Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa (soggetta ad approvazione - anche mediante silenzio assenso - da parte del Ministro della Giustizia e di quello del Lavoro e della Previdenza Sociale), e ciò a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, anche nel testo di cui all'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede anch'esso la decorrenza dell'aumento dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera, e quindi si è limitato, rispetto alla precedente versione del citato art. 16, a modificare la competenza per l'emissione dell'atto ricognitivo della variazione del costo della vita rilevante ai fini pensionistici (competenza precedentemente attribuita ai ministri suindicati). Tale regola, espressamente prevista per l'adeguamento decorrente dal 1 gennaio 1983, si applica anche agli anni successivi, non essendovi nella normativa alcuna previsione diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N. 18770/'99) proposto da
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Gerolamo Belloni n.88, presso l'avv. Giulio Posperetti che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
Avv. ONOFRIO PATANELLA;
- intimato -
NONCHÉ
Sul ricorso (R.G.N. 22234/'99) proposto da
AVV. ONOFRIO PATANELLA, elett. dom. in Roma, Lungotevere Flaminio n. 60, presso lo studio dell'avv. Ruggero Longo difeso da se medesimo;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
INTIMATA
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo in data 3 agosto 1999, n. 3196 (R.G.N. 34/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Giulio Prosperetti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 luglio 1998 il Pretore del lavoro di Palermo dichiarava il diritto dell'avv. Onofrio Patanella all'adeguamento della pensione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, condannando la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alla corresponsione delle differenze pensionistiche, oltre interessi legali;
rigettava la richiesta di applicazione del coefficiente del 100% di cui al D.M. 5 settembre 1990 su tutti i redditi da considerare ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia e non soltanto su quelli maturati dopo il 1^ gennaio 1991.
Avverso la decisione proponevano gravame entrambe le parti l'avv. Patanella insisteva per l'applicazione del detto coefficiente su tutti i redditi, mentre la Cassa assumeva che erroneamente il giudice di primo grado aveva fatto decorrere la rivalutazione della pensione dal 1^ gennaio 1996 invece che dal 1^ gennaio 1997. Con sentenza del 3 agosto 1999 il Tribunale locale, in parziale riforma della pronuncia pretorile, dichiarava che la rivalutazione in misura del 100% degli indici ISTAT dei redditi su cui calcolare la pensione dell'avv. Patanella, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 576 del 1980 e del D.M. 5 settembre 1990, doveva riguardare tutti i redditi da considerare a quei fini e, quindi, anche quelli prodotti anteriormente al 1^ gennaio 1991; condannava la Cassa al pagamento delle relative differenze, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo fino al 30 dicembre 1991 e dei soli interessi per il periodo successivo;
rigettava l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio di secondo grado.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'avv. Patanella, proponendo a sua volta ricorso incidentale con un motivo. La Cassa ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 16, commi 1^ e 3^, legge 20 settembre 1980, n. 576,come modificato dall'art. 8 legge 11 febbraio 1992, n. 141, e dell'art. 27, ultimo comma, stessa legge n. 576
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che le Sezioni Unite, con la decisione n. 8684 del 1996, sono intervenute a dirimere un contrasto delineatosi nel vigore della precedente normativa, prima cioè della novella introdotta dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992. Nel sistema previgente la proposta di adeguamento, pur dovendo provenire dalla Cassa, era disposta con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, sicché se la Cassa, ad una certa data, valutava il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente, al 1^ gennaio dell'anno successivo poteva accadere, e di fatto accadeva, che il decreto interministeriale non fosse ancora emanato, con la conseguenza che la rivalutazione avrebbe avuto il suo effetto non il secondo anno dopo il pensionamento, ma addirittura tre anni dopo. Il nuovo congegno normativo porta ad escludere totalmente il pregiudizio che prima (ove si fosse ragionato in maniera difforme dalle Sezioni Unite), avrebbe determinato l'ingiusto ritardo nella applicazione della rivalutazione. Invero, nell'attuale sistema non può più darsi l'ipotesi di un ritardo dovuto ai tempi di emanazione del decreto interministeriale giacché è la Cassa che decide e l'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione ai Ministeri. Ma tali due mesi non costituiscono di per sè un ritardo, giacché gli aumenti hanno comunque decorrenza dal 1^ gennaio successivo, con la conseguenza che, se anche la delibera della Cassa dovesse intervenire il 31 dicembre del primo anno successivo a quello del pensionamento, il giorno dopo la delibera della Cassa produrrebbe immediatamente i suoi effetti, mentre nel previgente sistema, data l'impossibilità di emanare decreti ministeriali in un sol giorno, sarebbe comunque trascorso ancora un anno prima che il trattamento pensionistico venisse per la prima volta rivalutato. L'interpretazione offerta, sempre secondo la ricorrente, trova peraltro riscontro nella complessiva normativa previdenziale forense, alla luce della quale il Tribunale avrebbe dovuto interpretare l'art. 16, anziché limitarsi ad una lettura isolata della norma, così incorrendo nella palese violazione sia dell'art. 16 che dell'art. 27 della legge n. 576 del 1980. In base all'art. 27, ultimo comma, della citata legge, per la prima applicazione della rivalutazione prevista dall'art. 16 avrebbe dovuto farsi riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge medesima, ossia al 1980. È dunque da tale anno che, ai fini della rivalutazione del trattamento pensionistico, si è iniziato a calcolare la variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 16, variazione che, rispetto all'indice del 1980, si è registrata nel 1981 ed è stata calcolata dall'ISTAT dal 1982, trovando applicazione a decorrere dal 1983. Il medesimo meccanismo si è ripetuto anche nel caso di specie, laddove la variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo registrata nel 1995,rispetto al 1994, è stata calcolata dall'ISTAT del 1996 e rilevata dalla Cassa, ai fini dei correlativi aumenti dei trattamenti pensionistici dovuti, con delibera del medesimo anno, trovando dunque i deliberati aumenti applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, a decorrere dal 1^ gennaio 1997, ossia con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati nel 1995, come nel caso dell'avv. Patanella.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno - gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa (soggetta ad approvazione - anche mediante silenzio assenso - da parte del Ministro della Giustizia e di quello del Lavoro e della Previdenza Sociale), a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, nel testo di cui all'art. 8 della legge n. 141 del 1992,che prevede la decorrenza dell'aumento dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera, e che quindi, si è limitato a modificare la competenza per l'emissione dell'atto ricognitivo della variazione del costo della vita rilevante ai fini pensionistici (competenza precedentemente attribuita ai ministri suindicati) (Cass., 30 agosto 2000, n. 11409). Siffatti principi sono stati in concreto applicati, anche se la motivazione dell'impugnata sentenza - che ha fatto riferimento ai criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 4 ottobre 1996, n. 8684, emessa nel precedente regime normativo in cui vigeva un diverso iter procedurale - va corretta nei sensi indicati, ex ultimo comma dell'art. 384 c.p.c. Giova ricordare che, secondo la richiamata pronuncia n. 8684 del 1996, il sistema di adeguamento, introdotto dall'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576,che ha previsto aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso, ha comportato che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale potevano fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca del riferimento - considerata nel decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento della maturazione del diritto. La soluzione - sempre secondo detta pronuncia - trova riscontro nel testo delle norme transitorie e di attuazione della legge n. 576 del 1980, poiché l'art. 26, nell'introdurre il sistema dell'adeguamento, lo ha previsto con effetto dal 1^ gennaio 1983 sia per le pensioni già in atto, che rimanevano fisse fino all'entrata in vigore dell'adeguamento, che per quelle che maturano dal 1^ gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ossia dal 1^ gennaio 1982. La legge ha cioè previsto anche per la prima applicazione che l'adeguamento decorrente dal 1^ gennaio 1983 si applichi a tutte le pensioni in atto comprese quelle maturate nel corso dell'anno precedente. Tale regola, non essendovi previsione diversa, si applica anche agli anni successivi. Si è perciò successivamente ritenuto da questa Corte Suprema che il principio adottato non è influenzato dalla legge n. 141 del 1992 che ha mutato l'iter procedurale dell'adeguamento (vedi Cass., 30 agosto 2000, n. 11409, in motivazione). Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 16,comma 1, legge 20 settembre 1980, n. 576 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che se la norma precedente poteva essere intesa nel senso di un'astratta previsione di una sorta di automatismo e di un correlativo diritto dei pensionati a vedersi rivalutata la pensione secondo gli indici ISTAT, la nuova norma ha sostanzialmente modificato la situazione di diritto, non essendo più la delibera il mezzo al fine di un comportamento dovuto per realizzare l'obiettivo dell'aumento automatico e dunque acquistando il momento discrezionale della Cassa preminente rilievo. In tale prospettiva il Tribunale doveva ritenere che solo con l'adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa, e comunque a decorrere, conformemente al citato art. 16, comma 3, dal 1^ gennaio dell'anno successivo, il professionista pensionato avrebbe avuto diritto a vedersi rivalutare il trattamento pensionistico corrispostogli dalla Cassa.
È appena il caso di rilevare che la questione della natura ricognitiva o costitutiva della delibera di cui all'art. 8 della legge n. 141 del 1992, con la conseguente possibile retroattività
della stessa, non è rilevante, in quanto, secondo la previsione della norma gli aumenti (cioè il diritto che determinano) hanno decorrenza dal 1^ gennaio successivo (vedi Cass, 30 agosto 2000, n. 11409,in motivazione). Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, pur avendo accolto integralmente l'appello principale e rigettato quello incidentale della Cassa, ha compensato le spese con motivazione illogica quanto erronea, in relazione a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, quando al contrario vi era stata composizione dopo l'intervento della Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8684 del 1996. Il motivo va rigettato perché infondato.
La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass., 27 aprile 2000, n. 5390). Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, nel disporre l'integrale compensazione delle spese, ha fatto soprattutto riferimento all'esistenza in subiecta materia di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai quali - come si è visto - è intervenuta la Corte di Cassazione, sia a Sezioni Unite con la sentenza del 4 ottobre 1996, n. 8684, che a sezione semplice con la pronuncia 30 agosto 2000, n. 11409, che ha affermato la valenza della regola enunciata anche dopo il mutamento dell'iter procedurale.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la Cassa al pagamento delle spese in EURO 13,22 oltre EURO 2.000 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria 8 marzo 2002