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Articolo 16 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
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Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 16 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Versione
13 aprile 1990
Art. 16. 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990
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