Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
L'assoggettabilità ad IVA della cessione di un immobile anziché all'imposta proporzionale di registro va esclusa nel caso di attività occasionale, posto che, secondo la riformulazione dell'art.4 d.P.R. n. 633 del 1972, in virtù dell'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979, i requisiti di professionalità e di abitualità dell'esercizio dell'impresa richiesti da detta normativa esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale e, pertanto, non sono ravvisabili rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195. L'accertamento circa la cessione di un bene nell'esercizio abituale e professionale dell'impresa ,valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10430 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 9724/99 proposto da
MO AM, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo n. 46, presso lo studio dell'Avv. Mario Farina che unitamente all'Avv. Vincenzo Basta lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MP OR
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1158/98 del 28.01.1998/05.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Mario Farina.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 08.01.1988, AT MP proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21695/87 emesso in data 2.12.1987 dal Presidente del Tribunale di Milano con il quale gli veniva intimato di pagare in favore di AM AD la somma di L. 28.800.000, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, a titolo di I.V.A. come da fatture n. 83 del 23.6.1987 relativa all'acquisto di un capannone "ad uso industriale" di cui al contratto di compravendita per scrittura privata autenticata del 26.2.1987. Assumeva l'opponente che il credito vantato era infondato perché il contratto era stato assoggettato all'imposta di registro e non era dovuta l'I.V.A.; chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto. Il convenuto AD, costituitosi, deduceva la fondatezza della pretesa, assumendo che l'I.V.A. era dovuta in quanto si trattava di vendita effettuata nell'esercizio dell'impresa.
Il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto, condannando l'opponente alle spese di giudizio.
Il gravame proposto dal MP veniva accolto dalla Corte d'appello di Milano che, con sentenza n. 1158/98 del 28.01. 1998/05.05.1998, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il AD al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte milanese, dopo aver dato per pacifico che il capannone era stato acquistato dal AD nell'esercizio dell'impresa e che quindi era venuto a costituire un bene strumentale dell'azienda, ha ritenuto che era questione fondamentale, ai fini della decisione, stabilire se il trasferimento della proprietà era stato effettuato o non nell'esercizio dell'impresa. Orbene dall'esame della scrittura privata di compravendita non risultava in alcun modo che il AD avesse ceduto il capannone "ad uso industriale" nell'esercizio della sua impresa, al contrario dall'esame della scrittura emergeva che l'immobile era stato oggetto del contratto per le sue caratteristiche individualizzanti e che nella scrittura medesima le parti non avevano fatto alcun riferimento all'azienda o all'impresa, neppure menzionate. Pertanto, poiché non risultava, ne' in relazione alla specifica attività produttiva svolta dal AD, ne' in base alla scrittura di compravendita, che la vendita dell'immobile era avvenuta nell'esercizio abituale di una attività commerciale o agricola, era da ritenere, diversamente dall'attestazione dell'Ufficio I.V.A., che esattamente la scrittura privata di compravendita era stata sottoposta alla normale imposta di registro, non trattandosi si atto di cessione soggetto ad I.V.A..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AD in base a un solo motivo.
L'intimato MP non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con motivo unico, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e ss. DPR 26.10.1972 n. 633, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che la vendita non era soggetta all'I.V.A. sol perché, in contratto, il AD aveva omesso di dichiarare di agire in qualità di imprenditore, senza considerare che tale omissione non era sufficiente ad escludere l'applicazione della normativa tributaria sull'I.V.A., dovendosi aver riguardo al fatto obiettivo della cessione effettuata nell'esercizio di impresa. Al riguardo il ricorrente fa presente che, secondo giurisprudenza, per cessione di beni nell'esercizio dell'impresa, ai finì dell'applicazione dell'I.V.A., deve intendersi la cessione da parte di un imprenditore individuale di qualsiasi immobile che, sebbene non utilizzato per l'esercizio dell'impresa, risulti appartenere al patrimonio aziendale. Nel caso specifico il AD svolgeva, da anni e al momento della compravendita, attività imprenditoriale. Lo stesso capannone faceva parte del suo patrimonio aziendale. Il motivo è infondato.
Premesso che il ricorrente non contesta che l'autonomia del credito di rivalsa del cedente (nascente dal pagamento dell'I.V.A. sulla cessione inizialmente sottoposta a tassa di registro) non è tale da impedire al cessionario di far valere la non debenza dell'I.V.A. per insussistenza dei presupposti dell'imposta (ciò logicamente senza alcuna incidenza sul rapporto tributario che rimane impregiudicato), osserva la Corte che correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto la non ricorrenza del connotato essenziale per la riconducibilità della cessione nel campo di applicazione dell'I.V.A., in quanto non avvenuta nell'esercizio di una attività d'impresa. L'art. 1, primo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, stabilisce che l'I.V.A. si applica "sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese", e il successivo art. 4, primo comma, chiarisce che "Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria dell'impresa, fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.". A seguito della riforma introdotta dal D.P.R. 29.1.1979 n. 24,
tale art. 4 è stato così sostituito: "Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del c. c., anche se non organizzate in forma di impresa". Dal collegamento di tale art 4, così come riformulato, con il primo comma dell'art. 1 anzidetto, si evince che la cessione del bene, ai fini dell'applicazione dell'I.V.A., con conseguente diritto di rivalsa, deve essere stata effettuata nell'esercizio dell'impresa, e cioè nell'esercizio di u attività commerciale o agricola, di cui agli artt. 2135 e 2195, svolta per professione abituale, anche se non necessariamente esclusiva.
Poiché il contratto di vendita risaliva al 26.2.1987, giustamente la Corte d'appello ha ritenuto che quest'ultima norma era applicabile nel caso specifico e di conseguenza ha escluso che il bene era stato ceduto dal AD al MP nell'esercizio della propria impresa (avente ad oggetto la produzione di bigiotteria e minuteria metallica), in quanto, in base al contenuto del suddetto contratto di vendita, risultava che ciascuna parte aveva agito non come imprenditore ma come "soggetto privato", e il capannone era stato considerato nella sua individualità senza alcun riferimento all'impresa o all'azienda, neppure menzionate. Inoltre, anche in relazione alla specifica attività svolta dal AD, emergeva che la cessione del bene non era avvenuta nell'esercizio abituale di una delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.. Impropriamente il ricorrente richiama la sentenza di questa Suprema Corte del 2.6.1992 n. 6708, giacché tale decisione riguarda una fattispecie diversa regolata dal citato art. 4 nel testo originario. Invero i requisiti della professionalità ed abitualità dell'esercizio d'impresa, al fine dell'assoggettamento ad I.V.A. delle cessioni di beni a tale esercizio inerenti (in base alla riformulazione dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in virtù dell'art. i del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24), esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale, e, pertanto non sono ravvisabili rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c. (cfr. Cass. 10.5.1996, n. 4407;
11.4.1996 n. 3406; 3.12.1993 n. 12007).
L'accertamento circa la cessione di un bene nell'esercizio professionale abituale d'impresa valutato in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso specifico, da motivazione sufficiente, immune da vizi logici e giuridici.
In base a tali considerazioni, il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio perché l'intimato MP non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 24 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001