Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A. va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'operatore giudiziario che, presso la cancelleria di una sezione civile del tribunale, è addetto ai rapporti con il pubblico, a ricevere gli atti e le relative note di iscrizione, a controllarne la regolarità anche sotto il profilo fiscale e a fornire all'utenza eventuali chiarimenti, essendo i suoi compiti pienamente inseriti nell'organizzazione amministrativa dell'ufficio e, quindi, strumentali e complementari alla funzione pubblica espletata dal cancelliere.
Commentario • 1
- 1. cosa significa e chi è l'incaricato di un pubblico servizio?Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 38758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38758 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 355
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 25601/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RA N. IL 25/01/1947;
avverso la sentenza n. 2731/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chiavari, con sentenza del 12 febbraio 2009, dichiarava LA AN colpevole dei reati di peculato aggravato e di abuso d'ufficio, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, a pena ritenuta di giustizia.
I fatti addebitati all'Imputato possono essere così sintetizzati:
- capo A: reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 314 c.p., perché, nelia qualità di impiegato presso l'ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Chiavari, al fine di commettere il reato che segue, si era ripetutamente appropriato delle marche da bollo apposte su pratiche archiviate, delle quali aveva la disponibilità, e le aveva rivendute agli utenti interessati a nuove pratiche;
- capo B: reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 323 c.p., perché, nella qualità indicata, in violazione della L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 9, aveva venduto al pubblico i valori bollati di cui innanzi, procurandosi così intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale;
fino al 20/09/2006.
2. A seguito di gravame proposto dall'imputato, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 3 febbraio 2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, riteneva la condotta di cui al capo B) assorbita in quella di cui al capo A), escludeva da quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e riduceva la misura della pena.
Il Giudice distrettuale sottolineava che il LA, quale operatore giudiziario addetto ai rapporti con l'utenza, alla gestione e alla custodia delle pratiche, rivestiva la qualità di incaricato di pubblico servizio, con l'effetto che la condotta da lui posta in essere e concretizzatasi nella sottrazione di valori bollati già utilizzati, per riciclarli e trarne un vantaggio economico, integrava il solo reato di peculato, nel quale andava assorbita la condotta rubricata come abuso d'ufficio, che costituiva l'obiettivo finale della strumentale appropriazione dei detti valori bollati. Aggiungeva che l'imputato, avendo prestato servizio presso vari uffici giudiziari e avendo quindi acquisito una sufficiente esperienza, aveva certamente percepito l'illiceità della sua condotta, anche se conforme ad una prassi invalsa presso l'ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Chiavari, tanto che altri due dipendenti, il cancelliere Padi e il commesso Di Guardo, erano stati sottoposti a procedimento penale per gli stessi fatti ed ammessi a riti alternativi. Riteneva, infine, di non accordare all'imputato l'invocata attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., incompatibile con la gravità dei fatti, considerati nella loro globalità.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando: 1) erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 314 e 358 c.p., per essergli stata attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio, nonostante le mansioni da lui svolte fossero di natura meramente esecutiva;
2) violazione della legge penale e vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, non essendo stato chiarito in che maniera si sarebbe concretizzato il suo concorso nel reato e non essendosi considerato che il suo basso profilo professionale e la sua scarsa esperienza non gli avrebbero consentito di percepire l'illiceità della prassi consolidata alla quale si era conformato;
3) erronea interpretazione dell'art. 323 bis c.p., la cui operatività ben poteva essere ancorata al marginale ruolo da lui svolto nella presente vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze In esso articolate, invero, non pongono in crisi l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali e facendo buon governo della legge penale, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
1.1. In relazione al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che corretta è l'attribuzione al LA, con riferimento alla concreta attività dal medesimo svolta all'interno dell'Ufficio giudiziario di Chiavari, della qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che i suoi compiti, com'è emerso dalla espletata istruttoria, non erano meramente esecutivi ma s'inserivano attivamente nell'organizzazione amministrativa dell'ufficio, sì da renderla funzionale alle finalità pubbliche perseguite, ed erano quindi strumentali e complementari alla funzione pubblica espletata dal cancelliere, dirigente dell'ufficio.
Il LA, infatti, in quanto addetto ai rapporti con il pubblico, riceveva gli atti e le relative note d'iscrizione, provvedeva a controllarne la regolarità anche sotto il profilo fiscale, forniva all'utenza eventuali chiarimenti. Tali mansioni sono chiaramente indicative, sia pure nell'ambito di direttive predefinite, di una prestazione di carattere intellettuale e non meramente esecutiva o materiale, diretta obiettivamente a raggiungere una pubblica finalità, intesa quale scopo proprio dell'Amministrazione della Giustizia.
1.2. La sentenza in verifica, nel ricostruire, sulla base del materiale probatorio acquisito, la vicenda, evidenzia che l'imputato, agendo in sinergia con altri due colleghi di lavoro addetti allo stesso ufficio e nei confronti dei quali si è proceduto separatamente con rito alternativo, aveva condiviso la prassi illecita di riciclare valori bollati già utilizzati, che venivano venduti, dopo essere stati asportati da pratiche archiviate, ai vari utenti interessati a nuove pratiche di volontaria giurisdizione, con conseguente utile economico per gli agenti.
Tale consolidato sistema, condiviso - per quanto oggettivamente è emerso - dai tre addetti all'Ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Chiavari, è espressione del concorso dei medesimi nel reato, a nulla rilevando la mancanza di prova specifica sulla materiale asportazione da parte dell'odierno ricorrente delle marche già utilizzate per vecchie pratiche.
Ed invero, la condotta sicuramente posta in essere dall'imputato e consistita nella disinvolta riutilizzazione di tali valori bollati, che venivano apposti su nuove pratiche previo pagamento del relativo corrispettivo da parte delle persone interessate, presupponeva, secondo l'ordine logico delle cose, la piena consapevolezza e volontà di condividere, in tutte le sue articolazioni, il sistema instaurato: se ne ha conferma dal dato oggettivo che, nel corso delle indagini, alcune marche già utilizzate, prelevate da fascicoli archiviati ed in attesa evidentemente di essere riciclate erano state rinvenute in un cassetto nella disponibilità del ricorrente. È il caso di precisare che l'appropriazione di valori bollati già utilizzati, dei quali l'imputato, per ragione del pubblico servizio espletato, aveva la disponibilità, e fa loro successiva riutilizzazione, attraverso la vendita a nuovi utenti e la ricezione del relativo corrispettivo, sono condotte che, unitariamente considerate (l'una, infatti, è funzionale all'altra), integrano il delitto di peculato.
Ed invero, le marche da bollo già annullate, pur non avendo - di per sè - un valore economico intrinseco, sono comunque suscettive di essere oggetto di peculato quando, come nella specie, hanno un concreto valore per la Pubblica Amministrazione, perché documentano la regolarità fiscale delle pratiche evase, o quando riacquistano, sia pure per fatto dell'agente, una utilità economica indirizzata, per effetto della condotta appropriativa, a vantaggio del medesimo, con contestuale compromissione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità che devono ispirare l'attività pubblica. Nè va sottaciuto che la contestazione mossa all'imputato, considerata nella sua complessiva articolazione, non è circoscritta all'appropriazione delle sole marche, ma anche delle somme versate, quale corrispettivo, dagli utenti, le quali, a tale titolo, entravano immediatamente a fare parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione.
Privo di pregio si rivela, pertanto, il secondo motivo di ricorso.
1.3. La doglianza sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., si risolve in una non consentita censura in fatto alla valutazione, non in contrasto con il dettato normativo ed immune da vizi logici, del giudice di merito.
2. Al rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2012