Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15132 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
32/02 AULA "A" 543/2002 REPUBBLICA 1 oggetto 15 POLO ITALIANO LAVORO TASU REMA DI CASSAZIONE LA C SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 05736/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 08248/2000 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 35379 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 21.05.2002 da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., avv. Maurizio de Tilla, rapp.to e difeso dall'avv. Edilberto Ricciardi, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale Tiziano, n. 80, presso lo studio dell'avv. Paolo Ricciardi, giusta procura speciale autenticata per notar Alberto Vladimiro Capasso di Roma del 25 febbraio 2000, rep. n. 41565, in atti,
- ricorrente -
contro
ER O VE OL e NI MARCO la prima ved. AN, ed entrambi quali eredi dell'avv. AN Pierino, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lorenzo Stenico, del Foro di Trento, e Guido Romanelli, presso il quale 5 6 2 1 2 ultimo elett.te domiciliano in Roma, via Pacuvio, n. 34, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e sul ricorso incidentale proposto da ER O VE OL e NI MARCO la prima ved. AN, ed entrambi quali eredi dell'avv. AN Pierino, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lorenzo Stenico, del Foro di Trento, e Guido Romanelli, presso il quale ultimo elett.te domiciliano in Roma, via Pacuvio, n. 34, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - intimata avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trento n. 47/1999 del 16/23.12.1999, R.G. n. 00037/99, notificata l'11 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Uditi gli avv.ti Edilberto Ricciardi per la Cassa e Mario Alù, in virtù di delega dell'avv. Guido Romanelli, per AL o LE LG e AN AR;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza non definitiva n. 00108/99 del 24 agosto – 02 settembre 1999, il giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Trento accoglieva la domanda proposta dall'avv. Pierino AN contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, (in appresso Cassa), dichiarava il diritto dell'avv. Pierino AN alla riliquidazione della pensione, già liquidatagli dal 1° febbraio 1991, a partire dal 1° gennaio 1992 sulla base della delibera nel 1992 del consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi dell'art. 16 della 2 2 legge 20 settembre 1980, n. 576, come novellato dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n.141, e condannava la Cassa al pagamento in favore dell'AN delle differenze dovute oltre accessori;
rimetteva con separata ordinanza la causa sul ruolo per la determinazione delle differenze spettanti e rinviava ogni decisione in ordine alle spese di lite alla pronuncia definitiva. Il Tribunale di Trento rigettava l'appello della Cassa e dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservava il Tribunale che la rivalutazione operava dal 1° gennaio successivo al decreto di liquidazione, con ricostituzione del valore della pensione non in riferimento alla pensione percepita nell'anno ma all'ultimo reddito rispetto al quale essa era determinata. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Cassa affidandosi a due motivi di censura. Gli eredi dell'avv. AN, deceduto, AL o LE LG, vedova AN, e AN AR, già costituiti in secondo grado, si sono costituiti con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura. La Cassa non si è costituita avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale la Cassa denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: la motivazione per relationem operata dal Tribunale in sede collegiale di appello aveva omesso ogni argomentazione sui motivi del rigetto del gravame, così rinunciando a rendere conto dell'iter logico percorso e sotteso a disattendere il motivo proposto dalla Cassa appellante informato alla legislazione sostanziale che si riteneva violato dalla sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. Nell'esporre la censura, la Cassa rileva sia la carenza dell'esposizione dei motivi di diritto sui quali si fonderebbe la statuizione impugnata, sia, e in termini più pregnanti, la 3 omissione da parte del giudice di appello di qualsiasi riferimento - non provvedendo quindi di darvi risposta - ai motivi di appello, cioè alle ragioni per le quali esso giudice non riteneva fondato l'assunto proposto dall'appellante. Orbene, quanto al primo profilo, è facile rilevare che la sentenza impugnata fornisce esauriente, ancorché sintetica, contezza dell'iter logico percorso, richiamando i contrastanti indirizzi giurisprudenziali costituitisi nel tempo sul thema decidendum, e l'adesione alla soluzione adottata da uno di essi, in conformità alle motivate decisioni del primo giudice e dell'autorevole giurisprudenza di legittimità. Quanto al secondo profilo, è altrettanto facile rilevare che dei motivi di appello e del contenuto di essi esiste solo un generico riferimento al “motivo di gravame, che, con espresso richiamo alla legislazione sostanziale che si riteneva violata, censurava un punto specifico della sentenza di primo grado”, ma dell'oggetto della censura, e cioè delle argomentazioni pretorili che si ritenevano da censurare, e delle specifiche violazioni della legislazione sostanziale (anche questa non indicata) in cui sarebbe incorso il primo giudice non vi è traccia;
tanto non permette a questo Collegio neanche di entrare nel merito del motivo in esame. Con il secondo motivo di ricorso principale la Cassa denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 16, 26 e 27 della legge 20 settembre 1980, n. 576, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 26 e 27 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dalla legge 2 maggio 1983 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Insiste la Cassa sulla tesi che, essendo la legge n. 576 del 1980 informata a ridurre gli effetti dei meccanismi di rivalutazione dei redditi, divenuti nei tempi addietro particolarmente onerosi con gravi risvolti in fase di determinazione delle pensioni e, prima ancora, dei contributi degli iscritti, la interpretazione dell'art. 16 della citata legge, operata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità a partire da quella delle Sezioni unite della Corte del 4 ottobre 1996, n. 08684, si porrebbe in contrasto con la ratio, ora indicata della legge stessa. La tesi qui contrastata, secondo cui gli aumenti annuali determinati dalla variazione dell'indice Istat andrebbero 4 computati ai fini pensionistici anche agli iscritti alla Cassa pensionati nell'anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione, a prescindere dalla data del decreto ministeriale che ne opera l'approvazione anche attraverso il silenzio-assenso, ai sensi dell'invocato art. 16 della legge n. 576 in esame, sarebbe in contrasto con la interpretazione letterale di detta norma, e finirebbe con il vanificare il tentativo di circoscrivere gli effetti come sopra indicati dell'intervento legislativo. In realtà, sostiene la Cassa, l'art. 16 prevedeva la prima rivalutazione, della pensione attribuita, a decorrere solo dall'anno successivo a quello della delibera del Consiglio di amministrazione, in conformità, peraltro al medesimo meccanismo di rivalutazione delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, soddisfaceva la esigenza di rispettare gli stessi termini delle rilevazioni statistiche da parte dell'Istat, e, soprattutto, evitava la incongruenza di recuperare il fenomeno della svalutazione relativo ad un anno in cui, per effetto delle modalità di rilevazione dell'Istat e dell'applicabilità di esse, il potere di acquisto del trattamento previdenziale attribuito non aveva subito alcuna diminuzione. Il motivo è infondato. Va premesso che la presente controversia non sembra offrire, né per la verità se ne indicano, argomentazioni nuove e diverse che non siano già passate al vaglio della Corte (oltre la già citata Cass. S.U. 4 ottobre 1996, n. 08684, Cass. nn. 11409 del 2000, 03397 del 2002, oltre le precedenti dei due filoni interpretativi di cui al contrasto composto dalle S.U.), il che non può non avere una qualche valenza anche in questa sede. Va anche premesso che non ben s'intende a qual pro' il prospettato interesse della Cassa ad una interpretazione orientata a contenere i costi dell'operazione pensionistica, atteso che per essa la questione si risolve in problemi attinenti alla gestione economica e politica dell'istituto assistenziale e previdenziale, il che riporta le dette motivazioni nell'ambito del mero concetto di (eventuale) opportunità, di irrilevante valenza giuridica. Va, infine, premesso, che la modifica introdotta con l'art. 8 della legge n. 141 del 1992 in nulla influenza la interpretazione dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, atteso il suo valore esclusivamente procedimentale per effetto di una mera velocizzazione imposta 5 all'accertamento della rilevazione e determinazione dell'Istat da computarsi ai fini dell'adeguamento dell'importo pensionistico. Sull'unica questione all'esame nel caso di specie, relativa alla interpretazione dell'art. 16 più volte richiamato, il Collegio ritiene di aderire ancora un volta al pronunciato della Corte a S.U. (Cass. n. 08684/96 citata). La scelta operata da tale decisione, in sede di composizione di contrasto, ha il merito di superare la mancata specifica previsione nella legge circa il decreto ministeriale (oggi, per la modifica di cui sopra, anche solo la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa) da applicare in sede di prima rivalutazione della pensione;
se cioè, per l'aumento o aggiornamento della pensione dopo la data della sua attribuzione, deve farsi riferimento alla rilevazione Istat dell'anno immediatamente successivo, e quindi alle variazioni dello stesso anno della maturazione della pensione, da applicarsi dal 1° gennaio del medesimo anno, ovvero, con esclusione del computo dei dati riferibili all'anno di maturazione e attribuzione della pensione, alla rilevazione con riferimento all'anno immediatamente successivo come accertato con decreto (o con delibera) nell'anno ancora a venire, da applicarsi dal 1° gennaio di quest'ultimo anno. La Corte, aldilà delle mere disquisizioni sulla ragionevolezza e opportunità dell'una o dell'altra scelta con riferimenti a criteri più o meno generali del sistema previdenziale, non pertinenti in considerazione della natura speciale della materia trattata, ha inteso valorizzare l'elemento desumibile in ogni caso dallo stesso corpo legislativo, e cioè dal testo dei successivi artt. 26, primo e ultimo comma, e 27. Argomenta, così, che la previsione di dette disposizioni, secondo cui “le pensioni di vecchiaia che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore della legge”, e cioè dal 1° gennaio 1982, sono da essa disciplinate, che le pensioni maturate precedentemente “restano fisse nella misura in atto alla entrata in vigore" del nuovo testo legislativo, e che "per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo alla entrata in vigore" del medesimo testo, costituiscono "un supporto inconfutabile” alla tesi, poi accolta, secondo cui il sistema di adeguamento annuale della pensione secondo determinazione ministeriale ricognitivo delle variazioni Istat da applicarsi dal 1° gennaio 6 dell'anno successivo alla detta determinazione comporta che "i titolari di diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto ministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo, l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione, anteriore al momento di maturazione del diritto", laddove per decreto ministeriale deve intendersi anche l'alternativa delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa non modificata per effetto del silenzio assenso;
e, per la prima ipotesi dimostra di essersi decisamente schierato il legislatore attraverso le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 dello stesso testo sopra richiamate in sede di prima applicazione della legge. E dunque, non sussistendo nuove e diverse argomentazioni da quelle già esaminate dalla Corte, non rileva questo Collegio motivi di dissenso dalle precedenti statuizioni, alle quali si è pedissequamente attenuto anche il giudice di appello, la cui decisione non merita le censure ad essa rivolte. Con l'unico motivo di ricorso incidentale AL o LE LG, vedova AN, e AN AR denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., lamentando che, poiché in primo grado la liquidazione delle spese giudiziali era stata rinviata alla sentenza definitiva in sede di determinazione del quantum debeatur, il Tribunale in sede di appello della sentenza sull'an debatur, non poteva regolare le spese giudiziali del primo grado. Il motivo è fondato. L'oggetto dell'appello era una sentenza non definitiva, cui era connessa la, peraltro non necessaria, riserva delle spese alla conclusione dell'intero giudizio di primo grado con la determinazione anche del quantum debeatur. La decisione del giudice di appello di dichiarare interamente compensate tra le parti anche le spese del giudizio di primo grado non rientrava nei poteri ad esso devoluti con l'impugnazione; e tanto, se non altro, in considerazione del fatto che, non essendo stata ancora trattata la questione della determinazione del credito, non erano neanche a sua disposizione tutti gli elementi per il regolamento delle relative spese. Deve sul punto, pertanto, cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata. 7 Conclusivamente la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, e, in relazione ad esso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello la Corte incidentale, cassa senza rinvio la statuizione di compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 maggio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanilerparella Vincenzo Trezza Tresse Cuac LIERE Dapnaitato in Cancelleria cggi 2.6 011.2002 IL CANCELLIERE шачеpersille I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B L S 3 E L I 7 P E D - S D 8 I A - I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A E , O D O L T R T E I T A T S R I L I N L E G D E S E E R O D 8