Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
E inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2015, n. 42622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42622 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
42 6 2 2/ 1 5 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez.1518 Antonio Agrò Presidente Giorgio Fidelbo CC 18/09/2015 Consigliere Stefano Mogini Consigliere N. R.G. 24175/2015 Pierluigi Di Stefano Consigliere Consigliere relatore Orlando Villoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IZ, n. Napoli 30.12.1950 avverso l'ordinanza n. 1976/15 Tribunale del Riesame di Napoli del 15/04/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto;
awu. IE UT quale Jost- dell' udito il difensore del ricorrente, Vavv. Giovanni Bianco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. la correzione materiale del dispositivo di quella emessa il giorno prece- dente (14/04/2015) nel procedimento a carico di IM RA e DI IZ, nel sen- so che dove era scritto 'Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bologna' dovesse intendersi scritto 'Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena'. Il provvedimento è, infatti, accessorio a quello con cui, confermata l'applicazione nei con- fronti degli indagati della misura della custodia cautelare in carcere per gravi reati (artt. 416 cod. pen.; 81, 110, 319, 321 cod. pen.; 322-bis cod. pen.), il Tribunale partenopeo aveva de- clinato la propria incompetenza per territorio, disponendo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al PM presso l'autorità giudiziaria ritenuta competente, in un primo tem- po erroneamente indicata per il Tribunale di Bologna in luogo di quello di Modena.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione l'indagato, il quale deduce violazione di legge processuale, per essere stata la correzione dell'errore materiale disposta in spregio delle previsioni contenute negli artt. 130, comma 2 e 127 cod. proc. pen. e cioè in difetto di con- traddittorio, non avendo quello impugnato disposto una mera correzione del dispositivo del provvedimento principale del 14/04/2015 bensì una più sostanziale 'rettificazione per integra- zione', basata su una diversa valutazione del compendio indiziario, tale da imporre la trasmis- sione degli atti ad un diverso Ufficio del PM. In maniera incidentale, il ricorrente sostiene anche la nullità per inesistenza dell'ordinanza a sua volta emessa dal GIP del Tribunale di Modena ex art. 27 cod. proc. pen., che consegue ad ordinanza di trasmissione degli atti da parte del Tribunale del Riesame di Napoli da ritenersi inefficace, in quanto emessa, atteso il provvedimento di integrazione sostanziale oggi impu- gnato, oltre il termine perentorio di legge di cui all'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO : f 1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato 2. Va in primo luogo osservato che oggetto dell'impugnazione è il solo provvedimento adot- tato dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., mentre le questioni riguar- danti la pretesa inefficacia dell'ordinanza genetica del GIP di Napoli del 25 marzo 2015 de- rivante dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. ed a valle quella di nullità dell'ordinanza del GIP di Modena emessa ex art. 27 cod. proc. pen. andavano poste nelle sedi proprie e non possono costituire oggetto di sindacato in questa sede. Ciò premesso, deve convenirsi con il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla correzione dell'errore con le forme di cui al combinato disposto degli artt. 130, comma 2 e 127 cod. proc. pen. e cioè previa celebrazione di rituale camera di consiglio nel contraddittorio delle parti. A prescindere, tuttavia, dall'autonoma ed immediata impugnabilità del provvedimento (per la tesi negativa anche solo riguardo alla violazione del contraddittorio, Sez. 2, sent. n. 281 del 2 d. 14/11/2006, Lamberti ed altro, Rv. 235251; ancora per la tesi negativa riferita a ordinanze accessorie a sentenze dibattimentali, Sez. 6, sent. n. 2323 del 15/10/2014, R, Rv. 261868), il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato di nutrire un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio onde allegare e far valere fatti e/o situazioni decisive, direttamente inci- denti sull'oggetto del provvedimento impugnato (sul punto v. Sez. 2 sent. n. 4257 del 10/01/ 2015, Cocco, Rv. 262370 in tema di provvedimento adottato de plano dal GIP concernente decreto di giudizio immediato con correzione dell'organo giudiziario competente diverso da quello originariamente indicato), tanto più che esso riguarda la competenza per territorio e cioè un profilo che non consente, salvo limitate eccezioni, l'autonoma impugnazione dei relativi provvedimenti (art. 568, comma 1 cod. proc. pen.). Per completezza argomentativa riguardo alla tempestività del provvedimento principale, va poi rilevato che la correzione dell'errore materiale pur riguardante il merito del provvedimento integrato può intervenire successivamente, non rappresentandone un elemento costitutivo e non incidendo perciò sulla relativa efficacia.
2. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 18/09/2015 Il Presidente Il consigliere censore Antonio Agrò Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 22 OTT 2015 IL EMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito E T R O C 3