Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10430
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Sentenza 30 luglio 2001

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L'assoggettabilità ad IVA della cessione di un immobile anziché all'imposta proporzionale di registro va esclusa nel caso di attività occasionale, posto che, secondo la riformulazione dell'art.4 d.P.R. n. 633 del 1972, in virtù dell'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979, i requisiti di professionalità e di abitualità dell'esercizio dell'impresa richiesti da detta normativa esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale e, pertanto, non sono ravvisabili rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195. L'accertamento circa la cessione di un bene nell'esercizio abituale e professionale dell'impresa ,valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10430
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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