Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della validità dell'ordine impartito allo straniero di lasciare entro il termine di cinque giorni il territorio nazionale, come previsto dall'art. 14, comma 5 bis, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, è sufficiente che detto provvedimento rechi nell'originale la sottoscrizione autografa del questore o di un suo delegato, ben potendo la copia notificata all'interessato recare soltanto l'indicazione della esistenza di detta sottoscrizione e della qualifica che soggetto che l'ha apposta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto di uno straniero per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del citato T.U. sull'assunto che l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale sarebbe stato illegittimo, e quindi da disapplicare, in quanto privo della sottoscrizione autografa del questore o di un suo delegato nella copia notificata all'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 41432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41432 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE - PRESIDENTE -
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - CONSIGLIERE -
2. Dott. CAMPO STEFANO "
3. Dott. GIRONI EMILIO "
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA;
nei confronti di:
l) HM AK N. IL 12/11/1977 avverso ORDINANZA del 11/12/2002 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 11 dicembre 2002 il G.i.p. del Tribunale di Bologna non convalidava l'arresto, in flagranza di reato, di HM CH, indagato per il reato di cui all'art. 14 co. 5°-ter d. lgs.25.7.1998 n. 286 come modificato dall'art. 13 legge 30.7.2002 n. 189
(intrattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato da parte di cittadino straniero, al quale era stato ordinato dal competente questore di allontanarsi dall'Italia), affermando che l'ordine emesso dal questore era illegittimo, come tale disapplicabile da parte del giudice, in quanto la copia di tale atto notificata al cittadino straniero era priva della sottoscrizione autografa del Questore o di un suo delegato, sicché mancava il presupposto del reato contestato all'HM.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) C.P.P.), asserendo che è principio comune di diritto che la sottoscrizione di un atto va apposta sull'originale, ben potendo le copie, qualora notificate da pubblico ufficiale a ciò abilitato (nella specie l'ordine del questore è stato notificato all'interessato da un funzionario della questura di Bologna), riportare la mera di dicitura "firmato" con l'eventuale indicazione del soggetto che ha provveduto alla firma del documento.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, in tema di legittimità dell'atto amministrativo - quale risulta essere l'ordine impartito dal questore, ai sensi dell'art.14 co.
5-bis d.lgs. 286/1998 così come modificato dall'art. 13 legge 189/2002, al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato - per giurisprudenza costante sia di questa Corte (per tutte, Sez. I civile, 12.7.2001, sent. n. 9441) che del Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. IV, 24.5.1983, sent. n. 325) la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità dell'atto solo per l'originale e non per le c.d. copie conformi, essendo sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell'esistenza della firma, del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto, nell'originale ovvero che sia ricavabile aliunde, come dalla qualifica del soggetto che ha provveduto alla notifica dell'atto, la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.
Inoltre, in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, sia in vigenza del codice di rito del 1930 che di quello del 1988 (essendo rimasto invariato il regime delle nullità delle notificazioni), è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza o l'indecifrabilità della firma dell'autore dell'atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all'atto originale, sia la sua provenienza dall'organo competente da cui promana (tra le tante, Cass. Sez. IV, 5.11.1985, Goffi, Giust. pen. 1986, III, 426). Applicando detti principi alla vicenda che ci occupa, la Corte rileva che illegittimamente il giudice del merito ha disapplicato l'atto amministrativo, presupposto dell'esistenza del reato contestato al sunnominato indagato, e negato la convalida dell'arresto effettuato nell'accertata flagranza di violazione del reato di cui all'art. 13 co. 14-ter d. lgs. 286/1998, di guisa che l'ordinanza impugnata deve essere annullata e affermata la legittimità dell'arresto in questione.
L'annullamento va effettuato senza rinvio, in quanto, è oramai decorso il termine previsto dalla legge perché il giudice, in ottemperanza al dictum di questa Corte, possa effettuare una tempestiva ed efficace convalida dell'arresto, rimanendo, però, confermata la legittimità dell'arresto erroneamente non convalidato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTTOBRE 2003.