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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3061/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3061/2025, promossa con ricorso depositato il 24/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato in Rionero in Vulture (PZ) il 24/03/1956
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Laura Marzetta
e
2) CP_1
Nata in Saronno (VA) il 17/09/1961
Cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesco Morano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ispra (VA) il 10 dicembre 1983
(anno 1983 atto n. 12 parte II serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
nato in [...] il [...]; Persona_1
1 nato in [...] il [...], maggiorenni, economicamente indipendenti. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
*Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Ispra, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000;
Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI
CONCLUSIONI
Relative alla Separazione
1)I coniugi vivranno separati di letto, mensa, abitazione, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di comproprietà dei ricorrenti, viene assegnata in godimento alla SI.ra con tutti gli arredi ivi contenuti;
CP_1
3) I contributi a conte capitale a copertura dei costi di investimento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico insistente sulla casa coniugale versati direttamente da GSE
(Gestore dei Servizi Economici) verranno incamerati esclusivamente dalla SI.ra ; CP_1
4) L'autovettura modello Mitsubishi ASX targata EH847WF, intestata alla SI.ra , ma CP_1
in uso al marito, verrà assegnata al medesimo. Il trapasso di proprietà in favore del SI. Pt_1
dovrà avvenire entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed il costo relativo sarà a carico del SI. . Pt_1
5)I coniugi si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
6) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. in data 25.7.2025.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data il 10/12/1983 in Ispra con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ispra (anno 1983 atto n. 12 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s
3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3061/2025, promossa con ricorso depositato il 24/07/2025 da:
1) Parte_1
Nato in Rionero in Vulture (PZ) il 24/03/1956
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Laura Marzetta
e
2) CP_1
Nata in Saronno (VA) il 17/09/1961
Cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesco Morano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ispra (VA) il 10 dicembre 1983
(anno 1983 atto n. 12 parte II serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
nato in [...] il [...]; Persona_1
1 nato in [...] il [...], maggiorenni, economicamente indipendenti. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
*Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Ispra, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000;
Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE LE SEGUENTI
CONCLUSIONI
Relative alla Separazione
1)I coniugi vivranno separati di letto, mensa, abitazione, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di comproprietà dei ricorrenti, viene assegnata in godimento alla SI.ra con tutti gli arredi ivi contenuti;
CP_1
3) I contributi a conte capitale a copertura dei costi di investimento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico insistente sulla casa coniugale versati direttamente da GSE
(Gestore dei Servizi Economici) verranno incamerati esclusivamente dalla SI.ra ; CP_1
4) L'autovettura modello Mitsubishi ASX targata EH847WF, intestata alla SI.ra , ma CP_1
in uso al marito, verrà assegnata al medesimo. Il trapasso di proprietà in favore del SI. Pt_1
dovrà avvenire entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed il costo relativo sarà a carico del SI. . Pt_1
5)I coniugi si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
6) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. in data 25.7.2025.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data il 10/12/1983 in Ispra con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ispra (anno 1983 atto n. 12 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s
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