TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15971 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60770/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60770/2021 promossa da:
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Romano, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 C.F._1
Pompeo MA n. 94, rappresentato e difeso da sé stesso -
CONVENUTO
contumace CP_2
ZA AM
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5.10.2021, l' Parte_1
(breviter ha convenuto nel presente giudizio civile l'Avv. al fine
[...] CP_3 CP_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, per i motivi sopra esposti: 1) In via preliminare e cautelare: ritenuta la sussistenza dei gravi motivi ai sensi e per gli effetti degli artt. 615 e 624 cpc, con decreto inaudita altera parte ovvero all'esito
Pagina 1 dell'apposita udienza che sin d'ora si chiede, in subordine, sia fissata, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri n. 663/2020 del 23.04.2020, munita di formula esecutiva in data 12.05.2021 e del precetto quivi opposto, inibendo di conseguenza all'Avv. l'avvio e/o la prosecuzione di qualsivoglia procedura esecutiva in forza del CP_1 suddetto titolo;
2) In via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza con riferimento al titolo esecutivo, al precetto e conseguentemente dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del precetto notificato all' 3) In ogni caso: condannare Controparte_4 controparte alle spese di lite del presente giudizio, stante la totale infondatezza ed illegittimità del credito azionato con l'atto di precetto in questa sede opposto. Con riserva di meglio specificare e determinare la domanda con riferimento al comportamento processuale di controparte. Con il favore delle spese di lite.”. A seguito del differimento dell'udienza di prima comparizione per il 17.2.2022 ex art. 168 bis comma V c.p.c., si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto Avv. CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza
[...] disattesa: in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza per valore;
nel merito: in ogni caso respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese come per legge”. Il
Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri n. 663/2020 del
23.04.2020 (munita di formula esecutiva in data 12.05.2021) e del precetto notificato in data
16.09.2021. Successivamente, è stata disposta la chiamata in giudizio del terzo CP_2 rimasta contumace. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 10.4.2024. Successivamente alla sostituzione del primo Giudice dott.ssa Sarcina con il Giudice dott. Persico, la causa è stata rimessa in istruttoria e, in seguito a nuova udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10.6.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione al precetto notificatole in data Parte_1
16.9.2021, con il quale l'Avv. le aveva intimato il pagamento delle spese di lite (€ CP_1
911,36) liquidate pro quota (risultando come parti resistenti sia l' che il CP_3 Controparte_5
) nella sentenza n. 663/2020 del Tribunale di Velletri, munita di formula esecutiva in data
[...]
12.5.2021 e notificata in data 21.5.2021. Nell'ambito del predetto giudizio, l'avv. difendeva CP_1 la ricorrente L'opponente ha evidenziato che le predette spese di lite erano già CP_2 state richieste dall'Avv. con PEC del 15.5.2020 e l'ente esattore aveva provveduto ad CP_1 avviare le relative procedure di liquidazione, dandone avviso con PEC dell'11.6.2020.
Pagina 2 Successivamente, in data 29.07.2020, provvedeva ad inviare presso lo studio dell'Avv. CP_3 CP_1
l'assegno circolare non trasferibile n. 5410029386- 08, intestato alla Sig.ra
[...] CP_2
(ALL.06), che veniva recapitato presso lo studio del predetto Avvocato in data 13.08.2020
(ALL.07). L'assegno in questione, come esposto dalla difesa di parte opponente, veniva, quindi, incassato dalla ricorrente Sig.ra in data 09.09.2020, come si evince dal riscontro CP_2 fornito dall'Istituto Bancario (ALL.08), stante la liquidazione delle somme pronunciata dal Giudice adito in favore, appunto, della Sig.ra nella sentenza n. 663/2020 del 23.04.2020. In CP_2 data 29.4.2021 l'Avv. otteneva la correzione della sentenza n. 663/2020 del Tribunale di CP_1
Velletri con la dichiarazione di distrazione delle spese di lite in suo favore. Successivamente alla correzione del suddetto errore materiale, l'Avv. quale distrattario ex art. 93 c.p.c., in seguito CP_1 alla correzione di errore materiale in sentenza, ha notificato la sentenza titolo esecutivo e poi l'atto di precetto opposto nel presente giudizio. Parte opponente, in sintesi, ha contestato la pretesa dell'Avv. ed il diritto ad agire “in executivis” da parte dell'Avv. per aver già CP_1 CP_1 CP_3 pagato alla parte vittoriosa le spese legali precettate in ottemperanza alla sentenza n. CP_2
663/2020 prima dell'avvenuta correzione dell'errore materiale. L'Avv. nella comparsa di CP_1 costituzione in giudizio ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione, in merito all'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, l' ha evidenziato quanto segue: “…si consideri CP_3 quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1722/2017, in cui emerge il consolidato principio secondo il quale per “l'opposizione cumulativa ex 615 e 617 cpc è sempre competente il
Tribunale”, sul punto la predetta sentenza ha statuito come segue: “……allorché siano proposte davanti al Tribunale una domanda di opposizione agli atti esecutivi ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore di un Giudice di Pace dello stesso circondario del
Tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del Giudice di Pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del Tribunale), la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e dell'art. 104 c.p.c.” (così Cass. n.
16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del 2011; (ord.) n. 17843 de 2014).”. Nelle note di trattazione scritta del 26.10.2022, l' ha evidenziato, altresì, quanto segue: “Oltretutto, CP_3 solo per opportuna conoscenza, si rende noto all'On. Giudicante che controparte notificava al
Concessionario, per il precetto oggetto del presente giudizio un pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo con RGN 15939/2021. In detto procedimento la scrivente dava atto che, l'odierno Giudicante provvedeva a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri n. 663/2020 del 23.04.2020, munita di formula esecutiva in data 12.05.2021 e del precetto notificato in data
16.09.2021 con provvedimento del 03.03.2022, sottesi al predetto pignoramento. Il giudizio sopra
Pagina 3 menzionato, si concludeva con la liberazione del vincolo impresso dal pignoramento alle somme custodite presso i terzi, proprio in considerazione della sospensione del titolo che al predetto soggiace (ALL.10).”. Gli assunti della difesa di sull'inizio dell'esecuzione forzata non CP_3 risultano altrimenti smentiti o contraddetti. Si deve ritenere, quindi, che con l'inizio dell'esecuzione forzata si è radicata la competenza del giudice dell'esecuzione ex artt. 9 e 27 c.p.c.. Nel caso in oggetto di giudizio occorre chiarire se, in seguito alla correzione di errore materiale della sentenza titolo esecutivo, l'Avv. abbia o meno il diritto ad agire “in executivis” nei confronti di CP_1 CP_3 parte soccombente per il recupero delle proprie spettanze quale distrattario ex art. 93 c.p.c.. Se è vero che in generale l'avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c. ha la possibilità di agire autonomamente anche con l'esecuzione forzata per recuperare il proprio credito per le spese legali liquidate e attribuitegli in sentenza, ben potendo notificare titolo esecutivo e atto precetto, tuttavia nel caso di specie la parte soccombente risulta aver già pagato le spese liquidate in sentenza alla parte CP_3 vittoriosa ( prima della correzione dell'errore materiale della sentenza. Si deve CP_2 ritenere, pertanto, che al momento del pagamento a ha estinto il debito relativo Controparte_6 alle spese legali liquidate in sentenza pagando alla parte in favore della quale le spese legali erano state effettivamente liquidate. Di conseguenza, la correzione dell'errore materiale della sentenza/titolo esecutivo successivamente al pagamento delle spese legali alla parte vittoriosa non può far rivivere l'obbligazione di pagamento delle medesime spese legali, trattandosi di obbligazione pecuniaria da ritenersi estinta con il pagamento alla parte vittoriosa in giudizio, con effetto satisfattivo per il creditore allora indicato in sentenza e con contestuale effetto liberatorio per debitore parte soccombente in sentenza. Con il pagamento delle spese legali alla parte CP_3 vittoriosa indicata in sentenza si è verificato un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo che ha estinto l'obbligazione per cui non può ritenersi sussistente il diritto di agire “in executivis” per un nuovo recupero delle medesime spese legali liquidate in sentenza e già pagate da CP_3
Secondo la tesi di parte convenuta sarebbe, invece, comunque tenuta ancora al pagamento CP_3 all'avvocato riconosciuto distrattario dopo l'ottenuta correzione dell'errore materiale. CP_1
Sebbene la suddetta tesi sia agganciata al concetto dell'autonomia di titolo esecutivo in favore dell'avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c., rileva l'attuale giudicante che nel caso di specie il pagamento delle medesime spese legali 1) è stato richiesto al debitore prima della correzione dell'errore materiale della sentenza, 2) il pagamento è stato eseguito dal debitore 3) il CP_3 pagamento è stato incassato dalla parte vittoriosa in giudizio prima della correzione dell'errore materiale della sentenza, dovendosi riconoscere che la suddetta sequenza integra il sopravvenuto fatto posteriore alla formazione del titolo esecutivo avente efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento delle spese legali contenuta nel titolo esecutivo con efficacia liberatoria del debitore
Pagina 4 con conseguente impossibilità di configurare il diritto ad agire esecutivamente nei confronti CP_3 del medesimo debitore per un nuovo recupero delle medesime somme precettate dall'avvocato riconosciuto distrattario in seguito a correzione di errore materiale della sentenza disposta successivamente al primo pagamento estintivo e liberatorio. Per la novità e peculiarità della materia trattata, potenzialmente esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale in ordine all'autonomia del diritto di credito dell'avvocato distrattario e alla possibilità o meno di agire esecutivamente nei confronti del debitore che ha già pagato alla parte vittoriosa in giudizio prima della correzione della sentenza, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara che Pt_1 Parte_1 nel caso di specie non sussiste il diritto dell'Avv. di agire mediante esecuzione CP_1 forzata nei confronti di per il recupero delle somme di cui all'atto Parte_1 di precetto dedotto in lite e notificato in data 16-9-2021 e qui dichiarato inefficace nei confronti di
. Spese compensate. Parte_1
Roma, 14-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60770/2021 promossa da:
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Romano, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 C.F._1
Pompeo MA n. 94, rappresentato e difeso da sé stesso -
CONVENUTO
contumace CP_2
ZA AM
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5.10.2021, l' Parte_1
(breviter ha convenuto nel presente giudizio civile l'Avv. al fine
[...] CP_3 CP_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, per i motivi sopra esposti: 1) In via preliminare e cautelare: ritenuta la sussistenza dei gravi motivi ai sensi e per gli effetti degli artt. 615 e 624 cpc, con decreto inaudita altera parte ovvero all'esito
Pagina 1 dell'apposita udienza che sin d'ora si chiede, in subordine, sia fissata, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri n. 663/2020 del 23.04.2020, munita di formula esecutiva in data 12.05.2021 e del precetto quivi opposto, inibendo di conseguenza all'Avv. l'avvio e/o la prosecuzione di qualsivoglia procedura esecutiva in forza del CP_1 suddetto titolo;
2) In via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza con riferimento al titolo esecutivo, al precetto e conseguentemente dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del precetto notificato all' 3) In ogni caso: condannare Controparte_4 controparte alle spese di lite del presente giudizio, stante la totale infondatezza ed illegittimità del credito azionato con l'atto di precetto in questa sede opposto. Con riserva di meglio specificare e determinare la domanda con riferimento al comportamento processuale di controparte. Con il favore delle spese di lite.”. A seguito del differimento dell'udienza di prima comparizione per il 17.2.2022 ex art. 168 bis comma V c.p.c., si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto Avv. CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza
[...] disattesa: in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza per valore;
nel merito: in ogni caso respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese come per legge”. Il
Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri n. 663/2020 del
23.04.2020 (munita di formula esecutiva in data 12.05.2021) e del precetto notificato in data
16.09.2021. Successivamente, è stata disposta la chiamata in giudizio del terzo CP_2 rimasta contumace. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 10.4.2024. Successivamente alla sostituzione del primo Giudice dott.ssa Sarcina con il Giudice dott. Persico, la causa è stata rimessa in istruttoria e, in seguito a nuova udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10.6.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione al precetto notificatole in data Parte_1
16.9.2021, con il quale l'Avv. le aveva intimato il pagamento delle spese di lite (€ CP_1
911,36) liquidate pro quota (risultando come parti resistenti sia l' che il CP_3 Controparte_5
) nella sentenza n. 663/2020 del Tribunale di Velletri, munita di formula esecutiva in data
[...]
12.5.2021 e notificata in data 21.5.2021. Nell'ambito del predetto giudizio, l'avv. difendeva CP_1 la ricorrente L'opponente ha evidenziato che le predette spese di lite erano già CP_2 state richieste dall'Avv. con PEC del 15.5.2020 e l'ente esattore aveva provveduto ad CP_1 avviare le relative procedure di liquidazione, dandone avviso con PEC dell'11.6.2020.
Pagina 2 Successivamente, in data 29.07.2020, provvedeva ad inviare presso lo studio dell'Avv. CP_3 CP_1
l'assegno circolare non trasferibile n. 5410029386- 08, intestato alla Sig.ra
[...] CP_2
(ALL.06), che veniva recapitato presso lo studio del predetto Avvocato in data 13.08.2020
(ALL.07). L'assegno in questione, come esposto dalla difesa di parte opponente, veniva, quindi, incassato dalla ricorrente Sig.ra in data 09.09.2020, come si evince dal riscontro CP_2 fornito dall'Istituto Bancario (ALL.08), stante la liquidazione delle somme pronunciata dal Giudice adito in favore, appunto, della Sig.ra nella sentenza n. 663/2020 del 23.04.2020. In CP_2 data 29.4.2021 l'Avv. otteneva la correzione della sentenza n. 663/2020 del Tribunale di CP_1
Velletri con la dichiarazione di distrazione delle spese di lite in suo favore. Successivamente alla correzione del suddetto errore materiale, l'Avv. quale distrattario ex art. 93 c.p.c., in seguito CP_1 alla correzione di errore materiale in sentenza, ha notificato la sentenza titolo esecutivo e poi l'atto di precetto opposto nel presente giudizio. Parte opponente, in sintesi, ha contestato la pretesa dell'Avv. ed il diritto ad agire “in executivis” da parte dell'Avv. per aver già CP_1 CP_1 CP_3 pagato alla parte vittoriosa le spese legali precettate in ottemperanza alla sentenza n. CP_2
663/2020 prima dell'avvenuta correzione dell'errore materiale. L'Avv. nella comparsa di CP_1 costituzione in giudizio ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione, in merito all'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, l' ha evidenziato quanto segue: “…si consideri CP_3 quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1722/2017, in cui emerge il consolidato principio secondo il quale per “l'opposizione cumulativa ex 615 e 617 cpc è sempre competente il
Tribunale”, sul punto la predetta sentenza ha statuito come segue: “……allorché siano proposte davanti al Tribunale una domanda di opposizione agli atti esecutivi ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore di un Giudice di Pace dello stesso circondario del
Tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del Giudice di Pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del Tribunale), la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e dell'art. 104 c.p.c.” (così Cass. n.
16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del 2011; (ord.) n. 17843 de 2014).”. Nelle note di trattazione scritta del 26.10.2022, l' ha evidenziato, altresì, quanto segue: “Oltretutto, CP_3 solo per opportuna conoscenza, si rende noto all'On. Giudicante che controparte notificava al
Concessionario, per il precetto oggetto del presente giudizio un pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo con RGN 15939/2021. In detto procedimento la scrivente dava atto che, l'odierno Giudicante provvedeva a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Velletri n. 663/2020 del 23.04.2020, munita di formula esecutiva in data 12.05.2021 e del precetto notificato in data
16.09.2021 con provvedimento del 03.03.2022, sottesi al predetto pignoramento. Il giudizio sopra
Pagina 3 menzionato, si concludeva con la liberazione del vincolo impresso dal pignoramento alle somme custodite presso i terzi, proprio in considerazione della sospensione del titolo che al predetto soggiace (ALL.10).”. Gli assunti della difesa di sull'inizio dell'esecuzione forzata non CP_3 risultano altrimenti smentiti o contraddetti. Si deve ritenere, quindi, che con l'inizio dell'esecuzione forzata si è radicata la competenza del giudice dell'esecuzione ex artt. 9 e 27 c.p.c.. Nel caso in oggetto di giudizio occorre chiarire se, in seguito alla correzione di errore materiale della sentenza titolo esecutivo, l'Avv. abbia o meno il diritto ad agire “in executivis” nei confronti di CP_1 CP_3 parte soccombente per il recupero delle proprie spettanze quale distrattario ex art. 93 c.p.c.. Se è vero che in generale l'avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c. ha la possibilità di agire autonomamente anche con l'esecuzione forzata per recuperare il proprio credito per le spese legali liquidate e attribuitegli in sentenza, ben potendo notificare titolo esecutivo e atto precetto, tuttavia nel caso di specie la parte soccombente risulta aver già pagato le spese liquidate in sentenza alla parte CP_3 vittoriosa ( prima della correzione dell'errore materiale della sentenza. Si deve CP_2 ritenere, pertanto, che al momento del pagamento a ha estinto il debito relativo Controparte_6 alle spese legali liquidate in sentenza pagando alla parte in favore della quale le spese legali erano state effettivamente liquidate. Di conseguenza, la correzione dell'errore materiale della sentenza/titolo esecutivo successivamente al pagamento delle spese legali alla parte vittoriosa non può far rivivere l'obbligazione di pagamento delle medesime spese legali, trattandosi di obbligazione pecuniaria da ritenersi estinta con il pagamento alla parte vittoriosa in giudizio, con effetto satisfattivo per il creditore allora indicato in sentenza e con contestuale effetto liberatorio per debitore parte soccombente in sentenza. Con il pagamento delle spese legali alla parte CP_3 vittoriosa indicata in sentenza si è verificato un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo che ha estinto l'obbligazione per cui non può ritenersi sussistente il diritto di agire “in executivis” per un nuovo recupero delle medesime spese legali liquidate in sentenza e già pagate da CP_3
Secondo la tesi di parte convenuta sarebbe, invece, comunque tenuta ancora al pagamento CP_3 all'avvocato riconosciuto distrattario dopo l'ottenuta correzione dell'errore materiale. CP_1
Sebbene la suddetta tesi sia agganciata al concetto dell'autonomia di titolo esecutivo in favore dell'avvocato distrattario ex art. 93 c.p.c., rileva l'attuale giudicante che nel caso di specie il pagamento delle medesime spese legali 1) è stato richiesto al debitore prima della correzione dell'errore materiale della sentenza, 2) il pagamento è stato eseguito dal debitore 3) il CP_3 pagamento è stato incassato dalla parte vittoriosa in giudizio prima della correzione dell'errore materiale della sentenza, dovendosi riconoscere che la suddetta sequenza integra il sopravvenuto fatto posteriore alla formazione del titolo esecutivo avente efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento delle spese legali contenuta nel titolo esecutivo con efficacia liberatoria del debitore
Pagina 4 con conseguente impossibilità di configurare il diritto ad agire esecutivamente nei confronti CP_3 del medesimo debitore per un nuovo recupero delle medesime somme precettate dall'avvocato riconosciuto distrattario in seguito a correzione di errore materiale della sentenza disposta successivamente al primo pagamento estintivo e liberatorio. Per la novità e peculiarità della materia trattata, potenzialmente esposta a diversificata esegesi giurisprudenziale in ordine all'autonomia del diritto di credito dell'avvocato distrattario e alla possibilità o meno di agire esecutivamente nei confronti del debitore che ha già pagato alla parte vittoriosa in giudizio prima della correzione della sentenza, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara che Pt_1 Parte_1 nel caso di specie non sussiste il diritto dell'Avv. di agire mediante esecuzione CP_1 forzata nei confronti di per il recupero delle somme di cui all'atto Parte_1 di precetto dedotto in lite e notificato in data 16-9-2021 e qui dichiarato inefficace nei confronti di
. Spese compensate. Parte_1
Roma, 14-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5