Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., l'incapacità a testimoniare conseguente alla incompatibile esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, può essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: CE GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VIGGIANO, che lo difende unitamente all'avvocato GIULIANO CAROTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US LA, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASCONIO PEDIANO 44, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FERRANTE, difeso dall'avvocato GIANNI PERSIO,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40/99 del Tribunale di RIETI, depositata il
16/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Maria CERBARA, per delega dell'Avvocato G.PERSIO,
depositata in udienza,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 21/5/1992 IA LA, sostenendo di aver effettuato lavori di riparazione sull'autovettura di
ES ER, conveniva in giudizio quest'ultimo per sentirlo condannare al pagamento di L.
2.544.098 quale corrispettivo dei detti lavori.
Il ES, costituitosi, contestava il prezzo della riparazione e spiegava domanda riconvenzionale per il mancato uso della vettura dovuto al protrarsi ingiustificato dei lavori.
L'adito pretore di Rieti, con sentenza n. 181/97, condannava il convenuto a pagare all'attore L.
2.544.098 oltre accessori.
Avverso la detta sentenza il ES proponeva appello al quale resisteva il IA.
Il tribunale di Rieti, con sentenza 16/2/1999, rigettava il gravame osservando: che l'accettazione da parte dell'appellante del preventivo di spesa di circa L.
2.500.000 e della modalità di svolgimento del lavoro, era dimostrata sia dalla deposizione dei testi IA IN e SI IZ (la cui testimonianza de relato rivestiva una valenza indiziaria rilevante perché confermata da altri elementi di prova) sia dalla circostanza che all'atto del ritiro il ES non aveva contestato il prezzo richiesto ed anzi aveva promesso di pagarlo;
che ciò era provato anche dalla sottoscrizione della scheda indicante lavori eseguiti e relativi prezzi;
che la domanda riconvenzionale era infondata perché, come rimasto provato, il veicolo era stato ritirato dopo soli 13 giorni dalla consegna, ossia in un tempo accettabile per l'esecuzione dei lavori commissionati.
La cassazione della sentenza del tribunale di Rieti è stata chiesta da ES UG con ricorso affidato ad un solo motivo. IA LA ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso ES ER denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 116 e 244 c.p.c.
sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto considerare prive di valenza probatoria le deposizioni di IA MA e di SI
IZ perché quella del SI (teste de relato) non era stata suffragata da altri elementi di prova (non indicati dal giudice di appello) e quella del IA, oltre che inattendibile, era stata resa da persona che non poteva essere assunta come testimone in quanto fratello e dipendente dell'attore. Il ricorrente deduce altresì che il tribunale ha erroneamente ravvisato nell'atteggiamento di esso ES, al momento del ritiro della vettura, l'intenzione di accettare il prezzo delle riparazioni. Ad
avviso del ES il giudice di secondo grado è pervenuto a tale conclusione sulla base delle inattendibili dichiarazioni dei testi SI e IA e della errata interpretazione di quanto riferito dal teste IA nel rispondere all'undicesimo capitolo della prova dedotta dall'attore.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene alla censura relativa alla valenza probatoria della deposizione del teste de relato SI IZ è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata si è basata non solo su detta deposizione, ma anche su quella di altro teste (IA IN) e sulla circostanza - emersa dalle risultanze istruttorie - relativa alla sottoscrizione da parte del ES della scheda indicante i lavori eseguiti ed i corrispondenti prezzi.
Con riferimento alla questione concernente l'attendibilità o meno dei testi escussi è sufficiente osservare che il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni delle prove testimoniali acquisite, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Le censure mosse dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze istruttorie.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mai (o non)
esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative -
l'incidenza causale e la decisività delle prove erroneamente valutate.
Nel caso in esame il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali cui si fa cenno nella censura in esame, ne' fornisce elementi validi per poter ricostruire, sia pur approssimativamente,
il senso complessivo di tali risultanze probatorie.
È infine inammissibile la censura circa l'asserita nullità
della testimonianza resa dal menzionato teste IA IN per incapacità (ex articolo 246 c.p.c.): la rilevabilità del vizio -
anche se fosse esistente - è preclusa dal fatto che esso non risulta essere stato eccepito dal difensore del ES ne' all'udienza di assunzione del teste a cui egli era presente, ne' nelle udienze successive: sul punto il ricorso è carente non contenendo alcun accenno alla tempestività dell'eccezione di incapacità del teste.
In proposito è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'incapacità a testimoniare può essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, senza di che la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza (tra le tante,
sentenze 15/11/1999 n. 12634; 26/7/1999 n. 8066).
In definitiva non sussistono gli errores in procedendo lamentati dal ricorrente: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 66.67 oltre euro 516 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2002