa ricorrente, chiedeva in via cautelare disporsi la ripresa immediata della frequentazione scolastica in presenza da parte delle figlie ed il loro immediato rientro presso la propria abitazione o, in subordine, il ripristino del proprio diritto di visita e/o dei loro contatti col padre e coi parenti paterni;
sentite le parti personalmente e uditi i difensori, il Tribunale nominava l'avv. GIOVANNI
ADAMI curatore speciale delle minori e chiedeva al Comune di Venezia – Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie Centro Antiviolenza di riferire, in particolare, con riguardo all'andamento della presa in carico della sig.ra e alle condizioni psico – fisiche delle Pt_1
minori; essendovi contrasto tra le parti in merito all'iscrizione scolastica delle minori, con decreto del 04/08/2022 il Tribunale ne autorizzava il trasferimento presso istituti scolastici in località prossima alla dimora protetta e nominava un collegio peritale nelle persone del dott. , medico chirurgo specializzato in psichiatria e della dott. ssa Persona_3 Persona_4
psicologa – psicoterapeuta;
a questi ultimi era dato incarico di relazionare sul miglior regime di affidamento e collocazione della prole, di visita del genitore non collocatario, con valutazione della condizione psicologica delle minori e alla necessità per una od entrambe di un supporto di tipo psicologico o neuropsichiatrico;
che i CCTTUU, con relazione “intermedia” dep. il 17/01/2023, riferivano che “Entrambe hanno espresso, seppur in modo diverso, la mancanza del padre e il desiderio di riprendere la consueta frequentazione con lui. Si ritiene pertanto opportuno che la relazione padre-figlie possa essere riavviata quanto prima, non risentendo ad oggi di elementi ostativi. È quanto mai opportuno, inoltre, che le bambine riprendano a frequentare l'intero contesto paterno, al quale risultano significativamente legate” e concludevano affermando che “Nessuna delle due bimbe necessita di un percorso psicologico o neuropsichiatrico di sostegno dal momento che non sono stati ravvisati particolari elementi di problematicità
o di natura psicopatologica”; che il Giudice, letta la relazione dei Servizi Sociali di Venezia dep. 19/01/2023 e considerato il parere favorevole del curatore speciale delle minori, disponeva la ripresa delle frequentazioni padre-figlie in spazio neutro, con cadenza settimanale e senza altri familiari, e disponeva altresì lo svolgimento di almeno una videochiamata a settimana tra padre e figlie alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali stessi, respingendo allo stato l'istanza attorea di supporto psicologico per le minori;
che i CCTTUU a fronte dei dati raccolti e dei colloqui effettuati, nella relazione finale (dep. il 20/07/2023) riferendo in particolare, in merito alla capacità genitoriale delle parti, davano atto che “la valutazione psichiatrica ha escluso la presenza di franchi disturbi psichici nell'uno
e nell'altro genitore” e che “non sembrano sussistere particolari criticità nella capacità del sig. di CP_1
occuparsi delle bambine” come anche, quanto alla ricorrente, “non sono emersi elementi che abbiano fatto pensare a deficit nella capacità di accudimento concreto delle bambine” ma che “a fronte della situazione di totale incomunicabilità tra i genitori e dei vissuti di reciproca sfiducia, sia da ritenersi maggiormente protettivo un affidamento delle minori al Servizio Sociale territorialmente competente, sino
a quando i Servizi stessi ne ravviseranno la necessità. I genitori potranno altresì essere supportati congiuntamente presso il Consultorio Familiare all'interno di un percorso di sostegno alla co-genitorialità che li aiuti a confrontarsi periodicamente sulle decisioni che riguardano le figlie, sì da poter giungere a decisioni condivise”, suggerendo che ciascun genitore “intraprenda un percorso personale, per il sig.
finalizzato a consolidare modalità relazionali più autorevoli e meno invischiate con le figlie;
per la CP_1
sig.ra per imparare a meglio differenziare la realtà esterna dalla propria realtà interna”, e Pt_1
precisando altresì che “nel corso dell'audizione protetta è stata molto chiaro nel connotare i Per_2
comportamenti paterni come coccole e gesti affettuosi, peraltro mai risultati a lei sgraditi;
ne ha parlato con una buona proprietà di linguaggio e una buona capacità di source monitoring. La sig.ra sostiene di Pt_1
aver dato una connotazione sessuale ai comportamenti del sig. solo dopo averne parlato con la CP_1
pediatra. Dice di essersi affidata a lei e alla sua iniziativa, precisando più volte che è stata la dottoressa
a denunciare il sig. , non lei”; che infine, preso atto che i Servizi Sociali CP_3 CP_1
segnalavano l'incidenza negativa che le visite in modalità protetta avevano sulla relazione delle bambine con il papà, i CCTTUU insistevano sulla necessita di riequilibrare la frequentazione genitori-figlie e di tornare quanto prima alla frequentazione delle minori con “ ambedue i genitori, i nonni, gli zii, i cugini, riallacciando le relazioni che improvvisamente hanno dovuto interrompere” e suggerivano pertanto che “le bambine ritornino a vivere nel territorio dove sono cresciute e dove hanno sempre vissuto, potendo contare anche del supporto della famiglia paterna alla quale anche la madre si è sempre appoggiata. Sarebbe opportuno che la madre, che al momento sta cercando una nuova abitazione (consapevole della effettiva non opportunità di rientrare nel contesto abitativo dei suoceri) la possa trovare ad una ragionevole distanza da quella del padre”; che, tenuto conto delle risultanze della ctu familiare, a parziale e provvisoria modifica dei provvedimenti resi, il Tribunale ha affidato e al Servizio Sociale di Venezia Per_2
Mestre, confermando la collocazione prevalente delle minori presso la madre e così disponendo in ordine alle visite padre-figlie: “I. per un mese, ossia fino al 3 dicembre 2023, “un pomeriggio infrasettimanale dalle 16 alle 20.30 e il sabato dalle 10.00 alle 20.30)”, senza pernotto ed alla presenza dei nonni paterni o di uno di loro;
II. per i successivi tre mesi, ossia dal 4 dicembre 2023 al
3 marzo 2024 “a weekend alterni dal venerdì fuori da scuola al lunedì mattina e un giorno infrasettimanale con pernotto (verosimilmente il mercoledì sul giovedì)”; successivamente, “secondo il modulo
2+2+3 (il lunedì e il martedì della prima settimana con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre, il weekend lungo con il padre e il contrario la settimana successiva)”; che i Servizi sociali, con relazione dep. 29/08/2024, concludevano ritenendo “opportuno proseguire nel monitoraggio del benessere psico-fisico delle minori e della loro crescita. Inoltre, data la presenza costante di un grado elevato di conflittualità tra la coppia genitoriale, si evidenzia la necessità di intraprendere per entrambi, presso i servizi specialistici, un percorso adeguato e necessario a modificare la loro comunicazione e a trovare modalità diverse nella presa di decisioni a favore delle figlie”; che, all'udienza del 26 settembre 2024, l'avv. Lazzari, per parte ricorrente, chiedeva l'“affidamento delle minori ai servizi sociali di Venezia, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso la stessa;
visite paterne con le seguenti modalità 4 + 3 + 3+ 4, festività e ferie come da ctu;
mantenimento porsi a carico del padre l'obbligo di versare alla madre € 300,00 per ciascuna figlia, pari complessivamente ad € 600,00 da aprile 2024 – data dalla quale il padre ha cessato le precedenti contribuzioni spontanee nella stessa misura;
spese straordinarie per le minori da suddividersi nella misura del 60% al padre e 40 % alla madre – e assegno unico INPS per le figlie suddiviso al 50% ciascuno tra
i genitori, con rinuncia a richiedere gli arretrati trattenuti dal resistente. con il monitoraggio dei servizi”; che l'avv. Tambuscio, per parte resistente, chiedeva “in principalità affidamento della prole al padre, in subordine ai servizi sociali;
con mantenimento diretto delle figlie, che staranno con ciascun genitori
a tempi paritari come chiesto da controparte e con regolamentazione di festività e periodi di vacanza come da ctu;
spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori e lo stesso per l'UF erogato dall'INPS; si oppone all'attribuzione di un assegno per concorso al mantenimento ordinario delle figlie per le figlie in favore della madre ed a carico del padre, considerato che i tempi di frequentazione delle minori con ciascun genitore sono paritari e che la ricorrente è attualmente dipendente con orario part time pertanto potrebbe aumentare il proprio impegno lavorativo e il proprio reddito. Non si oppone alla prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali”; l'avv. Adami, in qualità di curatore speciale delle minori, chiedeva
“la conferma dell'affidamento ai servizi sociali;
con collocazione prevalente e residenza presso la madre – tempi di frequentazione come già stabiliti dal Tribunale con l'ultimo decreto del 3.10.2023 con possibilità dei servizi – nell'ambito del monitoraggio – di individuare sull'accordo delle parti una diversa distribuzione dei tempi fatta salva la parità dei tempi, con relazione periodica al GT e con invito ai genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; economicamente, porsi a carico del padre una somma tra i 300 e i 400 € mensili complessivi, da versare alla madre come contribuzione ordinaria per le minori, sul presupposto dell'esistenza di un contratto di locazione che non risulta tuttavia agli atti;
50% delle spese straordinarie e AUF al 50% ciascuno tra i genitori”; il PM intervenuto non rassegnava conclusioni;
⁎ va preliminarmente rilevato che all'esito degli approfonditi accertamenti svolti e del complesso iter processuale le parti e il curatore speciale delle minori hanno formulato conclusioni coincidenti in punto di visite padre – figlie e di collocazione di queste ultime: tutti costoro hanno chiesto la collocazione prevalente di S. e C. presso la madre e la frequentazione di ciascun genitore secondo tempi paritari.
Alla luce delle risultanze della ctu, delle relazioni dei servizi sociali ed infine tenuto conto della sopravvenuta estinzione del procedimento penale RGNR N. 2181/22 GIP. N.
6134/23 conclusosi con decreto di archiviazione dell'11/09/2023, non opposto, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni da ultimo formulate dalle parti al riguardo;
quanto alla “distribuzione” dei tempi di visita con il padre, è opportuno dare continuità e recepire stabilmente il calendario attualmente osservato e articolato, sulla base della ctu
(pp. 67 ss. rel. dep. 16.7.2023), con l'intervento dei servizi sociali affidatari.
Pertanto, come già attualmente accade e come le parti hanno chiesto nelle loro conclusioni,
S. e C. staranno 4 giorni con un genitore, i successivi 3 con l'altro, poi 3 gg. col primo ed infine 4 gg. con il secondo. Le festività saranno trascorse dalle minori con ciascun genitore in modo da alternare Natale con uno e Capodanno con l'altro e così Pasqua e Lunedì in Albis (salvo diverso accordo, Pasqua 2025 con la madre e Lunedì in Albis col padre, che trascorrerà con le figlie anche Natale 2025, e così via); parimenti, S. e C. trascorreranno le altre festività civili e religiose in modo alternato con ciascun genitore.
Le minori trascorreranno col padre due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive di questi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Considerata la persistente conflittualità parentale (per cui v. in part. rel. Servizi Sociali dep.
27.8.2024, p. 5), va confermato l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali del loro
Comune di residenza (attualmente, Venezia), come richiesto anche dal curatore speciale di
S. e C. L'Ente affidatario assumerà anche le decisioni di maggiore interesse per salute, istruzione, educazione e residenza delle minori, sentiti i genitori ed ascoltate S. e C.
I Servizi Sociali depositeranno relazione annuale al GT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c.
Considerata la positiva evoluzione individuale dei genitori nel corso del processo (v. da ultimo, rel. Servizi Sociali dep. 27.8.2024) e non apparendo improbabile che altrettanto possa accadere alla loro relazione parentale, si ritiene opportuno limitare temporalmente l'affidamento etero – familiare alla durata di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza: al termine di tale periodo i genitori torneranno ipso iure ad esercitare l'affidamento in via condivisa. Anche per questa ragione, non è superfluo rammentare loro la possibilità di intraprendere un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio della ULSS di residenza, come suggerito anche dai Servizi Sociali incaricati (rel. dep.
27.8.2024, p. 8).
Passando alle condizioni economiche, richiamati i criteri “cumulativamente” previsti dall'art. 337 ter c.c. va osservato che se le minori trascorreranno tempi paritari con ciascun genitore, i redditi di questi ultimo non sono pari – guadagnando la madre circa 900,00 € medi mensili netti ed il padre circa 2500,00 € medi mensili netti, né lo sono i costi abitativi, che la ricorrente ha documentato (v. doc. 1 dep. 21.10.2024 ric.) nella misura di € 650,00 mensili, mentre il resistente è gravato di mutuo per la casa di abitazione – di sua esclusiva proprietà – per € 430,00 mensili.
Inoltre, mentre la ricorrente ha documentato un finanziamento di € 145,00 mensili per l'acquisto di un'utilitaria (cfr. doc. 6 dep. 21.10.2024), non sono stati documentati i debiti che il resistente avrebbe contratto con i parenti (v. verbale ud. 26.9.2024); infine, è pacifico che fino a marzo 2024 il resistente versasse spontaneamente € 600,00 alla madre di S.e C. per il loro mantenimento ordinario. Se tale versamento si riferisce ad un'epoca in cui le minori non frequentavano la casa paterna, essendo allora attivati gli incontri presso i
Servizi Sociali, si può ritenere equo porre de futuro a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per concorso al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 400,00 complessivi (pari ad € 200,00 ciascuna) oltre ISTAT su base annua, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Per le stesse considerazioni le spese straordinarie relative alle figlie, andranno poste a carico del padre per il 60% e della madre per il 40% e saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario per le figlie come sopra determinato s'intende a far tempo dal decreto 3.10.2023 che stabilì una frequentazione genitori – figlie con tempi paritari, stabilizzatasi successivamente e qui recepita.
L'assegno unico per le figlie erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori, al 50% ciascuno non sussistendo ragioni oggettive per derogare al criterio legale di attribuzione del relativo diritto.
Gli esiti della controversia e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti, a carico delle quali andranno anche poste – per ½ ciascuna – gli oneri di ctu, liquidati con separato decreto e con pagamento a carico dell'Erario della quota dovuta dalla ricorrente, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Attesi da un lato gli esiti della controversia, dall'altro la natura della relativa spesa, il compenso del curatore speciale delle minori, liquidato con separato decreto, andrà posto a carico dei genitori in solido tra loro ex art. 316 bis c.c.
P.Q.M.
1) affida e ai Servizi Sociali del Comune di Venezia, che assumeranno Parte_3
– sentiti i genitori – anche le decisioni di maggiore interesse per residenza, istruzione, salute educazione;
2) colloca e in via prevalente presso la madre, dove elle avranno anche Parte_3
la residenza anagrafica;
3) provvede come in parte motiva sulle frequentazioni genitori – figlie;
4) pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2023, CP_1
l'obbligo di versare a er concorso al mantenimento ordinario delle Parte_1
figlie e la somma di € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascuna figlia), Per_2
oltre a ISTAT su base annua e oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
5) l'assegno unico per le figlie erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito dalle parti al 50% ciascuna;
6) compensa le spese legali tra le parti;
7) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti per ½ ciascuna, con pagamento a carico dell'Erario della quota della ricorrente;
8) pone a carico dei genitori in solido il compenso del curatore speciale delle minori, liquidato con separato decreto.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Venezia – Favaro V.to.
Venezia, 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero