Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3940/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Francesca Chietera;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Enrico CP_1 Claudio Schiavone e dell'avv. Vito D'Addario;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente deduceva che la società convenuta la aveva collocata in dal 16.10.2015 al 15.10.2016 senza CP_2 effettuare alcuna rotazione. Chiedeva pertanto di accertare l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in e che la fosse condannata CP_2 CP_1 al pagamento della differenza tra quanto percepito per integrazione salariale e quanto avrebbe percepito se avesse lavorato regolarmente per complessivi Euro 8.638,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo con vittoria di spese. Si costituiva la la quale confutava in fatto e CP_1 diritto quanto sostenuto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. La domanda è fondata nei termini e per le motivazioni di seguito esposte. In via preliminare deve rilevarsi che l'eccezione spiegata ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c., sollevata dalla difesa della convenuta, è infondata. In sintesi, parte resistente addebita alla parte ricorrente di aver concorso o almeno aggravato i danni subiti attraverso la sua condotta di attesa nel far valere, sia stragiudizialmente sia giudizialmente, i propri diritti rispetto alla cessazione dalla collocazione in CP_2 Sul punto è sufficiente evidenziare che, laddove parte ricorrente avesse reagito immediatamente nel far valere la
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2 adottato per casi di altri ricorrenti (cfr. sentenza n.364/17, n.713/18 e 718/2018). La difesa della ritiene, infatti, che la CP_1 disciplina contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sia stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa della disciplina previgente. Deve, al contrario, ritenersi che il DPR 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91, ma ha solo semplificato il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della senza alterare il CP_2 complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, in merito al rapporto tra le fonti legali (art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari ha affermato che "i rapporti tra le due suddette fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del DPR 218 del 2000 non abroga la legge 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 del 1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale" (Cfr. Cass. n. 681/13, n. 12183/12; n. 12056/11). Del resto, si tratta di un principio di diritto anche recentemente ribadito dalla Corte, in una fattispecie proprio relativa alla cigs richiesta da e CP_1 ritenuta illegittima dalla Corte di Appello di Potenza, tra l'altro, per omessa comunicazione ex art. 1, comma 7 L. n. 223 del 1991(Cass. civ., sez. lav., 04/05/2017, n. 10844). Quanto al merito della vicenda, occorre ricordare che, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5 in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici
3 criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi (Cfr. Cass.n, 7720/04; n. 10236/09; n.19235/11, n. 11322/15). In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (cfr.Cass. n. 7720/2004); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. n. 28464/08); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240/09; n. 7459 del 2012); e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009). Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 28464/08) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione.
4 In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (Cfr. Cass. n. 14721/04; n. 25892/08; Cass. n. 25851/10). Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. n. 25758/08). La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale delle diverse operazioni (Cfr. Cass. n. 5089/09; Cass. n. 22825/09; Cass.n.21541/06). E' stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde ad un "vuoto formalismo", ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del 1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000 (cfr. Cass. n. 11322/15, Cass. n. 26587/11) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere "decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione" dei lavoratori (Cfr. Cass. n. 2555/06, n. 2555 e n. 6841/10), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/00; Cass. S.U. n. 461/00; Cass. n. 8353/04; Cass. n.
5 10236/09). Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione ed in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5 non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/10). Infatti la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma ed a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicchè nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (cfr. Cass. n. 13377/08; n. 25140/10). In particolare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/12) ha ritenuto generici e, quindi lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico organizzative”, senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere. Ciò posto, dalla documentazione prodotta si evince che la società resistente ha adottato una serie di provvedimenti
6 di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 9 giugno 2005, 12 giugno 2006, 17 giugno 2008, del 16 giugno 2009, del 16 giugno 2010, del 11 ottobre 2010, del 22.09.2011 e del 10.10.2013 (periodo di sospensione ulteriormente prorogato con accordo del 5.03.2015 sino al 15.10.2015 ed ancora prorogato con accordo del 14.10.2015 anche successivamente al 15.10.2015 per ulteriori 12 mesi). I criteri adottati negli accordi sindacali de quibus non sono specifici e, comunque, non sono idonei ex se ad operare una selezione obiettiva e verificabile del personale da sospendere in CP_2 Infatti, i criteri di cui agli accordi del 9 giugno 2005, 12 giugno 2006 e 17 giugno 2008 sono generici ed estremamente valutativi. Nel primo si stabiliva che la società: “condivide l'opportunità della più ampia rotazione possibile fatti salvi gli obiettivi di recupero di produttività a base del piano, pertanto il personale da collocare fisso in cassa integrazione a zero ore sarà limitato ad una forbice tra i 270 e 300 addetti”. Nel secondo accordo, preannunciando la richiesta di cigs per ristrutturazione per 24 mesi con decorrenza dal 16.6.2006 per un numero massimo di 1000 lavoratori, con riferimento alle modalità di attuazione della cigs è stabilito che: “attuare la rotazione dei lavoratori in cigs ad eccezione di quelle posizioni non fungibili per ragioni di carattere organizzativo e/o tecnico/organizzativo, mentre i criteri di rotazione saranno su base aziendale per mansioni”. Nel terzo accordo, dopo avere premesso la richiesta di ulteriori 12 mesi di per riorganizzazione, si dice CP_2 semplicemente che: "l'azienda dichiara che la tipologia dei provvedimenti da adottare sarà effettuata sulla base CP_2 dei criteri tecnico- organizzativi e produttivi, connessi al raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza, con la più ampia rotazione dei lavoratori coinvolti nella cigs". La stessa valutazione deve essere effettuata per i successivi accordi. Nell'accordo del 16 giugno 2009 si legge che "con riferimento alle modalità realizzative ed attuative della cigs l'azienda effettuerà la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO. SS. territoriali". Non vi è alcuna traccia di tali programmi trimestrali così come concordati nell'accordo. Nel verbale di accordo del 15 giugno 2010, preso atto della necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga senza soluzione di continuità, si afferma ancora una volta: "i lavoratori saranno sospesi a orario ridotto o a zero ore;
verrà attuata una equa rotazione tra i lavoratori
7 tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali preventivamente verificate con le RSU e le OO. SS. territoriali. Le parti concordano, altresì, di effettuare, su richiesta, verifiche periodiche a livello territoriale in merito alla rotazione attuata". Nell'accordo dell'11 ottobre 2010 si conferma che, nell'ulteriore richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale dal 16 ottobre 2010, "quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa". Infine, con l'accordo del 10.10.2013 nella prima pagina si afferma" … le parti convengono che i lavoratori da collocare in saranno individuati tenendo conto delle CP_2 esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze…" e nella seconda pagina si statuisce che alla scadenza dei periodi indicati del 31.12.2013 per l'Area Produzione e del 31.03.2014 per l'Area Amministrativa e Corporate "… le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Pi. industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in a zero ore saranno, in una CP_2 prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporato)". In sostanza, con tale ultimo accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991. Dunque, le deduzioni difensive della società resistente, nella parte in cui si richiamano i precedenti resi dal Tribunale di Matera (sent. 917/17, 918/17 e 919/17), non possono essere condivise. Ritiene, infatti, lo scrivente, come già affermato in modo condivisibile da altro giudice del Tribunale, di dover pervenire ad un apprezzamento in fatto diverso rispetto a quello operato nelle pronunce di primo grado invocate dalla
Controparte_1 Ciò in quanto appare evidente l'assoluta genericità dei criteri indicati negli accordi del 2013, dal momento che non sono state previste le modalità con cui applicare gli stessi criteri di scelta;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione
8 concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri;
non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base di punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito. In una vicenda analoga a quella che ci occupa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2216 del 4.02.2016 ha statuito che non appare affatto sufficiente ai fini della sussistenza di un adeguato tasso di specificità un semplice richiamo contenuto nell'accordo sindacale ai criteri legali indicati nell'art. 5 della L. n. 223 del 1991 ed ha, altresì, affermato in modo condivisibile che "… menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in , ma non anche il criterio CP_2 che presiede a tale selezione". Pertanto anche l'argomentazione di parte resistente secondo cui nell'accordo del 2015 che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15.10.2015 è stata comunque individuata la esclusione della rotazione e la adozione di un criterio specifico di sospensione del rapporto di lavoro con riferimento " … ad un numero massimo di 500 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Ginosa…" (Cfr. il verbale di accordo del 3.03.2015 allegato nel fascicolo della società convenuta) non coglie nel segno, in quanto anche tale ultimo accordo di proroga non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. Da ultimo, nel corso dell'incontro del 14 ottobre 2015, le parti hanno preso atto dell'inesistenza delle condizioni per la ripresa dell'attività nel sito di Ginosa e hanno concordato quanto segue: “la società presenterà domanda per la concessione della per cessazione dell'attività per CP_2 la durata di 12 mesi con decorrenza dal 16.10.2015 ... il trattamento straordinario di integrazione salariale verrà richiesto in favore di un numero massimo di 370 lavoratori occupati presso il sito di Ginosa. I lavoratori verranno sospesi a zero ore e, stante la cessazione dell'attività non verrà applicata la rotazione”. Anche in questo caso non risultano indicati criteri di selezione nuovi e/o diversi dai precedenti per individuare il personale cui sarebbe stata applicata la sospensione;
non è indicato il numero dei lavoratori interessati dalla sospensione né i criteri di scelta dei lavoratori da includere nell'anzidetta sospensione.
9 In definitiva deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva. E non vi è alcun dubbio che debbano ritenersi illegittime le sospensioni in Cassa Integrazione straordinaria, sia perché risulta omessa tout court la comunicazione sindacale, sia perché l'esame congiunto si è svolto senza indicazione dei criteri concreti di scelta dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione. L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico - giuridico;
ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista un'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 all. E del 1865, con conseguente accertamento della "illegittimità" (nei termini sopra precisati) della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto "ex tunc", in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di "sospensione" del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (Cass. Sez. Lav., n. 11263 del 09/11/1998). Pertanto la società resistente va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di una somma corrispondente al differenziale tra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e per voci fisse e ricorrenti) spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo compreso dal giorno 16.10.2015 al giorno 15.10.2016, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo (cfr. Cass. n. 75/1983).
10 E' evidente che nel caso che ci occupa non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di un'ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro, siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 10236/09; n. 15593/02). Con riferimento specifico alla determinazione del quantum spettante al ricorrente, deve condividersi la difesa della società resistente nella parte in cui ha sostenuto la necessità di escludere dal calcolo del dovuto le integrazioni per Contratto di solidarietà, corrisposte (che in effetti il C.T.U. contabile nominato in corso di causa ha incluso fra gli importi percepiti). In ragione dei conteggi elaborati dal C.T.U. all'uopo nominato - che questo Giudice condivide in quanto fondati sull'analisi attenta degli atti ed in quanto immuni da errori di metodo o vizi logici – la società resistente deve essere quindi condannata alla corresponsione del complessivo importo di Euro 5.582,67 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito sino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite con condanna di parte resistente (in quanto prevalentemente soccombente) alla corresponsione della restante quota (liquidata in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione del carattere seriale della controversia) e con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente in quanto antistatario. La prevalente soccombenza di parte resistente (e la circostanza che la perizia contabile sia stata disposta per quantificare le somme effettivamente dovute dalla stessa parte) giustificano di porre integralmente le spese della C.T.U. nell'importo già liquidato in corso di causa a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la corresponsione dei contributi previdenziali;
11 2) accoglie per quanto di ragione le restanti domande e, per l'effetto:
3) dichiara l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro della parte ricorrente con decorrenza dal 16.10.2015 al 15.10.2016;
4) condanna la società resistente a corrispondere, in favore della parte ricorrente, il risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo compreso tra il 16.10.2015 ed il 15.10.2016 pari ad Euro 5.582,67, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
5) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento della restante quota che liquida in
€ 1796,67 oltre rimborso forfettario spese 15%, i.v.a. e c.p.a. e contributo unificato con distrazione;
6) pone definitivamente le spese per l'espletamento della C.T.U. a carico della parte resistente.
Bari, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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