Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss, cod. civ., tenendo presente che il principio di omnicomprensività (valido solo per determinati istituti di origine legale) non opera neppure come criterio sussidiario (Nella specie, concernente un dipendente della Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, che aveva riconosciuto la computabilità del compenso per lavoro straordinario al fine della determinazione della retribuzione spettante durante le ferie, nonostante che i c.c.n.l. di settore del 1991 e del 1995 espressamente escludessero siffatta computabilità).
Commentari • 2
- 1. Compenso lavoro notturno: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 agosto 2021
- 2. Brevi notazioni in tema di cd. omnicomprensività della retribuzione lavorativaVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005
Nel diritto del lavoro, si ? soliti parlare di omnicomprensivit? (e o unitariet?) della retribuzione, con riferimento a quel principio in base al quale la stessa includerebbe tutti indistintamente i compensi recanti i caratteri di continuit?, obbligatoriet?, corrispettivit?, determinatezza e o determinabilit?. Ordunque, ponendo attenzione al quadro normativo ed alle pi? recenti riflessioni giurisprudenziali e dottrinali, si constata, da ormai pi? di un ventennio, la vigenza di un principio opposto a quello della omnicomprensivit? (e ci? a decorrere dall?indirizzo inaugurato da Cass., sez. un., 13 febbraio 1984, n. 1069; conf., id., 23 dicembre 1999 n. 14484). Tuttavia, quando una norma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA MUNICIPALE IGIENE AMBIENTALE DI PALERMO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maresca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma Via IU Faravelli 22, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FA IU (non costituito);
- intimato -
LO LE (non costituito);
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro n. 256/2000 dell'11 luglio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 542/2000).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Arturo Maresca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi - successivamente riuniti - ex art. 414 cod. proc. civ. - al Giudice del Lavoro di Palermo IU NO e
PA FA convenivano in giudizio l'Azienda Municipale Igiene Ambientale (in acronimo A.M.I.A.) di Palermo per sentir condannare la cennata Azienda all'inclusione, nella retribuzione relativa al periodo di ferie annuali, della maggiorazione per lavoro notturno prevista dal c.c.n.l. applicabile nella specie nella misura del 37% della retribuzione.
Si costituiva in giudizio l'A.M.I.A. che impugnava integralmente le domande attoree e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Giudice del Lavoro rigettava i ricorsi come dinanzi proposti, ma - su appello dei soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Palermo (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in riforma della sentenza impugnata, "condanna(va) l'A.M.I.A.
a corrispondere in favore degli appellanti, nei limiti della prescrizione quinquennale, la maggiorazione del 37% sulle retribuzioni relative al periodo di ferie annuali, oltre rivalutazione, interessi legali e spese del primo e del secondo grado di giudizio".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha ritenuto che: a) "thema decidendum della presente controversia è la spettanza al ricorrente, normalmente adibito a lavoro notturno, per il periodo di ferie annuale della sola retribuzione stabilita per il lavoro notturno oppure di quella aumentata della maggiorazione prevista per il lavoro notturno"; b) "la risposta al quesito non va fornita in base a criteri astratti ricollegati al c.d. principio di onnicomprensività bensì alla luce delle specifiche disposizioni contrattuali applicabili al rapporto che, per il periodo di riferimento, si identificano nei c.c.n.l. di settore degli anni 1991 e 1995"; c) "dal contenuto degli artt. 31 e 12 dei citati contratti si evince che ciò che conta è la retribuzione ordinariamente percepita da quel dato dipendente, non quella "ordinaria" astrattamente ritenuta dalle norme contrattuali, in quanto tale riferita a quella "diurna" per gli orari "normali di lavoro" (art. 29, punto 1, c.c.n.l.) essendo evidente che i contraenti hanno inteso escludere dal trattamento economico suddetto quei compensi aventi carattere di straordinarietà ed occasionalità, per fare recuperare al dipendente chiamato ad usufruire del periodo di ferie quanto abitualmente percepito quale retribuzione"; d) "ratio della suddetta norma è quella di non far risentire al lavoratore alcun pregiudizio economico dalla mancata prestazione di attività per la fruizione delle ferie;
pregiudizio che, invece, sussisterebbe qualora all'inattività si ricollegasse un trattamento economico deteriore rispetto a quello abitualmente percepito". Per la cassazione di tale sentenza l'A.M.I.A. di Palermo - ut supra - propone ricorso affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Gli intimati IU NO e PA FA non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 1362 e i363 cod. civ. in relazione agli artt. 12. 26 e 31 del c.c.n.l." - rileva che "nonostante il c.c.n.l. preveda esplicitamente che durante le ferie è dovuta la retribuzione globale, intendendo per tale la retribuzione individuale più le indennità a carattere fisso e continuativo e che la maggiorazione per il lavoro notturno è comprensiva anche della retribuzione durante le ferie ai cui fini, quindi, non rileva, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente il diritto alla maggiorazione per il lavoro notturno anche durante le ferie pur in assenza di un'esplicita previsione in tal senso ed, anzi, in presenza di una disciplina espressamente diversa", per cui addebita al Giudice di appello di aver erroneamente applicato i canoni ermeneutici fissati dalle cennate norme codicistiche nell'interpretare le disposizioni del contratto collettivo valevoli nella specie, "laddove, superando immotivatamente il dato letterale, ha illegittimamente ritenuto fondata la domanda dei lavoratori". Con il secondo motivo di ricorso l'A.M.I.A. - denunziando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo" - censura la sentenza impugnata in quanto "l'applicazione della clausola contrattuale in questione non solo si discosta in modo inspiegabile dal testo della norma, ma soprattutto non tiene affatto conto dell'intera disciplina contrattuale applicabile ... (sicché) la relativa decisione appare illegittima per vizio di motivazione su un punto fondamentale della controversia dal momento che, nell'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, il giudice del merito incorre in violazione delle regole ermeneutiche, ove non tenga conto, rispettivamente, del significato letterale di un termine e dell'esistenza di clausole che, secondo tale significato, appaiono connesse a quella direttamente da interpretare, configurandosi invece il vizio di motivazione ove egli pur tenendo presenti tali termini o clausole, abbia tuttavia, senza indicare le ragioni della propria scelta, attribuito ai primi un significato diverso da quello letterale (o uno tra i diversi significati possibili) o negato la rilevanza delle seconde". 2/a -. I cennati motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati. Infatti, con riferimento alla questione "generale" della determinazione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, non esistono indicazioni legislative sulla concreta determinazione della stessa ne' nell'art. 2109 cod. civ., nè nell'art. 36 della Cost, ne' nell'art. 7 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1970, n. 312, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157 norma di carattere non immediatamente precettivo, limitandosi essa a parlare di retribuzione media o normale e, tuttavia, demandando alle autorità nazionali la fissazione del metodo di calcolo (Cass. n. 14537/1999). Essendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 3888/1993), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto - in assenza, come si è constatato, di previsioni legislative - dalla contrattazione collettiva: quando cioè questa faccia riferimento per la determinazione di tali istituti alla retribuzione "normale" o "ordinaria" o "di fatto" o "globale di fatto" (Cass. n. 5441/2001, Cass. n. 14357/1999, Cass. n. 4096/1997). Con la conseguenza che l'inesistenza di un principio, anche sussidiario, di onnicomprensività della retribuzione, comporta non solo che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, a ciò non essendo sufficiente neppure il silenzio della normativa collettiva, ma anche che questa possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti, salvo che questi siano regolati da norma imperativa (Cass. n. 10586/1993). Pertanto, in adesione al cennato consolidato indirizzo giurisprudenziale, si rimarca che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella, base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti, mediante siffatta non corretta operazione integrativa, il criterio della onnicomprensivita non riconosciuto in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione "normale" (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati menzionati nella citata "giurisprudenza").
2/b -. Nella specie la Corte di Appello di Palermo, pur affermando genericamente di non riportarsi "a criteri astratti ricollegati al c.d. principio di onnicomprensivita bensì alla luce delle specifiche disposizioni contrattuali applicabili al rapporto", ha erroneamente interpretato le clausole del contratto collettivo in quanto si è rifatta ad una c.d. ratio dell'art. 29 del c.c.n.l. (scilicet:
"quella di non far risentire al lavoratore alcun pregiudizio economico dalla mancata prestazione di attività per la fruizione delle ferie") ed ha trascurato così il riferimento prioritario al senso letterale della parola - che, a norma dell'art. 1362 cod. civ., costituisce il criterio ermeneutico fondamentale e preclude al giudice la ricerca di una ratio diversa sovrapponendo la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass. n. 6819/2001) -: con la precisazione che l'indagine ermeneutica relativa al senso letterale delle parole di cui all'art. 1362 cit. deve essere svolta alla stregua dell'interpretazione complessiva delle clausole (nella specie, degli articoli del contratto collettivo di lavoro da interpretare) secondo il criterio dettato dall'art. 1363 cod. civ.. In sostanza, la Corte di Appello di Palermo - al fine di decidere correttamente sulla configurabilità dell'incidenza del compenso della maggiorazione per il lavoro notturno sulla retribuzione dovuta nel periodo di ferie - avrebbe dovuto esaminare complessivamente ogni singola disposizione contrattuale volta a disciplinare la specifica materia, tenendo presente effettivamente (e non quale mera "clausola di stile") il summenzionato principio secondo cui la computabilità, o meno, di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata in base al contenuto complessivo del contratto collettivo applicabile al dedotto rapporto di lavoro e, ancora, che il c.d. criterio di onnicomprensività della retribuzione (valido soltanto per determinati istituti di origine legale) non opera neppure come criterio sussidiario, sicché un particolare emolumento è computabile a detto fine solo ed esclusivamente se ciò sia stato espressamente previsto dalla disciplina contrattuale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9871/2002, Cass. n. 9764/2000). 2/c -. Alla stregua di tali considerazioni si conferma fondato il ricorso della società ricorrente che - nel riportare integralmente il contenuto delle clausole del contratto collettivo regolante la specifica materia in particolare: art. 31 (primo comma, parte 3^, Sez. B) del c.c.n.l. 1991 e 1995, art. 12 (punto 4) ibidem, art. 12 (punto 3) ibidem, art. 19 (parte 3^, Sez. C) ibidem, art. 26 (punti 4 e 5, parte 3^, Sez. E) ibidem) - ha esattamente rilevato che la Corte di Appello non ha preso in considerazione, proprio con riferimento a tale regolamentazione contrattuale-sindacale, che la maggiorazione riconosciuta per il lavoro prestato durante l'orario notturno esulava dal concetto di retribuzione globale ed era, quindi, irrilevante ai fini del computo della retribuzione da erogare al dipendente durante la sospensione della prestazione per le ferie e che, anzi, era espressamente esclusa la rilevanza della maggiorazione per il lavoro notturno ai fini del computo della retribuzione nel periodo di ferie (specif. punto 5 dell'art. 26 del c.c.n.l. cit. che precisava testualmente come la cennata maggiorazione per il lavoro notturno compensasse anche il trattamento retributivo durante le ferie).
Pervero, per quanto in precedenza esposto, il Giudice di appello avrebbe dovuto prendere - concretamente ed effettivamente - in esame le summenzionate clausole contrattuali relative ai singoli istituti indiretti e - sulla base di una corretta interpretazione complessiva della stessa rispettosa dei canoni ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi giuridici dinanzi ricordati, in particolare tenendo conto che un certo emolumento può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi solo nel caso di previsione esplicita di legge o di contratto collettivo di lavoro - avrebbe dovuto, soltanto dopo detto esame, decidere sulla fondatezza, o meno, della richiesta proposta giudizialmente dal lavoratore.
3 -. La sentenza impugnata va, dunque, cassata per avere la Corte di Appello di Palermo erroneamente accolto l'originaria domanda giudiziale sulla base di una non corretta interpretazione della regolamentazione contrattuale-sindacale (oltretutto non adeguatamente motivata e non qualificata alla luce di una lettura e valutazione complessiva delle summenzionate clausole specificamente regolanti la dedotta materia), con ciò aderendo "di fatto" ad un principio generale di onnicomprensività della retribuzione (che pure aveva precisato "del tutto formalmente" di disattendere) non riscontrabile - come si è dinanzi constatato - nel vigente assetto normativo giuslavoristico. Di conseguenza, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa va rimessa ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Caltanissetta, che procederà ad un nuovo esame della controversia sulla base dei principi innanzi enunciati. Al Giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione relativa alle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso, in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003