Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37178 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
VITO DI NICOLA
AL AL VA IO DA MACRI'
SA MA DR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Relatore -
Sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37178/2025 Roma, li, 14/11/2025
Sent. n. sez. 1512/2025 UP - 21/10/2025 R.G.N. 21638/2025
Firmato Da: LUANA MANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797-Firmato Da: VA IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935
AT ST, nato a [...] il [...], avverso la sentenza dell'11/12/2023 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 dicembre 2023, il Tribunale di Ravenna condannava ST AT alla pena di tremila euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 40, commi 1 e 2, lett a), I. n. 154 del 2016, perché sorpreso a pescare, in zona non autorizzata del canale della Rotta all'interno della Pialassa Baiona, molluschi bivalvi, specie di cui era vietata la cattura in qualunque stato di crescita.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, ST AT, tramite il difensore, ha proposto appello, articolato in sei motivi e trasmesso alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 04/06/2025, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, dunque inappellabile.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 40, commi 1 e 2, lett. a), I. n. 154 del 2016. In sintesi, la difesa sostiene che la norma di cui all'art. 40, commi 1 e 2, lett. a), I. n. 154 del 2016, la cui finalità è quella della tutela delle c.d. specie protette, non si applichi alla vongola che non appartiene alle specie protette di cui è assolutamente vietata la cattura, ma, trattandosi di un mollusco bivalve, la cui cattura, sebbene regolamentata, è ammessa e sanzionata unicamente a livello amministrativo. Il riferimento che la sentenza impugnata fa al regolamento CE 583/2000 sarebbe erroneo, poiché il detto regolamento non stabilisce un divieto assoluto, ma alcune regole di comportamento a tutela del consumatore, applicabile nell'ambito della grande distribuzione, non nell'ambito del commercio al dettaglio o del consumo ad uso domestico, per cui non sarebbe applicabile alla condotta contestata, stante il modico quantitativo di vongole asseritamente raccolto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha invocato l'assoluzione per non aver
commesso il fatto, rappresentando come non fosse stato trovato alcun pescato all'interno o all'esterno dell'imbarcazione, ma solo una piccola quantità di vongole in una rete a bordo del natante intestato ad altri ed ormeggiato non distante da quello del ricorrente, senza che fosse stato dimostrato alcun legame con il ricorrente a bordo di altro natante, sottolineando che, trattandosi di reato contravvenzionale, non fosse ammesso il tentativo. Per altro verso, la difesa ha evidenziato che il ricorrente era munito di regolare licenza da pesca e che si trovava nella Pialassa Baiona, laddove l'area interna classificata BAI è zona di prelievo controllato di molluschi, consentito ai pescatori ammessi alla pesca di vongole veraci che possono raccogliere sino a 50 chilogrammi al giorno, ma non definita in modo preciso rispetto alla zona dove la pesca è limitata in alcuni periodi dell'anno, mancando la segnaletica verticale e non essendo stati apposti cartelli di alcun tipo, né avvisi ai margini o ai bordi dell'area, neppure a distanza, precisando infine che il ricorrente era ormeggiato ad una minima distanza dall'area dove la pesca era consentita.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha invocato l'assoluzione per difetto dell'elemento rappresentativo, avendo il giudice di primo grado omesso di motivare sulla richiesta di perizia finalizzata ad accertare la reale capacità cognitiva del ricorrente in relazione alla condotta contestata, in ragione della presenza di una disabilità mentale riconosciuta dalla Commissione medica di Ravenna in data 03/04/2023 e di numerosi TSO intervenuti dal 27/12/2021 al 31/12/2022. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., considerato il piccolo quantitativo di vongole e l'aver ormeggiato il natante a breve distanza dall'area dove la pesca era consentita, in mancanza di cartelli o indicazioni in merito.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale collaborativo e della giovane età dell'imputato.
2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha lamentato la mancata applicazione del minimo edittale, in ragione della quantità esigua di pescato.
3. E' pervenuta articolata memoria dell'avv. Barbara Amaranto, difensore di fiducia dell'imputato, con la quale si è insistito sui motivi di impugnativa, chiedendone l'accoglimento e sottolineando che l'applicazione dell'art. 40, commi 1 e 2, lett. a, I. n. 154 del 2016 era erronea, dovendo trovare applicazione la legge regionale n. 11 del 2012 che sanzionava amministrativamente le violazioni della disciplina della pesca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di impugnativa, la cui stretta connessione ne suggerisce una trattazione unitaria, sono infondati. E' opportuno premettere una breve disamina della normativa applicabile al caso in esame come ricostruita da Sez. 3, n. 29072 del 05/04/2024, [...], non massimata. L'articolo 40 1. 28 luglio 154, n. 2016, nel premettere al comma 1 che sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi, prevede, al comma 2, che nelle acque interne è vietato... [lettera a)]... pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente»; punisce, inoltre, nel successivo comma 4, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
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2004, stabilisce a sua volta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. All'allegato III sez. VII cap. II Parte A, il comma 1 stabilisce che i produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente - se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 (quest'ultimo modificato dal Regolamento (UE) n.
625/2017).
Il successivo comma 6 prevede che «gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone perquanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti». L'articolo 4 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 530, demandava alle regioni la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal Regolamento. Tale norma è stata sostituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 06/11/2007, n. 193, a mente del quale, ai fini dell'attuazione del predetto Regolamento, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per la regione Emilia-Romagna, la Deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 3 febbraio 2014: "Classificazione delle zone per la produzione e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna", demanda ad una determinazione dirigenziale la revisione della classificazione di cui trattasi. In tale ottica, la Determinazione n. 3077 del 22/02/2021 contiene la «Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi». Essa, conformemente ai Regolamenti anzidetti, distingue: -1. Zone di Tipo A: aree di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi in cui è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano diretto;
- 2. Zone di Tipo B di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi nelle quali è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano esclusivamente dopo un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
- 3. Aree marine e acque interne nelle quali è vietata la raccolta e l'utilizzo dei molluschi bivalvi vivi e dei gasteropodi per il consumo umano. Nelle zone di tipo B), al punto 2.3.6 BAI della Delibera è inclusa l'«<Area interna alla Pialassa Baiona (Comune di Ravenna)», delimitata da una serie di coordinate geografiche specificate negli elenchi e nelle cartografie allegate alla Delibera. Ciò posto, la sentenza impugnata afferma che gli operanti appuravano, attraverso il segnale GPS, che le barche ormeggiate si trovavano nel canale Rotta, in zona non autorizzata e lontano dalla zona interna alla Baiona autorizzata alla pesca di molluschi da parte di pescatori muniti di titolo abilitante. Non vi è dubbio, pertanto, che, trattandosi di acque interne non incluse nelle zone autorizzate, la pesca dei mitili, indipendentemente dallo stadio di crescita, non era
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consentita.
La contestazione circa il rinvenimento delle vongole in una rete a bordo di altro natante ormeggiato non distante da quello condotto dall'imputato e non riferibile a quest'ultimo è questione di fatto non consentita in sede di legittimità, ove non si ravvisi una illogicità manifesta, dovendo essere ribadito sul punto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...]). Alla stregua della normativa sovranazionale, nazionale e regionale come sopra delineata non è, infine, possibile sostenere, come fa il ricorrente, che la sua condotta fosse consentita o, al più, sanzionata in via amministrativa, dal momento che la legge della regione Emilia Romagna n. 11 del 2012, richiamata in memoria, contiene nell'art. 25, che si occupa delle sanzioni, una clausola di salvezza, secondo la quale le sanzioni amministrative da detta disposizione previste si applicano solo «ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato», condizione questa nella fattispecie non sussistente.
2. Il terzo motivo di gravame è inammissibile perché generico e per difetto di autosufficienza. Ed invero, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie, accertamento peritale finalizzato a verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, [...], Rv. 277796). In ogni caso, la doglianza è del tutto generica, dovendosi rilevare come le date dei trattamenti sanitari obbligatori richiamati nel gravame e la data in cui la Commissione medica di Ravenna, secondo quanto affermato in ricorso, ha riconosciuto la riduzione della capacità lavorativa, in capo all'imputato, per la presenza di una disabilità mentale risalgano ad epoche tutte successive rispetto al momento di commissione dei fatti giudicati, e come l'impugnativa non descriva in modo dettagliato la patologia psichica da cui è affetto l'imputato, la data di insorgenza, la terapia praticata e la fase in cui la patologia si trovava al momento di commissione dei fatti.
3. Anche il quarto motivo, che lamenta la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, dovendo, in ogni caso, essere ricordato il consolidato orientamento secondo cui «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284096). Tanto è avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, nella parte relativa alla valutazione sul trattamento sanzionatorio, ha valorizzato, in senso ostativo alla richiesta avanzata dall'imputato, la gravità delle condotte commesse, anche in considerazione delle modalità del fatto, in particolare della metodologia organizzativa di
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Firmato Da: LUANA MANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797- Firmato Da: VA IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935
raccolta; considerazioni che, seppur sintetiche, non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso, che sottolinea il piccolo quantitativo di vongole, la non lontananza dall'area di pesca consentita e l'assenza di cartelli o indicazioni in proposito, senza soffermarsi sulla complessa e accurata organizzazione consistita nella presenza di due natanti e di vari soggetti, alcuni dei quali muniti di mute, boccaglio e bombole intenti nel bracconaggio di molluschi bivalvi, mentre uno di costoro si trovava a bordo del natante, aspetti evidenziati in sentenza in termini di gravità del fatto.
4. Il quinto e il sesto motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.
4.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale di Ravenna ha sottolineato che la pena irrogata era proporzionata alla gravità dei fatti, in considerazione della gravità dei fatti, degli aspetti soggettivi e della metodologia organizzativa di raccolta. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, [...], Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, [...], non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo il Tribunale argomentato sulla base di rilievi del tutto corretti e adeguatamente motivati, che il ricorrente non ha considerato in modo critico, ma esclusivamente in modo contestativo, limitandosi a richiedere l'applicazione del minimo edittale, a fronte di una pena pecuniaria e determinata ben al di sotto del medio edittale ed in prossimità del minimo, sicchè in presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, né frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
4.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [...], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [...]; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, [...]), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, [...]), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, [...]; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv 242419). Scendendo in concreto, la sentenza impugnata non ha ritenuto l'imputato meritevole
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del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in sintonia con i richiamati orientamenti di legittimità, per la mancata emersione di elementi positivi su cui fondare la richiesta, sottolineando anche la presenza di precedenti ritenuti ostativi alla concessione del beneficio della pena sospesa. Consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il quinto e il sesto motivo di ricorso.
5. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore VA IO
Il Presidente
VITO DI NICOLA
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Firmato
Da: LUANA MANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797- Firmato Da: VA IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: fbeeda7bd440456 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935