Art. 16. 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 15Articolo 17
Articolo 16 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
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13 aprile 1990
13 aprile 1990
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