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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6218/2025 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Angelino, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Sant'Antimo, alla via Cardinale Verde n. 23;
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.7.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in Marano di Napoli, il 16.10.1975), dalla cui unione nascevano le figlie (in Per_1
data 19.3.1976), (in data 5.9.1977) e (in data 9.4.1982), tutte maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, senza formulare alcuna domanda.
, benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 5.11.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non CP_1
costituito.
Nel merito, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], il Parte_1 CP_1
25.5.1956);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 183, P II., S. A, anno 1975), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6218/2025 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Angelino, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Sant'Antimo, alla via Cardinale Verde n. 23;
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.7.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in Marano di Napoli, il 16.10.1975), dalla cui unione nascevano le figlie (in Per_1
data 19.3.1976), (in data 5.9.1977) e (in data 9.4.1982), tutte maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, senza formulare alcuna domanda.
, benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 5.11.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non CP_1
costituito.
Nel merito, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], il Parte_1 CP_1
25.5.1956);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 183, P II., S. A, anno 1975), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro