Articolo 5 della Legge 19 aprile 1925, n. 475
Articolo 4
Versione
14 maggio 1925
Art. 5.


Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi 2° e seguenti dell' art. 576 del Codice di procedura penale , in quanto siano applicabili.

La sentenza di condanna e' affissa in tutte le Universita' del Regno, quando trattasi di esami universitari.

Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia., mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco - Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 14 maggio 1925
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