Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Prato, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Prato n. Div. P.A.S.I. Cat.A12.2022/Immig. -OMISSIS- del 09 maggio 2022, in forza del quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- presentata in data 06 giugno 2020 per motivi di lavoro autonomo dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato per motivi di lavoro autonomo dalla Questura di Pistoia – Ufficio Immigrazione in data 10 aprile 2018 e con scadenza prevista per il giorno 17 aprile 2020, in data 06 giugno 2020, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In data 16 novembre 2021 la Questura di Prato ha comunicato l’avvio di procedimento amministrativo e, contestualmente, i motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del «… poiché da accertamenti effettuati nella Banca Dati delle FF.PP., Lei risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in esecuzione dell’Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n. -OMISSIS- R.G. APP. – -OMISSIS- RGNR, in data 19/11/2020 per la commissione di reato di cui all’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/1990, ostativo al rilascio del titolo richiesto. In conformità a quanto disposto dall’art. 9 della L. 121/1981, nonché dell’art.3 del D.M. 415/1994, attuativo dell’art. 24 L. 241/1990, questa P.A. non ha facoltà di fornire ulteriori dettagli in merito ai precedenti di polizia a suo carico. [… ]».
In data 26 novembre 2022, ha fatto seguito la presentazione di memorie ed osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
In data 20 giugno 2022 la Questura di Prato ha notificato all’odierno ricorrente, il decreto n. Div. P.A.S.I. Cat.A12.2022/Immig.-OMISSIS-, con il quale ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, valorizzando, in particolare, che:
- « da accertamenti istruttori relativi ai precedenti giudiziari dello straniero risultava che in data 11/01/2022 l’Ufficio di sorveglianza di Firenze, giusta Ordinanza n.-OMISSIS- nel proc. S-OMISSIS-, veniva sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per la residua durata della pena (anni due di reclusione), in virtù della sentenza -OMISSIS-Reg.Gen. emessa in data 28/10/2013 dal Tribunale Ordinario di Firenze divenuta definitiva in data 18/12/2018 n. -OMISSIS-, per la violazione degli artt. 56-629 co. 2 c.p. (reato di estorsione) commessi nell’anno 2013, come da sentenza di patteggiamento in data 19/12/2013 emessa dal GIP presso il Tribunale di Prato, ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno richiesto »;
- « lo straniero risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in esecuzione dell’Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n. -OMISSIS- R.G. APP. – -OMISSIS- RGNR, in data 19/11/2020 per la violazione dell’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/1990 (reato di cessione di stupefacenti), con condanna in primo grado ad anni uno e mesi otto di reclusione, reato ostativo al rinnovo del titolo richiesto »;
- « avendo la p.a. valutato globalmente la situazione familiare dello straniero, avendo preso in esame il disposto del Tribunale di Sorveglianza di Firenze n. S-OMISSIS- datato11/01/2022, secondo cui “in ordine ai riferimenti socio-familiari e logistici rilevanti ai fini dell’applicazione della misura alternativa in atti si riferisce che risulta coniugato con una donna (-OMISSIS- nata in [...] il [...] titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-) da cui ha avuto due figli ancora minorenni, attualmente trasferiti in Cina a causa dell’emergenza epidemiologica nazionale in atto, con cui convive assieme ad un fratello ed ad un amico” (pag.2) »;
- « la p.a. ha operato una valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 ritenendo prevalente la pericolosità sociale in capo allo straniero rispetto alla sussistenza di legami familiari, essendo stato riscontrato da controlli di Polizia di Frontiera che la moglie e il figlio minore abbiano definitivamente abbandonato l’Italia in data 29/10/2020 e non risultano più aver fatto reingresso »;
- « la p.a. ha riscontrato che lo straniero risulta essere titolare di impresa individuale denominata “-OMISSIS-” con partita iva n. -OMISSIS-avente attività di servizio di barbiere e parrucchiere con sede in Via -OMISSIS-, con situazione contabile alla data del 31/12/2020 in perdita fiscale di euro 50.795,91 »;
- « i precedenti penali relativi alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti rientrano nel novero dei reati direttamente ostativi al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno in forza del combinato disposto degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3 del D.Lgs. 286/1998, pertanto conducono in maniera vincolata al rifiuto del permesso di soggiorno, ovvero alla sua revoca o al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso medesimo, anche per effetto di una scelta operata a monte dal legislatore, senza che sia necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né una valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano […] ».
Avverso il provvedimento di diniego lo straniero ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 19 settembre 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente violato l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, avendo posto a fondamento della propria decisione elementi nuovi mai rappresentati nell’ambito della comunicazione di preavviso di rigetto con particolare riguardo sia alla sentenza di condanna emessa in data 28 ottobre 2013 dal Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile in data 18 dicembre 2018, sia all’asserita mancanza dei requisiti reddituali stante la ritenuta sussistenza di una perdita fiscale nell’attività di impresa dell’odierno ricorrente in merito all’anno 2020; lo straniero se fosse stato compulsato, avrebbe potuto dimostrare che a seguito della riapertura della propria attività la situazione contabile dell’impresa, alla data del 31.12.2021, post covid 19, aveva un utile fiscale pari ad euro 15.428,42; e, in ordine alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze in data 28/10/2013, che tale elemento era ben conosciuto dall’Amministrazione procedente già al momento del rilascio del titolo di soggiorno precedente;
2. l’Amministrazione non avrebbe effettuato un concreto bilanciamento degli interessi contrapposti e non avrebbe considerato l’inserimento sociale e la presenza di un nucleo familiare costituito all’interno del Territorio Nazionale, lo straniero essendo sposato e la moglie vive in Italia, unitamente ai figli minori della coppia, i quali al contrario di quanto affermato dall’Amministrazione soggiornano tuttora insieme al ricorrente; l’Amministrazione, poi, non avrebbe tenuto in considerazione le allegazioni di parte effettuate in sede di memoria difensiva presentata ai sensi dell’art 10 bis, l. n. 241 del 1990 e non avrebbe effettuato un’adeguata istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente; il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo.
L’Amministrazione ha sostanzialmente posto a fondamento del diniego sia il profilo della pericolosità sociale dello straniero, sia l’asserita situazione patrimoniale ed economica deficitaria dell’impresa gestita dal ricorrente,
Per quanto concerne la pericolosità sociale del ricorrente, ai sensi dell’art. 4, comma 3, TUI, vigente ratione temporis , non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
L’art. 5, comma 5, TUI, vigente ratione temporis , prevede che « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili… ».
È insegnamento condiviso e diffuso in giurisprudenza quello secondo il quale « Per costante orientamento della Sezione (8 giugno 2021, n. 4373; 4 maggio 2018, n. 2664; 26 febbraio 2016, n. 797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919) le condanne per una delle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 precludono tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero senza la necessità di accertare in concreto la pericolosità sociale dell'interessato. Trattasi di una scelta operata "a monte" dal legislatore, considerato il grave disvalore che viene attribuito ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica. Tale automatismo espulsivo incontra una eccezione allorché ricorrano gli eventuali legami familiari previsti dall'art. 29 t.u. immigrazione con soggetti residenti in Italia, nel qual caso la valutazione comparativa dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari è discrezionale e solo in questo caso viene valutata la durata della presenza in Italia dell'interessato (Cons. St., sez. III, 30 agosto 2022, n. 7582; 24 agosto 2020, n. 5190 e 20 maggio 2019, n. 3227; Corte Cost. n. 202 del 2013)» (Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8374).
D’altronde, nel caso di specie, quanto valorizzato dall’Amministrazione nella motivazione del provvedimento impugnato non è idoneo a giustificare il giudizio di pericolosità nei confronti dello straniero.
Infatti, per un verso, la Questura ha fatto riferimento ad una sentenza di condanna relativa sì ad un reato ostativo – estorsione -, ma risalente addirittura al 2013, anteriore, quindi, al rilascio del titolo di soggiorno per il quale è stato poi chiesto il rinnovo negato con il provvedimento impugnato nel presente giudizio; per altro verso, con riferimento alla indicata ordinanza recante la misura degli arresti domiciliari per la commissione di reato di cui all’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/1990, da un lato, va sottolineato come non venga in rilievo una sentenza di condanna, ma solo un provvedimento giudiziale cautelare, dall’altro lato, il Tribunale di Firenze, con sentenza datata 16 febbraio 2021, ha emesso sentenza di patteggiamento, ma riqualificando il fatto di reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, TUI.
A tal proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2023, ha dichiarato incostituzionale gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
In particolare la Corte ha, in tal caso, sottolineato la necessità che l’Amministrazione provveda a motivare compiutamente e in concreto in ordine alla pericolosità sociale dello straniero, non potendosi fare esclusivamente un mero rinvio alla condanna penale.
Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione non ha argomentato circa la pericolosità in concreto del ricorrente rispetto, da un lato, a fatti ampiamente risalenti (anno 2013), e, dall’altro lato, ad un reato dalla ridotta portata lesiva in ragione della citata riqualificazione.
Ciò rende inadeguata anche la motivazione del provvedimento relativa al bilanciamento degli interessi in gioco, con riguardo alla presenza di un nucleo familiare costituito all’interno del Territorio Nazionale, lo straniero essendo sposato e la moglie vivendo in Italia, unitamente ai figli minori della coppia.
Infatti, rispetto ad un fatto di reato risalente al 2013, da un lato, e ad un altro fatto non sussumibile nell’art. 73 comma 1bis, d.p.r. n. 309 del 1990, ma nell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, il giudizio di bilanciamento operato dall’Amministrazione non risulta né sufficientemente adeguato, né ragionevole.
Da quanto precede, quindi, risulta evidente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Quest’ultimo, poi, risulta viziato per difetto di istruttoria e motivazione anche con riguardo al profilo dell’autosufficienza economica dello straniero.
Premesso che tale circostanza non era stata valorizzata dall’Amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento, la Questura, nel provvedimento di diniego, adottato nel 2022, si è limitato a considerare la situazione contabile dell’anno 2020 (caratterizzato dalla piena emergenza covid-19), senza aver esaminato quella del 2021, prodotta invece in giudizio dal ricorrente.
Da tale ultima documentazione risulta un utile fiscale di Euro 15.428,42, dato questo che, seppur da verificare da parte dell’Amministrazione, dimostra i vizi sopra lamentati.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in conformità a quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
AO NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.