TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 726
TAR
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
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Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990

    L'amministrazione non ha comunicato tempestivamente tutti gli elementi che hanno costituito la base del diniego, impedendo al ricorrente di fornire adeguata difesa e documentazione (es. utile fiscale 2021).

  • Accolto
    Mancanza di un concreto bilanciamento degli interessi e inadeguata istruttoria

    Il bilanciamento tra interesse alla sicurezza pubblica e tutela dei legami familiari è risultato inadeguato, considerando la risalenza di un reato e la riqualificazione di un altro. L'istruttoria non ha considerato elementi documentali rilevanti come l'utile fiscale del 2021.

  • Accolto
    Difetto di motivazione sulla pericolosità sociale e sull'autosufficienza economica

    L'amministrazione non ha motivato adeguatamente la pericolosità sociale in concreto, basandosi su fatti datati e su una riqualificazione del reato di spaccio (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). La valutazione economica si è fermata all'anno 2020, senza considerare i dati successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 726
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 726
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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