Articolo 16 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 aprile 1990
Art. 16. 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990