Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicchè non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede, poiché la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei ad esso, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2009, n. 28188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28188 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1203
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 003766/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI SI, N. IL 14/04/1982;
avverso ORDINANZA del 30/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO NN, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di ER SI avverso l'ordinanza emessa il 23 luglio 2008, con la quale il Gip presso il Tribunale di Palmi rigettava l'istanza di restituzione del motociclo Honda, Silver Wing, tg. BT36956, sottoposto a sequestro preventivo, confermava l'impugnata ordinanza e condannava l'appellante al pagamento delle spese del procedimento. Rilevava il Tribunale che il Gip, con decreto in data 6.6.2008, aveva sottoposto a sequestro preventivo il motociclo di cui sopra, in quanto utilizzato da ER NN, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, commi 1 e 13, perché, pur essendo privo della prescritta patente di guida, revocatagli dalla Prefettura di Reggio Calabria con decreto n. 863 del 18.6.2004, a seguito dell'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si poneva alla guida del predetto mezzo nelle occasioni indicate nel suddetto provvedimento.
ER SI, quale terzo interessato, con il patrocinio del difensore, aveva avanzato, in data 18.7.2008, istanza di restituzione del mezzo, in quanto nelle more dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, la moto gli era stata venduta dalla madre dell'indagato, che ne era la precedente proprietaria. Osservava il Tribunale che dagli atti trasmessi dal P.M. si evinceva che l'indagato, ER NN, aveva di fatto l'effettiva disponibilità della moto, alla cui guida era stato notato reiteratamente dai militari, sebbene il mezzo fosse intestato formalmente alla di lui madre.
Pertanto la condotta posta in essere da ER integrava il reato ascrittogli.
Riteneva il Tribunale che l'intervenuta vendita della moto, in data 26.6.2008, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, in data antecedente all'esecuzione, in data 11.7.2008, del sequestro preventivo, costituisse un escamotage volto a sottrarre il predetto bene ad un eventuale provvedimento ablativo, assolvendo alle medesime finalità della precedente intestazione in capo alla madre dell'indagato, che ne era rimasto l'effettivo dominus ed utilizzatore.
Riteneva, ancora, il Tribunale che l'assunto difensivo, secondo il quale dal 29.5.2008 e, comunque, dal passaggio di proprietà della moto, l'indagato non aveva più avuto la disponibilità della moto, era un'ipotesi meramente assertiva, del tutto indimostrata, se non cartolarmente, in quanto l'ultima relazione di servizio, redatta dai Carabinieri della Tenenza di Rosarno, attestante l'utilizzo della moto, era antecedente al 1 giugno 2008 e, pertanto, a tale data si arrestava il periodo monitorato dalla P.G..
Conseguentemente, riteneva il Tribunale concretamente accertato un comportamento uti dominus di ER NN e l'intestazione formale in capo allo zio, funzionale al favorire il permanere del bene nella disponibilità di fatto dell'indagato, così che si rendeva evidente la sussistenza del periculum in mora, qualora su detto motociclo non permanesse il disposto vincolo cautelare.
2. Avverso tale provvedimento la difesa propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento all'art.324 c.p.p. e difetto di motivazione.
Rileva il ricorrente che non è legittimo, per l'assenza dei presupposti normativi, il sequestro preventivo di un bene mobile registrato appartenente, per valido acquisto in buona fede, ad una persona estranea al reato, intendendosi per tale colui che dimostri la titolarità del proprio diritto, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro preventivo e la mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa. Afferma il ricorrente che detti presupposti sono presenti nel caso di specie, in quanto il motociclo è stato acquistato dal ER SI il 28.6.2008, circa un mese prima del sequestro disposto dal Gip, in data 11.7.2008, che l'ultima data in cui l'indagato era stato segnalato alla guida del mezzo era il 29.5.2008, e che egli non risulta coinvolto nella vicenda processuale.
Rileva, ancora, il ricorrente che dalla documentazione redatta dai carabinieri risulta che il mezzo, al momento della notifica del provvedimento di sequestro, era nella reale disponibilità di ER SI, persona incensurata e totalmente estranea al reato per il quale si procede, che il motociclo è custodito presso l'abitazione del di lui padre, con lui convivente, mentre ER NN abita altrove con il proprio nucleo familiare e, inoltre, lo stesso, dopo il sequestro, è stato tratto in arresto per violazione alla misura di prevenzione. Pertanto, non vi era, nel caso di specie, alcuna possibilità che la restituzione del bene possa aggravare il reato o determinarne la commissione di altri.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Il motivo, enunciato nella rubrica del ricorso, è malamente posto dal momento che il ricorso ex art. 325 c.p.p., può essere proposto soltanto per violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (vedi SS.UU. 28 gennaio 2004, n. 5876, in CED 226710). Nel caso di specie nemmeno il ricorrente ha sostenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse meramente apparente o del tutto mancante. In ogni caso, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 324 c.p.p. cioè la violazione delle norme relative al procedimento di riesame del sequestro.
In realtà, caso di specie, il difensore non ha contestato il sequestro ne' sotto il profilo del fumus ne' sotto quello del periculum in mora, ma solo con riferimento all'appartenenza a terzi del bene sequestrato.
Questa impostazione difensiva ignora il carattere reale e non personale della misura cautelare in esame. Per legittimare il sequestro preventivo, invero, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona, giacché a norma dell'art. 321 c.p.p.: a) non è indispensabile per adottare la misura che sia individuato il responsabile del reato stesso;
b) la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato.
Invero, il Tribunale ha esaminato compiutamente tutti gli elementi del caso ed ha motivatamente spiegato il nesso di pertinenzialità tra la motocicletta sequestrata e il reato ipotizzato, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13, così come modificato dal D.L. n. 117 del 2007, entrato in vigore il 4.8.2007. Il decreto ha reintrodotto la fattispecie criminosa del reato di guida senza patente o con patente revocata.
È indubbio che la libera disponibilità della moto possa favorire il reato, come già era accaduto in precedenza, sebbene la moto anche allora fosse intestata ad altra persona, nonché possa agevolare la commissione di altri reati.
Peraltro, nel caso di specie, il divieto di guida, con conseguente revoca della patente, era stato imposto a ER NN con l'applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale e, pertanto, la condotta di guida senza patente costituisce, in concorso con la violazione contemplata dal codice della strada, (Sez. 1, n. 1673 del 10/12/2003, Venosa, Rv. 227108), una specifica violazione dell'obbligo di rispettare le leggi, imposto al sorvegliato speciale di p.s., anche in ragione della revoca della patente di guida direttamente connessa alla sottoposizione alla predetta misura (Cass., Sez. 1, 17 novembre 1994, n. 1053, rv. 200645; Cass., Sez. 1^, 1 dicembre 1995 n. 1053, Chimenti;
Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 1996, n. 1888; Cass., Sez. 1^, 27 maggio 1987, n. 11103; Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2003, n. 1673, rv. 227108). In tali casi, la revoca trova la sua giustificazione proprio nell'esigenza di impedire al sorvegliato speciale rapidi spostamenti sul territorio e di prevenire, in tal modo, la commissione dei reati. (Sez. 1, n. 1835 del 09/12/2008, Mercuri, Rv. 242706). Il fatto che ER NN sia stato arrestato per la violazione alla misura di prevenzione e che l'ultima volta in cui era stato visto alla guida della motocicletta era risalente alla fine del mese di maggio, cioè, in epoca precedente all'acquisto, così come dedotto dal ricorrente, è irrilevante ai fini che qui interessano, in quanto il sequestro è stato attuato per il collegamento del bene con il reato e non con l'indagato e, comunque, la custodia cautelare è un provvedimento per sua natura temporaneo.
Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009