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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR NZ, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2704/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 459/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00038 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00038 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00038 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2026 depositato il 02/02/2026 RG 2704/2024
Svolgimento del processo
Con tempestivo appello notificato via pec il 14.05.2024 alla resistente Direzione Provinciale di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate, la Ricorrente_1 Ricorrente_1 (socia al 10 % della società Società_1 SRL), a mezzo dei difensori, ha proposto impugnativa contro la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone n. 459/01/2023 depositata il 13.12.2023.
Con la citata sentenza il Collegio provinciale ha respinto il ricorso introduttivo, teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento TKQ013H00038-2023, gravando la parte delle spese di lite. Nel costituirsi in giudizio, contestando integralmente i motivi di appello proposti dalla appellante nei confronti della sentenza dei primi giudici, la Direzione Provinciale ha chiesto la conferma della decisione resa dalla CTP di Frosinone.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di Giustizia tributaria del lazio che l'appello è infondato. I motivi di appello sono pedissequa riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo. Questa Corte condivide pienamente la motivazione di primo grado, che appare esente da censure logico - giuridiche. In questo senso le valutazioni in ordine alla fondatezza dell'appello verranno in larga parte effettuate con una motivazione per relationem rispetto alla motivazione di primo grado.
Ciò premesso dalla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla Ricorrente_1 Ricorrente_1, emerge la presenza di tutti gli elementi – in fatto e diritto – per garantire i diritti legati alla necessaria motivazione degli atti.
Parimenti infondato è il motivo di appello connesso ai vizi nella sottoscrizione, difetto di delega, … mancata allegazione. Dagli atti allegati emerge chiaramente che la sottoscrizione degli atti di accertamento è stata eseguita dal funzionario di III area Nominativo_3 (ex carriera direttiva) – su delega del Direttore Provinciale pro tempore Nominativo_4 – dirigente di II Fascia.
Il terzo motivo di appello connesso alla ritenuta illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Supposta violazione del principio di divieto di doppia presunzione. Illegittimità della sentenza sul punto per non aver rilevato la fondatezza delle denunce di controparte è parimenti infondato. La ricorrente ha contestato l'uso della presunzione di distribuzione (occulta) degli utili ritratti dalla società, che ha occultato il suo maggior reddito imponibile.
La presunzione in base alla quale, in caso di accertamento di utili occulti nei confronti di società a ristretta base sociale, opera la conseguenza logico-giuridica della loro attribuzione pro quota ai soci, in questo caso è inevitabile, sia per il numero dei soci, due, la stessa Ricorrente_1 con quota del 10% e del marito Nominativo_5
, socio di maggioranza, con il 90% delle quote. Ne', ovviamente, la Ricorrente_1 ha fornito una prova in senso contrario.
Nel caso di specie, dunque, vige il principio di diritto di cui alla sentenza Cass., n. 20043/2025, in forza del quale "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti”.
Per quanto riguarda l'ulteriore motivo concernente l'infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci e la violazione del divieto di doppia imposizione, anch'esso appare infondato in quanto la misura della percentuale del 49,72% della base imponibile in capo al socio, con una esenzione del 50,28%, è stata approntata dal legislatore proprio per eliminare ogni rischio di doppia imposizione. In sostanza il 49,72% di base imponibile sugli interi utili ritratti, in maniera occulta o trasparente, garantisce l'esenzione per la parte già colpita prima della distribuzione dalla imposizione tributaria ai fini IRES e Irap.
Infine, la circostanza con relativa censura che avendo l'Ufficio accertato sia la società che i soci, e pertanto non avrebbe tenuto conto della tassazione operata sulla società al fine della tassazione accertata per il socio, è totalmente infondata in quanto sia la società che i soci hanno completamente omesso la dichiarazione fiscale. Quindi l'ufficio si è limitato a tassare ciò che gli stessi avevano omesso di dichiarare. La società per l'Ires, l'IRAP e l'IVA dovute. I soci per l'IRPEF dovuta sui redditi a loro imputabili – pro quota – con lo zoccolo di esenzione prevista dalla legge.
Per i motivi di appello rivolti alla sentenza relativi ai motivi di ricorso contro l'accertamento societario, si fa riferimento per relationem anche alle considerazioni già svolte sia in primo grado che in grado di appello, in particolare con riferimento alla decisione relativa al proc. n. RGA n. 1871/2024, stante anche la pacifica affermazione in atti della parte relativa alla presa visione in via autonoma dell'accertamento societario.
Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione egli art. 91, 92 e 96 cpc in relazione agli artt. 15, 44 45 e 46 del D.Lgs. 546/92 essa appare infondata con corretta applicazione del principio della soccombenza. Per quanto riguarda l'istanza cautelare, anch'essa deve essere rigettata in assenza di un fumus di fondatezza dell'appello. Sotto il profilo del periculum in mora, non è stato concretamente descritto un danno immediato ed irreparabile con riferimento a immediate, particolari e personali circostanze.
Restano assorbiti gli altri motivi. Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello, spese a carico del contribuente liquidate in
€ 1500.
Roma 26 gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
VA AL VI TU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR NZ, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2704/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 459/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00038 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00038 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013H00038 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2026 depositato il 02/02/2026 RG 2704/2024
Svolgimento del processo
Con tempestivo appello notificato via pec il 14.05.2024 alla resistente Direzione Provinciale di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate, la Ricorrente_1 Ricorrente_1 (socia al 10 % della società Società_1 SRL), a mezzo dei difensori, ha proposto impugnativa contro la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone n. 459/01/2023 depositata il 13.12.2023.
Con la citata sentenza il Collegio provinciale ha respinto il ricorso introduttivo, teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento TKQ013H00038-2023, gravando la parte delle spese di lite. Nel costituirsi in giudizio, contestando integralmente i motivi di appello proposti dalla appellante nei confronti della sentenza dei primi giudici, la Direzione Provinciale ha chiesto la conferma della decisione resa dalla CTP di Frosinone.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di Giustizia tributaria del lazio che l'appello è infondato. I motivi di appello sono pedissequa riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo. Questa Corte condivide pienamente la motivazione di primo grado, che appare esente da censure logico - giuridiche. In questo senso le valutazioni in ordine alla fondatezza dell'appello verranno in larga parte effettuate con una motivazione per relationem rispetto alla motivazione di primo grado.
Ciò premesso dalla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla Ricorrente_1 Ricorrente_1, emerge la presenza di tutti gli elementi – in fatto e diritto – per garantire i diritti legati alla necessaria motivazione degli atti.
Parimenti infondato è il motivo di appello connesso ai vizi nella sottoscrizione, difetto di delega, … mancata allegazione. Dagli atti allegati emerge chiaramente che la sottoscrizione degli atti di accertamento è stata eseguita dal funzionario di III area Nominativo_3 (ex carriera direttiva) – su delega del Direttore Provinciale pro tempore Nominativo_4 – dirigente di II Fascia.
Il terzo motivo di appello connesso alla ritenuta illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Supposta violazione del principio di divieto di doppia presunzione. Illegittimità della sentenza sul punto per non aver rilevato la fondatezza delle denunce di controparte è parimenti infondato. La ricorrente ha contestato l'uso della presunzione di distribuzione (occulta) degli utili ritratti dalla società, che ha occultato il suo maggior reddito imponibile.
La presunzione in base alla quale, in caso di accertamento di utili occulti nei confronti di società a ristretta base sociale, opera la conseguenza logico-giuridica della loro attribuzione pro quota ai soci, in questo caso è inevitabile, sia per il numero dei soci, due, la stessa Ricorrente_1 con quota del 10% e del marito Nominativo_5
, socio di maggioranza, con il 90% delle quote. Ne', ovviamente, la Ricorrente_1 ha fornito una prova in senso contrario.
Nel caso di specie, dunque, vige il principio di diritto di cui alla sentenza Cass., n. 20043/2025, in forza del quale "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti”.
Per quanto riguarda l'ulteriore motivo concernente l'infondatezza della determinazione del reddito extracontabile imputato ai soci e la violazione del divieto di doppia imposizione, anch'esso appare infondato in quanto la misura della percentuale del 49,72% della base imponibile in capo al socio, con una esenzione del 50,28%, è stata approntata dal legislatore proprio per eliminare ogni rischio di doppia imposizione. In sostanza il 49,72% di base imponibile sugli interi utili ritratti, in maniera occulta o trasparente, garantisce l'esenzione per la parte già colpita prima della distribuzione dalla imposizione tributaria ai fini IRES e Irap.
Infine, la circostanza con relativa censura che avendo l'Ufficio accertato sia la società che i soci, e pertanto non avrebbe tenuto conto della tassazione operata sulla società al fine della tassazione accertata per il socio, è totalmente infondata in quanto sia la società che i soci hanno completamente omesso la dichiarazione fiscale. Quindi l'ufficio si è limitato a tassare ciò che gli stessi avevano omesso di dichiarare. La società per l'Ires, l'IRAP e l'IVA dovute. I soci per l'IRPEF dovuta sui redditi a loro imputabili – pro quota – con lo zoccolo di esenzione prevista dalla legge.
Per i motivi di appello rivolti alla sentenza relativi ai motivi di ricorso contro l'accertamento societario, si fa riferimento per relationem anche alle considerazioni già svolte sia in primo grado che in grado di appello, in particolare con riferimento alla decisione relativa al proc. n. RGA n. 1871/2024, stante anche la pacifica affermazione in atti della parte relativa alla presa visione in via autonoma dell'accertamento societario.
Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione egli art. 91, 92 e 96 cpc in relazione agli artt. 15, 44 45 e 46 del D.Lgs. 546/92 essa appare infondata con corretta applicazione del principio della soccombenza. Per quanto riguarda l'istanza cautelare, anch'essa deve essere rigettata in assenza di un fumus di fondatezza dell'appello. Sotto il profilo del periculum in mora, non è stato concretamente descritto un danno immediato ed irreparabile con riferimento a immediate, particolari e personali circostanze.
Restano assorbiti gli altri motivi. Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello, spese a carico del contribuente liquidate in
€ 1500.
Roma 26 gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
VA AL VI TU