Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge.
Commentario • 1
- 1. Rinvio richiesto dalla difesa sospende sempre prescrizione fino alla nuova udienza (Cass. 3438/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2017, n. 51912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51912 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
M 519 12-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/10/2017 VINCENZO ROTUNDO - Presidente- Sent. n. sez. 1370/2017 ANDREA TRONCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE PIERLUIGI DI STEFANO N.12048/2017 EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI GI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita, in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. AGNELLO ROSSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. EZIO PROVARONI e BIANCA MASSARELLI per le costituite parti civili, Piscitelli Concetta ed Università degli Studi di Bari, ed avv. GIUSEPPE MODESTI e FRANCESCO PAOLO GARZONE (quest'ultimo in sostituzione dell'avv. RAFFAELE ERRICO), per l'imputato, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento ed il rigetto del ricorso. об 1 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di NA PI, a mezzo di un unico atto a firma congiunta, propongono tempestivo ricorso avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale 30.01.2014, in uno con la sentenza in data 25.03.2016, con la quale ultima la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma di quella pronunciata dal g.u.p. del Tribunale del capoluogo, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di abusiva riproduzione di opera dell'ingegno, ex art. 171 ter lett. a) L. 633/194, falso in atto pubblico e truffa in danno di ente pubblico (entrambi per induzione), confermando le statuizioni di condanna per i residui reati di plagio, ai sensi degli artt. 1, 3 e 5 della Legge 475 del 1925, e calunnia reale, di cui, rispettivamente, ai capi d) ed e) della rubrica, con conseguente riduzione della complessiva pena ascritta all'imputata, nei riguardi della quale erano altresì tenute ferme le statuizioni civili già stabilite dal primo giudice. Quattro i motivi di doglianza formalizzati nell'interesse della ricorrente.
2. Il primo di essi investe il provvedimento di correzione di errore materiale 2.1 adottato il 30.01.2014 dal giudice di primo grado, in relazione ai passaggi contenuti alle pagg. 15 e 16 della sentenza a sua firma, "assolutamente incomprensibili": secondo l'assunto difensivo, al di là della non approfondita possibilità di ricondurre la correzione disposta ad un effettivo "errore", nell'accezione propria del disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., rimarrebbe comunque ferma la violazione procedimentale - denunciata alla Corte d'appello e rimasta priva di risposta, non essendo mai stata sciolta la relativa riserva poiché il provvedimento qui censurato è stato emesso de plano, quindi "in difetto di ogni contraddittorio con l'imputata", con conseguente nullità sia del provvedimento medesimo, sia di tutti gli atti conseguenti.
2.2 Il secondo profilo di censura ha ad oggetto la statuizione di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 368 cod. pen., in ordine alla quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: tanto per avere il giudice d'appello disatteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa il diritto di mentire, riconosciuto all'imputato onde sottrarsi alle responsabilità nascenti dall'accusa penale mossa a suo carico, con conseguente sussistenza, rispetto alle falsità commesse, della causa scriminante dell'esercizio del diritto per la cui corretta applicazione è richiesto unicamente che la condotta dell'imputato permanga "all'interno della economia difensiva", come indubitabile nella presenta fattispecie e venir meno, prima ancora, della necessaria - 2كة componente soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 368 cod. pen.
2.3 Il terzo motivo di ricorso deduce la "inosservanza degli artt. 157 e 161 c.p., nonché dell'art. 129, comma 1, c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 1, 3 e 5 L. 475/1925, per via della mancata declaratoria di prescrizione dell'anzidetto reato, pur maturata all'indomani dell'01.03.2016, nessuna valenza, in senso contrario, potendo riconoscersi al provvedimento adottato dal giudice territoriale il 26.02.2016, atteso, per un verso, che in tale data la relativa udienza ebbe effettivamente a celebrarsi, a seguito del consenso prestato dalle parti alla rinnovazione degli atti mediante lettura, dopo la variazione nella composizione del Collegio giudicante;
per altro verso, che privo di effetti è il consenso che le parti abbiano a prestare ad un provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, adottato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
2.4 Il quarto ed ultimo profilo d'impugnazione deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza", attesa l'acquisizione del carattere di esecutività della sentenza penale solo all'esito del suo passaggio in giudicato.
3. Il 29 settembre u.s. è stata depositata in cancelleria memoria a firma del patrono della parte civile Concetta PISCITELLI, con cui sono stati analizzati e singolarmente confutati tutti i motivi di doglianza, come sopra illustrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.G. d'udienza, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
2. Senza meno tale è il primo profilo di doglianza, relativo alla ritualità del provvedimento di correzione di errore materiale censurato nel caso in esame: per vero, non è dubbia la violazione procedurale commessa, ma rimane prioritario ed insuperabile il difetto d'interesse in capo all'odierno ricorrente, tenuto conto che quest'ultimo non ha dedotto, né in alcun modo dimostrato di essere in grado di allegare e far valere circostanze, aventi diretta e determinante ricaduta sull'oggetto del provvedimento impugnato;
né avrebbe potuto essere diversamente, ove si consideri che i passaggi oggetto della disposta correzione, contenuti nella parte della sentenza di primo grado dedicata all'esposizione delle risultanze istruttorie, sono tratti dalla memoria a suo tempo prodotta 3كم dall'imputata ed allegata agli atti e non risulta in alcun modo che essi abbiano avuto incidenza nella formazione del convincimento del giudice. Donde l'applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato" (così, da ultimo, Sez. 4, sent. n. 39523 del 15.06.2016, Rv. 268338; conf. Sez. 6, sent. n. 42622 del 18.09.2015, Rv. 264946 e Sez. 2, sent. n. 4257 del 10.01.2015, Rv. 262370). La rilevata, originaria inammissibilità rende irrilevante la mancata pronuncia da parte della Corte territoriale sulla questione, sintomaticamente dedotta in udienza e non con i motivi d'appello dei difensori, pur perfettamente edotti in proposito per effetto della notifica dell'ordinanza da essi precedentemente ricevuta (non invece dall'imputata, donde comunque la tempestività formale del rilievo in udienza).
3. Manifestamente infondata è la seconda censura: anche in questo caso è fuor di discussione il diritto dell'imputato di mentire, ma il limite a tale facoltà non va ravvisato unicamente nella stretta pertinenza del mendacio all'esercizio del diritto di difesa, così come si vorrebbe dai legali della prevenuta, che omettono di tenere conto - ancora una volta, malgrado l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato - che "In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto" (così, ex plurimis, Sez. 6, sent. n. 18755 del 16.04.2015, Rv. 263550; conf. Sez. 1, sent. n. 26455 del 26.03.2013, Rv. 255678). Il che non può in alcun modo essere posto seriamente in discussione nella presente vicenda, in cui - così come recita il capo d'accusa e come concordemente affermato dai giudici di merito, senza che risulti alcuna seria contestazione in proposito l'addebito di cui all'art. 368 cod. pen. - scaturisce dall'aver la PI, “con l'intento di dare prova dell'esistenza di una bozza della monografia ... redatta in epoca antecedente alla redazione della tesi della PISCITELLI" (oggetto, appunto, della connessa imputazione di plagio), 4Аб predisposto "una lettera non protocollata apparentemente e falsamente riportante la data di redazione del 20.12.2002, con la quale la PI dichiarava di inviare al Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto copia del dattiloscritto di 55 pagg. intitolato 'L'adozione nel diritto internazionale privato e processuale italiano', allegato a lettera di accompagnamento anch'essa non protocollata". E, ancora, sempre allo stesso fine, simulato "a carico della PISCITELLI ulteriori tracce del reato di violazione del diritto d'autore", mediante la predisposizione di un dattiloscritto di 60 pagine, dal titolo "Le adozioni nel diritto internazionale privato e processuale di NA PI", consegnato al personale della Facoltà d'Ingegneria di Taranto, "inserendo artatamente tale pubblicazione" all'interno del curriculum in tal modo falsificato che aveva presentato in relazione alla domanda - - d'insegnamento in supplenza, in effetti presentata presso detta facoltà il 09.07.2003. Logico corollario di quanto precede è la palese inconsistenza tanto della ricorrenza della dedotta scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen., quanto dell'eccepito difetto dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 368 cod. pen., conclamato, anzi, dalla ricostruzione della specificità della vicenda per cui è processo, per come operata dalla sentenza impugnata.
3. L'eccezione di prescrizione del reato di plagio - che costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso non riveste alcuna consistenza.- La ricorrente non contesta che l'udienza del 26.02.2016 sia stata differita, con contestuale sospensione del decorso dei termini di prescrizione, tale da impedirne la maturazione all'atto della pronuncia della sentenza di cui trattasi;
assume, nondimeno, che di detta sospensione non dovrebbe tenersi conto, giusta quanto affermato dalla giurisprudenza in caso di statuizioni adottate al di fuori dei casi consentiti dalla legge, così come sarebbe anche nel caso di specie.
3.1 Dalla lettura del relativo verbale d'udienza cui questa Corte ha diritto di - accedere, in ragione della natura della questione sollevata dalla difesa - emerge che, nell'occasione, il Presidente del Collegio di secondo grado ebbe a comunicare alle parti l'intendimento di rinviare il processo per la discussione all'udienza dell'01.03.2016, ultima data utile all'esplicitato fine di impedire la maturazione della causa estintiva qui invocata, salvo palesare la propria disponibilità ad un più ampio differimento solo ove concordemente richiesto dalle parti private, come in effetti avvenuto: donde, coerentemente, la sospensione della prescrizione per la durata del rinvio, frutto esclusivo della modifica del programmato svolgimento del piano delle udienze del processo, a seguito della 5Аб preferenza manifestata dalle parti per una data più lontana nel tempo, onde avere maggior agio per la predisposizione degli interventi conclusivi, in sede di discussione.
3.2 Ciò posto, essendosi qui al cospetto di un'ipotesi di differimento del processo, al fine indicato, su istanza congiunta di tutte le difese delle parti private ipotesi spesso ricorrente, indipendentemente dalle motivazioni, - svariate, che ne sono alla base è senza meno da escludersi che si sia in - presenza di un atto contra legem (dal che discende il carattere non conferente della citazione della sentenza n. 7242 del 27.01.2004 della Sezione 3 di questa Corte, peraltro intervenuta nel vigore del precedente testo dell'art. 159 cod. pen.); ma è egualmente da escludersi che possa parlarsi di un atto praeter legem, rientrando la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 159 co. 1 n. 3 cod. pen. Né è a dire che si versi in un caso estraneo alla sfera di operatività della disposizione testé citata, come pure affermato dall'altra pronuncia richiamata dalla difesa (Sez. 5, sent. n. 43372 del 24.09.2008, Rv. 242187), di fatto risoltasi nell'enunciazione del principio, senza il conforto di un'approfondita motivazione in proposito. Quella ricordata è, infatti, una sentenza espressione di una posizione rimasta pressoché totalmente isolata nel panorama della giurisprudenza di legittimità e, di più, superata in seno alla medesima sezione in cui tale orientamento era maturato, alla stregua delle massime di seguito riportate: "Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge, (Fattispecie di rinvio del processo disposto in adesione alla richiesta formulata dai difensori in ragione della prospettata esigenza di attendere l'esito delle trattative intraprese dall'imputato con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con questa)." (cfr. Sez. 5, sent. n. 25444 del 23.05.2014, Rv. 260414); "Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen.. (Fattispecie di rinvio disposto in adesione alla richiesta dei difensori motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile)." (cfr. Sez. 5, sent. n. 26449 del 13.04.2017, Rv. 270539).
3.3 Com'è noto, l'art. 159 cod. pen., in precedenza menzionato, accomuna, in seno al n. 3 del proprio comma 1, le due distinte evenienze del rinvio del procedimento "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori" e "su 6 Аб richiesta dell'imputato o del suo difensore", che, pur dando causa entrambe alla sospensione del corso della prescrizione - così come recita la rubrica della norma di cui trattasi connotate da indiscutibile autonomia, esplicitata - sono dall'utilizzo, da parte del legislatore, della disgiuntiva "ovvero", che separa le ipotesi anzidette, a loro volta distinte dal collegamento della sospensione alla presenza di una disposizione di legge ad hoc, che caratterizza la previsione della prima parte del comma 1 dello stesso art. 159 cod. pen. Ora, se si considera com'ebbero ad affermare le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Cremonese (n. 1021 del 28.11.2001 dep. 2002, Rv. 220509), anticipatrice delle modifiche apportate al testo del più volte citato art. 159 con la legge 251/2005 - che il processo vigente "vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali", onde le parti medesime "non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo. E debbono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri", del tutto irragionevole sarebbe il solo ipotizzare che una parte che abbia sollecitato il differimento del processo possa poi dolersi del rinvio da essa stessa richiesto, al fine di escluderne la rilevanza nel computo dei termini di prescrizione. Il che è esattamente conforme a quanto avvenuto nel caso di specie, in cui · al di fuori di presupposti normativi cui ancorare la richiesta di differimento, la cui previa verifica da parte del giudice è in tal caso doverosa: cfr., in parte motiva, Sez. Un., sent. n. 15427 del 31.03.2016, ric. Cavallo, Rv. 267042 - l'istanza di cui trattasi è partita propria dalla difesa della PI, che ha così raccolto l'apertura manifestata dal Presidente del Collegio giudicante di secondo grado di cui si è detto in precedenza, a nulla rilevando che ad essa si siano accodate anche le altre difese delle parti private, ivi comprese quelle delle parti civili, giacché la circostanza lascia fermi i principi già espressi dalla sentenza Cremonese. Alla stregua di tali argomentazioni, che altro non fanno che ribadire l'orientamento assolutamente prevalente palesato dalla giurisprudenza di legittmità in materia, anche l'eccezione di prescrizione non a caso, concretamente risoltasi nell'asciutta citazione dei due precedenti nel precedente sub-paragrafo - va ritenuta manifestamente infondata. Solo per scrupolo di completezza, infine, osserva il Collegio che, anche a voler considerare, per mera ipotesi dialettica, la (neppure prospettata) ipotesi di circoscrivere l'ampiezza della sospensione al solo periodo successivo alla iniziale 7 previsione del presidente del Collegio, dunque a quello compreso fra il primo marzo e la data del rinvio (25.03.2016), ciò sarebbe egualmente valido ad impedire il determinarsi della causa estintiva di cui trattasi, che - tenuto conto del tempus commissi delicti (01.09.2008) - sarebbe venuta ad esistenza solo in caso di mancata definizione del processo entro l'01.03.2016. 4. Inammissibile, infine, è anche la quarta ed ultima doglianza. La possibilità di subordinare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento, ante iudicatum, della somma liquidata a titolo di provvisionale, in favore della costituita parte civile, è oggetto di contrastanti decisioni ad opera di questa Corte. Nondimeno, nella fattispecie determinante è la constatazione del difetto d'interesse in capo alla ricorrente, avendo la stessa provveduto al pagamento del ridetto importo subito dopo la statuizione in tal senso adottata dal primo giudice, come si desume dalla documentazione in tal senso prodotta dalla diffesa innanzi alla Corte distrettuale e dalla relativa attestazione ad opera della Corte medesima.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia risultante dal dispositivo, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle costituite parti civili, così come di seguito opportunamente differenziate, tenuto conto della memoria scritta depositata dal patrono della p.c. PISCITELLI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili PISCITELLI Concetta e Università degli Studi "Aldo Moro", spese che liquida per la prima in € 4.500,00 e per la seconda in € 3.500,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. per entrambe. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017 imento RetuchRetualo Il Presidente Il Consiglere est. Andrus deonic DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 NOV 2017 M C E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R F Piera Esposito