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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11095 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12837/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12837/2023
Oggi 22 luglio 2025 ad ore 9,30 innanzi alla dott.ssa IA ON, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. Letizia Proietti per parte convenuta l'Avv. Debora Colloca in sostituzione dell'Avv. Giacomo Franzoni ai fini della pratica forense la dottoressa (tess. N. . Parte_1 Num_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Proietti conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 L'Avv. Colloca precisa come da memoria conclusiva. I procuratori discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie conclusive.
il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 17,00, all'esito della camera di consiglio interrotta solo per la trattazione delle altre udienze del ruolo, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico
Il Giudice
IA ON
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa IA ON ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12837/2023 promossa da:
(Cod. Fisc. ) elett.te dom.ta in Roma Viale Liegi n. 1, Parte_2 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Letizia PROIETTI che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
- parte attrice - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato, in Roma, Controparte_1 C.F._2 Via Ulpiano n. 29 presso lo studio dell'Avv. Prof. Luciano Infelisi rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Franzoni del Foro di Vibo Valentia, in virtù di procura speciale in atti.
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22.7.2025: per parte attrice (come da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.)
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi di cui alla premessa dell'atto di citazione, dichiarare dovute dal Dott. Controparte_1
le spese universitarie per l'iscrizione e la retta annuale Università LUISS sino ad ora
[...] sostenute dalla dott.ssa per la figlia e per l'effetto condannarlo alla Pt_2 CP_2 rifusione della somma di euro 5.878,00 pari al 50% oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. IN VIA GRADATA si chiede che l'On.le Giudice adito voglia dichiarare dovute dal Dott.
[...]
le spese universitarie per l'iscrizione e la retta annuale dell'Università Pubblica, CP_1 Sapienza di Roma, che sarebbero state sostenute in caso di iscrizione ad Ateneo Pubblico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
per parte convenuta (come da memoria autorizzata del 18.6.2025)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi meglio esposti in tutti gli atti del presente giudizio: RIGETTARE la domanda formulata da parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto oltre che temeraria e, per l'effetto, condannare, in via equitativa, parte attrice a risarcire il danno provocato al convenuto - costituito, per l'ingiustificata temeraria azione avanzata nei confronti dello stesso ex marito, nella piena consapevolezza di non aver mai acquisito il parere favorevole dello stesso all'iscrizione della figlia all'Università privata UI. Il tutto con vittoria di pagina 2 di 6 spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
Oggetto: Azione di regresso spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 con e che dall'unione, in data 23.02.2004, era nata la figlia di Controparte_1 CP_2 essersi separata consensualmente (decreto di omologa del Tribunale di Roma del 25 giugno 2018), conveniva in giudizio quest'ultimo per ottenerne la condanna al rimborso in via di regresso ed in suo favore di € 5.878,00, pari al 50% delle spese anticipate per l'anno 2022 (€. 11.756,00) per l'iscrizione e la frequenza della Università Privata UI da parte della figlia Il tutto in conformità a quanto CP_2 previsto dalle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Roma e confermate in sede presidenziale nel pendente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. RG 7826/2021) che, richiamato il Protocollo del 2014, stabiliva l'obbligo dei genitori di contribuire in misura paritetica alle spese extra assegno nell'interesse della figlia.
Deduceva altresì che il aveva dato per le vie brevi il suo pacifico assenso all'iscrizione di CP_1 presso diverse università, lasciando alla stessa piena libertà di scelta tra la facoltà di Scienze CP_2 Politiche presso l'Ateneo LUISS e la facoltà di Medicina la Sapienza (dove insegna il dott. CP_1 ovvero presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, aggiungeva che dopo aver prestato il proprio assenso il convenuto si era però rifiutato di partecipare alla spesa dell'università privata, adducendo infondati motivi di diniego.
Si costituiva , il quale impugnava e contestava tutto quanto sopra asserito, Controparte_1 rilevando in particolare l'infondatezza della richiesta e la temerarietà dell'azione palesemente contraria alle disposizioni di legge – alle condizioni di separazioni – ed al protocollo d'intesa approvato dal Tribunale di Roma e richiamato anche dalla stessa parte attrice, negando di avere prestato il consenso che non poteva desumersi – affermava - dalla circostanza che il padre aveva accompagnato la figlia per frequentare un corso di orientamento presso l'Università UI che si sarebbe tenuto nei giorni 12/16 luglio 2021 al costo di € 1.200,00, cui allegava di aver contribuito al 50%.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con le memorie di cui al primo termine parte attrice formulava una domanda subordinata (a. IN VIA GRADATA si chiede che l'On.le Giudice adito voglia dichiarare dovute dal Dott. le spese universitarie per l'iscrizione e la Controparte_1 retta annuale dell'Università Pubblica, Sapienza di Roma, che sarebbero state sostenute in caso di iscrizione ad Ateneo Pubblico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) di cui parte convenuta contestata la ammissibilità anche per difetto di quantificazione della pretesa.
Rigettati i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, infine, perveniva, previa concessione di un termine per memorie autorizzate, all'udienza del 22 luglio 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
A detta udienza, precisate le conclusioni, i procuratori discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed il giudice riservava la decisione all'esito della camera di consiglio. pagina 3 di 6 ****
La domanda è fondata e deve, dunque, essere accolta.
Non vi è dubbio che l'esborso dedotto relativo alla iscrizione e alla frequenza della Università UI da parte della comune figlia rientri tra le spese extra – assegno, sia in ragione della classificazione CP_2 operata dal protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale ed esplicitamente richiamato dal titolo che regola il regime delle spese sia in conformità ai più recenti insegnamenti della Suprema Corte (cfr. Cass. I sez. ordinanza 7169/2024) che qualifica quali spese straordinarie quelle che, per la rilevanza del loro ammontare, non possono considerarsi comprese nell'assegno per il mantenimento ordinario in quanto, se sostenute autonomamente da un genitore, potrebbero violare il principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.
In astratto le spese extra assegno devono essere concordate tra i genitori.
Nel caso in esame, le evidenze documentali danno ragione del fatto che il convenuto avesse in verità prestato il suo consenso posto che non solo è pacifico che lo stesso abbia contribuito al 50% delle spese per il corso di orientamento presso la UI ma che pure, messo al corrente del fatto che la figlia CP_2 avesse brillantemente superato il test di ammissione alla UI, nulla osservava o contestava ma si diceva orgoglioso dei risultati.
Tanto emerge dai messaggi whatsapp intervenuti con la figlia depositati dalla difesa di parte attrice e non contestanti dal convenuto nella loro genuinità e provenienza che, dunque, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà (Cass. Ordinanza n. 1254/2025).
Né può in alcun modo rilevare che la figlia fosse incerta tra le due diverse opzioni, quella per la facoltà di Scienze Politiche e quella per la facoltà di Medicina, incertezza assolutamente legittima (ed, anzi, auspicabile) per una ragazza che si trovi a scegliere il proprio progetto di studi (e di vita); ciò che invece rileva è che il papà fosse comunque (per entrambe le ipotesi) d'accordo, come dimostrano le richiamate circostanze, essendo poco plausibile che ci si determini ad affrontare una spesa di € 1.200,00 per sostenere un corso di orientamento presso la UI se non si intenda, quanto meno, prendere in considerazione l'ipotesi di iscriversi presso la medesima Università (dal 2011 le UI Summer School aiutano gli studenti delle scuole superiori a scegliere su base esperienziale il percorso di studi, interno o esterno alla UI, ad accelerare l'ingresso in UI se lo desiderano e a trascorrere una settimana di vita universitaria all'insegna del divertimento “) tanto meno sarebbe comprensibile la entusiastica reazione del alla comunicazione del superamento del test da parte della figlia se CP_1 non si volesse dar seguito alla ammissione con la successiva iscrizione.
Sotto altro profilo deve, comunque, rammentarsi che in tema di preventiva concertazione delle spese straordinarie la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Quanto alla sostenibilità della spesa, sebbene il convenuto abbia allegato di non poter sostenere l'onere economico per la frequenza dell'università privata, deve escludersi in radice che ciò possa aver costituito un valido motivo di diniego atteso il tenore delle affermazioni del antecedenti CP_1 all'avvio del contenzioso.
Alla figlia che gli chiede “quindi non mi dai i soldi per iscrivermi alla UI?”, lo stesso CP_2 risponde “Non è un problema il pagamento. Ma essere chiamato sempre e solo per pagare. Tua pagina 4 di 6 mamma il 6 ottobre ha detto faccio la festa a e siccome pago io tu non ci verrai”. “Se tua CP_2 mamma anziché mandarmi il messaggio che devo pagare avesse alzato tempo fa la cornetta dicendo
vuole andare all'Università privata dove ci sono dei costi io avrei risposto di si”. CP_2
La rispondenza della spesa all'interesse della ragazza non può porsi in dubbio in ragione del fatto che il percorso formativo presso la UI è stato oggetto di una precisa e consapevole scelta di una ragazza maggiorenne.
Per quanto riguarda la congruità della spesa rispetto alla sua utilità, il ha genericamente CP_1 allegato che la figlia avrebbe ben potuto frequentare la facoltà di Scienze politiche presso Tor Vergata ben collocata nella classifica curata dal Censis depositata in atti.
Ora, per la comparazione delle due opzioni occorre tenere in considerazione la qualità e le caratteristiche del piano di studi offerto dalla università privata rispetto a quella pubblica sulla base delle aspirazioni, delle caratteristiche e degli interessi del figlio;
grava pertanto sul genitore che oppone il proprio rifiuto l'onere di provare la equiparazione dei due piani formativi, quello pubblico, meno oneroso e quello privato più dispendioso e quindi l'onere di giustificare la legittimità del proprio dissenso.
Ne deriva l'inadeguatezza, ai fini della prova della incongruità della spesa, del mero deposito di una classifica Censis che se può confortare sulla buona fama di una università, nulla dice, ovviamente, in termini comparativi rispetto ad un ateneo privato oggetto di una ragionata ed esplicita scelta della figlia.
La verità è che il parametro della congruità della spesa rispetto all'interesse del figlio, quando si tratti di un figlio maggiorenne che consapevolmente sceglie la propria strada e che ha diritto a vedere rispettate le proprie ispirazioni ed attitudini finisce per non poter prescindere da tale ultimo parametro, ovviamente laddove vi siano adeguate condizioni economiche la cui sussistenza nel caso in esame, è stata dichiarata dallo stesso che manifesta più un disappunto sulle modalità di richiesta di CP_1 contribuzione che un vero e proprio ragionato dissenso (“Se tua mamma anziché mandarmi il messaggio che devo pagare avesse alzato tempo fa la cornetta dicendo vuole andare CP_2 all'Università privata dove ci sono dei costi io avrei risposto di si”).
La domanda è, dunque, fondata e deve essere accolta.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
L'esito del giudizio esclude la condanna per lite temeraria formulata da parte convenuta.
Per quanto riguarda le espressioni offensive e sconvenienti di cui parte convenuta chiede la cancellazione, le stesse non hanno, a parere di questo giudice, potenzialità offensiva, rientrando nella normale dialettica processuale e conservano in ogni caso attinenza con l'oggetto del decidere non risultando avulse dalla controversia, ciò che ne esclude la cancellazione come pure la tutela risarcitoria (Cass. civ. n. 14552/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo non considerate quelle per la fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda, condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._2
, (Cod. Fisc. ) dell'importo di € 5.878,00 oltre interessi Parte_2 C.F._1 nella misura di legge dalla domanda al saldo. pagina 5 di 6 Rigetta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta. Condanna (C.F. ) alla refusione in favore di Controparte_1 C.F._2
, (Cod. Fisc. ) delle spese di lite che liquida in € 1.700 per Parte_2 C.F._1 compensi oltre iva, cap e rimb. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e provvedendo al deposito telematico.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice
IA ON
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12837/2023
Oggi 22 luglio 2025 ad ore 9,30 innanzi alla dott.ssa IA ON, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. Letizia Proietti per parte convenuta l'Avv. Debora Colloca in sostituzione dell'Avv. Giacomo Franzoni ai fini della pratica forense la dottoressa (tess. N. . Parte_1 Num_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Proietti conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 L'Avv. Colloca precisa come da memoria conclusiva. I procuratori discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie conclusive.
il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 17,00, all'esito della camera di consiglio interrotta solo per la trattazione delle altre udienze del ruolo, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico
Il Giudice
IA ON
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa IA ON ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12837/2023 promossa da:
(Cod. Fisc. ) elett.te dom.ta in Roma Viale Liegi n. 1, Parte_2 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Letizia PROIETTI che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
- parte attrice - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato, in Roma, Controparte_1 C.F._2 Via Ulpiano n. 29 presso lo studio dell'Avv. Prof. Luciano Infelisi rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Franzoni del Foro di Vibo Valentia, in virtù di procura speciale in atti.
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22.7.2025: per parte attrice (come da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.)
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi di cui alla premessa dell'atto di citazione, dichiarare dovute dal Dott. Controparte_1
le spese universitarie per l'iscrizione e la retta annuale Università LUISS sino ad ora
[...] sostenute dalla dott.ssa per la figlia e per l'effetto condannarlo alla Pt_2 CP_2 rifusione della somma di euro 5.878,00 pari al 50% oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. IN VIA GRADATA si chiede che l'On.le Giudice adito voglia dichiarare dovute dal Dott.
[...]
le spese universitarie per l'iscrizione e la retta annuale dell'Università Pubblica, CP_1 Sapienza di Roma, che sarebbero state sostenute in caso di iscrizione ad Ateneo Pubblico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
per parte convenuta (come da memoria autorizzata del 18.6.2025)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi meglio esposti in tutti gli atti del presente giudizio: RIGETTARE la domanda formulata da parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto oltre che temeraria e, per l'effetto, condannare, in via equitativa, parte attrice a risarcire il danno provocato al convenuto - costituito, per l'ingiustificata temeraria azione avanzata nei confronti dello stesso ex marito, nella piena consapevolezza di non aver mai acquisito il parere favorevole dello stesso all'iscrizione della figlia all'Università privata UI. Il tutto con vittoria di pagina 2 di 6 spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
Oggetto: Azione di regresso spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 con e che dall'unione, in data 23.02.2004, era nata la figlia di Controparte_1 CP_2 essersi separata consensualmente (decreto di omologa del Tribunale di Roma del 25 giugno 2018), conveniva in giudizio quest'ultimo per ottenerne la condanna al rimborso in via di regresso ed in suo favore di € 5.878,00, pari al 50% delle spese anticipate per l'anno 2022 (€. 11.756,00) per l'iscrizione e la frequenza della Università Privata UI da parte della figlia Il tutto in conformità a quanto CP_2 previsto dalle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Roma e confermate in sede presidenziale nel pendente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. RG 7826/2021) che, richiamato il Protocollo del 2014, stabiliva l'obbligo dei genitori di contribuire in misura paritetica alle spese extra assegno nell'interesse della figlia.
Deduceva altresì che il aveva dato per le vie brevi il suo pacifico assenso all'iscrizione di CP_1 presso diverse università, lasciando alla stessa piena libertà di scelta tra la facoltà di Scienze CP_2 Politiche presso l'Ateneo LUISS e la facoltà di Medicina la Sapienza (dove insegna il dott. CP_1 ovvero presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, aggiungeva che dopo aver prestato il proprio assenso il convenuto si era però rifiutato di partecipare alla spesa dell'università privata, adducendo infondati motivi di diniego.
Si costituiva , il quale impugnava e contestava tutto quanto sopra asserito, Controparte_1 rilevando in particolare l'infondatezza della richiesta e la temerarietà dell'azione palesemente contraria alle disposizioni di legge – alle condizioni di separazioni – ed al protocollo d'intesa approvato dal Tribunale di Roma e richiamato anche dalla stessa parte attrice, negando di avere prestato il consenso che non poteva desumersi – affermava - dalla circostanza che il padre aveva accompagnato la figlia per frequentare un corso di orientamento presso l'Università UI che si sarebbe tenuto nei giorni 12/16 luglio 2021 al costo di € 1.200,00, cui allegava di aver contribuito al 50%.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con le memorie di cui al primo termine parte attrice formulava una domanda subordinata (a. IN VIA GRADATA si chiede che l'On.le Giudice adito voglia dichiarare dovute dal Dott. le spese universitarie per l'iscrizione e la Controparte_1 retta annuale dell'Università Pubblica, Sapienza di Roma, che sarebbero state sostenute in caso di iscrizione ad Ateneo Pubblico, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) di cui parte convenuta contestata la ammissibilità anche per difetto di quantificazione della pretesa.
Rigettati i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, infine, perveniva, previa concessione di un termine per memorie autorizzate, all'udienza del 22 luglio 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
A detta udienza, precisate le conclusioni, i procuratori discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed il giudice riservava la decisione all'esito della camera di consiglio. pagina 3 di 6 ****
La domanda è fondata e deve, dunque, essere accolta.
Non vi è dubbio che l'esborso dedotto relativo alla iscrizione e alla frequenza della Università UI da parte della comune figlia rientri tra le spese extra – assegno, sia in ragione della classificazione CP_2 operata dal protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale ed esplicitamente richiamato dal titolo che regola il regime delle spese sia in conformità ai più recenti insegnamenti della Suprema Corte (cfr. Cass. I sez. ordinanza 7169/2024) che qualifica quali spese straordinarie quelle che, per la rilevanza del loro ammontare, non possono considerarsi comprese nell'assegno per il mantenimento ordinario in quanto, se sostenute autonomamente da un genitore, potrebbero violare il principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.
In astratto le spese extra assegno devono essere concordate tra i genitori.
Nel caso in esame, le evidenze documentali danno ragione del fatto che il convenuto avesse in verità prestato il suo consenso posto che non solo è pacifico che lo stesso abbia contribuito al 50% delle spese per il corso di orientamento presso la UI ma che pure, messo al corrente del fatto che la figlia CP_2 avesse brillantemente superato il test di ammissione alla UI, nulla osservava o contestava ma si diceva orgoglioso dei risultati.
Tanto emerge dai messaggi whatsapp intervenuti con la figlia depositati dalla difesa di parte attrice e non contestanti dal convenuto nella loro genuinità e provenienza che, dunque, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà (Cass. Ordinanza n. 1254/2025).
Né può in alcun modo rilevare che la figlia fosse incerta tra le due diverse opzioni, quella per la facoltà di Scienze Politiche e quella per la facoltà di Medicina, incertezza assolutamente legittima (ed, anzi, auspicabile) per una ragazza che si trovi a scegliere il proprio progetto di studi (e di vita); ciò che invece rileva è che il papà fosse comunque (per entrambe le ipotesi) d'accordo, come dimostrano le richiamate circostanze, essendo poco plausibile che ci si determini ad affrontare una spesa di € 1.200,00 per sostenere un corso di orientamento presso la UI se non si intenda, quanto meno, prendere in considerazione l'ipotesi di iscriversi presso la medesima Università (dal 2011 le UI Summer School aiutano gli studenti delle scuole superiori a scegliere su base esperienziale il percorso di studi, interno o esterno alla UI, ad accelerare l'ingresso in UI se lo desiderano e a trascorrere una settimana di vita universitaria all'insegna del divertimento “) tanto meno sarebbe comprensibile la entusiastica reazione del alla comunicazione del superamento del test da parte della figlia se CP_1 non si volesse dar seguito alla ammissione con la successiva iscrizione.
Sotto altro profilo deve, comunque, rammentarsi che in tema di preventiva concertazione delle spese straordinarie la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Quanto alla sostenibilità della spesa, sebbene il convenuto abbia allegato di non poter sostenere l'onere economico per la frequenza dell'università privata, deve escludersi in radice che ciò possa aver costituito un valido motivo di diniego atteso il tenore delle affermazioni del antecedenti CP_1 all'avvio del contenzioso.
Alla figlia che gli chiede “quindi non mi dai i soldi per iscrivermi alla UI?”, lo stesso CP_2 risponde “Non è un problema il pagamento. Ma essere chiamato sempre e solo per pagare. Tua pagina 4 di 6 mamma il 6 ottobre ha detto faccio la festa a e siccome pago io tu non ci verrai”. “Se tua CP_2 mamma anziché mandarmi il messaggio che devo pagare avesse alzato tempo fa la cornetta dicendo
vuole andare all'Università privata dove ci sono dei costi io avrei risposto di si”. CP_2
La rispondenza della spesa all'interesse della ragazza non può porsi in dubbio in ragione del fatto che il percorso formativo presso la UI è stato oggetto di una precisa e consapevole scelta di una ragazza maggiorenne.
Per quanto riguarda la congruità della spesa rispetto alla sua utilità, il ha genericamente CP_1 allegato che la figlia avrebbe ben potuto frequentare la facoltà di Scienze politiche presso Tor Vergata ben collocata nella classifica curata dal Censis depositata in atti.
Ora, per la comparazione delle due opzioni occorre tenere in considerazione la qualità e le caratteristiche del piano di studi offerto dalla università privata rispetto a quella pubblica sulla base delle aspirazioni, delle caratteristiche e degli interessi del figlio;
grava pertanto sul genitore che oppone il proprio rifiuto l'onere di provare la equiparazione dei due piani formativi, quello pubblico, meno oneroso e quello privato più dispendioso e quindi l'onere di giustificare la legittimità del proprio dissenso.
Ne deriva l'inadeguatezza, ai fini della prova della incongruità della spesa, del mero deposito di una classifica Censis che se può confortare sulla buona fama di una università, nulla dice, ovviamente, in termini comparativi rispetto ad un ateneo privato oggetto di una ragionata ed esplicita scelta della figlia.
La verità è che il parametro della congruità della spesa rispetto all'interesse del figlio, quando si tratti di un figlio maggiorenne che consapevolmente sceglie la propria strada e che ha diritto a vedere rispettate le proprie ispirazioni ed attitudini finisce per non poter prescindere da tale ultimo parametro, ovviamente laddove vi siano adeguate condizioni economiche la cui sussistenza nel caso in esame, è stata dichiarata dallo stesso che manifesta più un disappunto sulle modalità di richiesta di CP_1 contribuzione che un vero e proprio ragionato dissenso (“Se tua mamma anziché mandarmi il messaggio che devo pagare avesse alzato tempo fa la cornetta dicendo vuole andare CP_2 all'Università privata dove ci sono dei costi io avrei risposto di si”).
La domanda è, dunque, fondata e deve essere accolta.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
L'esito del giudizio esclude la condanna per lite temeraria formulata da parte convenuta.
Per quanto riguarda le espressioni offensive e sconvenienti di cui parte convenuta chiede la cancellazione, le stesse non hanno, a parere di questo giudice, potenzialità offensiva, rientrando nella normale dialettica processuale e conservano in ogni caso attinenza con l'oggetto del decidere non risultando avulse dalla controversia, ciò che ne esclude la cancellazione come pure la tutela risarcitoria (Cass. civ. n. 14552/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo non considerate quelle per la fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda, condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 C.F._2
, (Cod. Fisc. ) dell'importo di € 5.878,00 oltre interessi Parte_2 C.F._1 nella misura di legge dalla domanda al saldo. pagina 5 di 6 Rigetta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta. Condanna (C.F. ) alla refusione in favore di Controparte_1 C.F._2
, (Cod. Fisc. ) delle spese di lite che liquida in € 1.700 per Parte_2 C.F._1 compensi oltre iva, cap e rimb. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e provvedendo al deposito telematico.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice
IA ON
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