Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 489 0/02 NOMETER F LOTALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente - R.G.N. 5508/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere - Cron. Mosz Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Ud.30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: VA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO P GIANNUBILO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI 429 PICCIOTTO, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 142/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 12/03/99 R.G.N. 2697/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Nella controversia promossa dall'assicurato indicato in epigrafe nei confronti dell'INPS perché fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire ottocento al giorno, il Tribunale di AN - giudice di rinvio dinanzi al quale la causa è stata riassunta dopo l'annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari - ha dichiarato la nullità della domanda introduttiva del giudizio. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione, ritenendo fondata l'eccezione sollevata, per la prima volta in sede di rinvio, dall'INPS circa l'omessa indicazione dei fatti sui quali l'istante aveva basato la sua richiesta. Tale requisito della domanda non può, ad avviso del Tribunale, ritenersi assolto con la produzione della documentazione allegata, costituendo i documenti prodotti soltanto mezzi di prova che non possono valere a sanare la nullità del ricorso. Questa poi, ha aggiunto il Tribunale, non può essere esclusa solo perché la domanda sia stata proposta per ottenere una condanna generica, essendo in ogni caso richiesto l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto, né la nullità può ritenersi sanata dal comportamento dell'ente previdenziale, che aveva riconosciuto di avere già pagato l'indennità ordinaria di disoccupazione nella misura all'epoca dovuta, ed irrilevante è, ai fini dell'onere di adempimento del requisito in questione, che il medesimo ente fosse già in possesso di tutti gli elementi relativi alla posizione assicurativa del richiedente. Avverso la sentenza del Tribunale di AN l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e nullità del procedimento. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale anziché decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescindente, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fase del processo. La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla о a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. fra le tante Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437, Cass. 12 agosto 1996 n. 7494). Nella specie, la sentenza di appello del Tribunale di Bari fu annullata da questa Corte, in quanto erroneamente aveva ritenuto la inammissibilità del gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui, la proposizione dell'appello perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., impedisce ogni decadenza dall'impugnazione e l'eventuale vizio O giuridica o di fatto della notificazioneinesistenza - - del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. ⋅ proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorioHAMED per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. in relazione al ricorso dinanzi al Pretore, costituisce perciò un presupposto logico giuridico della pronuncia di annullamento di questa Corte ed era quindi precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione attinente alla loro esistenza. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, con i quali parte ricorrente ha denunciato: vizio di motivazione e violazione degli artt. 160 e 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., poiché, data la richiesta di una pronuncia meramente dichiarativa del diritto alla riliquidazione di prestazioni già percepite, è irrilevante la specificazione del numero delle giornate cui la prestazione si riferisce (secondo motivo); violazione dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. e illogicità di motivazione, poiché la mancata dimostrazione della riscossione dell'indennità di disoccupazione nella misura originaria avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda e non alla declaratoria della nullità, e perché il giudice del rinvio non ha considerato che detta prova era stata offerta dallo stesso istituto, il quale aveva ammesso di avere pagato l'indennità di disoccupazione agricola nella medesima misura (terzo motivo); vizio di motivazione, in . relazione all'omesso esame delle richieste istruttorie da essa avanzate (quarto motivo), e in relazione alla contraddizione ravvisabile nell'affermata partecipazione dell'istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace, in quanto la mancata partecipazione alla precedente fase di merito precludeva all'ente previdenziale di formulare nuove eccezioni in sede di giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione di quello di appello (quinto motivo). Cassata la sentenza del Tribunale di AN, la causa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce. 3 3 3 7 L 5 G 1 - 1 N - A G L 8 . E E L E D S N T ' A 0 T S D I I R E A I T L 1 O E . L I D R O Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002. A T A . , S S E S A A D S O I O T S I P N E G G , I I R R I , D L O B O L S T I A P D M S E N A O I D S T E Il Consigliere est. Il Presidente Ju w. Ravagman Sell نفر IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -5 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE