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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2024, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2691/2022 R.G. promossa da:
con sede legale in Torino, Via Giolitti 15, Codice Fiscale , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Corso Francia n. 25, Torino
- appellante-
contro
C.F. , nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Fieramosca e dall'avv. Gaetano Di Fluri del foro di Salerno presso cui è elettivamente domiciliata
-appellato-
Conclusioni per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2865/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Torino e pubblicata il 15 novembre 2021, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti di per Parte_1
l'effetto, condannare alla restituzione delle somme versate da a titolo di capitale, Parte_1
interessi e spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. “;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.07.2013, la sig.ra ha concluso il contratto di mutuo contro Controparte_1
delegazione pagamento n. 22.903 (doc. 1 fasc. primo grado) per euro 34.200,00 da rimborsare in 120 rate da € 285,00 pagando anticipatamente le seguenti somme:
- € 3.010,66 a titolo di commissioni finanziarie;
- € 907,10 a titolo di commissioni di intermediazione;
- € 820,80 a titolo di commissioni rete esterna;
1 In data 31.01.2018, l'attrice ha estinto anticipatamente il finanziamento predetto ed ha richiesto alla CP_2 in virtù di 72 rate residue, la somma complessiva di € 1.920,92 (tenuto conto di quanto già rimborsato con il conto estintivo) per i seguenti importi non maturati e non goduti:
• € 866,40 (€ 3.010,66/120x72- € 940,00 a titolo di storno commissioni finanziarie) a titolo di commissioni finanziarie;
• € 189,12 (€ 907,10/120x72 - € 355,14 a titolo di storno commissione finanziarie) a titolo di commissioni di intermediazione;
• € 344,88(€ 820,80/120x72- € 147,60 a titolo di storno oneri come da conteggio estintivo) a titolo di commissioni rete esterna;
La somma di € 1.920,92 è stata calcolata da parte attrice in applicazione del cd. metodo pro-rata temporis ovverosia dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per commissioni accessorie e contrattuali, per la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando il risultato per il periodo non goduto, nel caso in esame
72 rate. La non ha proceduto alla liquidazione di tale importo, pertanto, la sig.ra ha fatto CP_2 CP_1
ricorso al Giudice di Pace di Torino affinché la sua pretesa venisse soddisfatta il quale, in accoglimento delle richieste attoree, ha condannato la banca al pagamento della somma richiesta con sent. n. 2865/2022.
In data 8.2.2022, la ha appellato la sentenza predetta, per i seguenti motivi: Parte_1
1) la sentenza ha interpretato l'art. 125 sexies TUB sulla base della sentenza c.d. EX della Corte di
Giustizia UE (CGUE, causa C-383/18, 11 settembre 2019) anziché far luogo all'applicazione della novella legislativa di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con legge 23 luglio 2021, n.
106, che ne avrebbe sostanzialmente escluso l'efficacia per i contratti estinti prima del 25.07.2022;
2) la sentenza ha interpretato le Disposizioni di Trasparenza emesse da e richiamate all'art. CP_3
11 comma 2 d.l. 73/2021 in conformità al diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla sentenza
EX, e ha conseguentemente affermato il principio della rimborsabilità dei costi upfront, anziché dichiararli irripetibili, sulla scorta della distinzione tra costi sostenuti per l'accesso al contratto (upfront) e per l'esecuzione (recurring);
3) la sentenza non ha specificamente preso posizione sulla validità delle clausole contrattuali, le quali indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione degli oneri contrattuali tra upfront e recurring e l'esclusiva rimborsabilità di quelli c.d. recurring.
L'appellata s'è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata rimessa in decisione senza attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che in conclusionale l'appellante ha introdotto due temi di indagine nuovi, riguardanti: 1) la carenza di legittimazione passiva della banca finanziatrice rispetto alla provvigione da essa trattenuta per essere versata all'agente in attività finanziaria, 2) la riduzione dei
2 costi upfront non maturati, secondo il metodo della c.d. curva degli interessi, anziché secondo il metodo pro rata temporis, applicato dalla sentenza appellata e non specificamente contestato come motivo di appello.
Sul punto non v'è luogo a pronunciare visto che detti temi non formano oggetto dei motivi di appello e nemmeno delle conclusioni precisate all'udienza del 5.3.2024, le quali rinviano all'atto di appello.
Nel merito l'appello deve respingersi.
Anticipando i passaggi della motivazione deve dirsi che: 1) al contratto all'odierno esame deve applicarsi (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; 2) altresì è un punto acquisito, anche per il tramite della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11-octies comma 2, nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ” (Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 CP_3
della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza EX, e mediatamente degli artt. 11 e 117
Cost., che la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”; 3) il punto centrale della sentenza è CP_4
che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze (commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es. l'ammontare del prestito);
4) la ratio decidendi della sentenza è che il finanziatore ha un ampio margine di manovra CP_4 nella predisposizione dell'offerta e non deve essergli lasciata la chance di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
5) anche se il finanziatore non abusa del suo “margine di manovra”, la semplice presenza di oneri per l'accesso al contratto, compresi ex ante nel “costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG, ma irriducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta, da un lato, un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, dall'altro, una indiretta penalizzazione del
3 consumatore, non prevista nella dir. 2008/48, per la scelta di estinguere anticipatamente il contratto;
6) per questo motivo sostanziale, la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); 7) le disposizioni sulla trasparenza emanate da , CP_3 anche ai sensi dell'art. 6bis d.p.r. 180/50 (introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza EX, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”; 8) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un mediatore creditizio (o altra consimile figura); la pretesa di distinguere tali commissioni dalla generalità dei costi è, peraltro, artificiosa, visto che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione;
9) il precedente della Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal
“margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata.
1. Secondo l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante
4 durata del contratto”.
La seconda direttiva è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato in parte qua il TUB, dove il diritto del consumatore a estinguere anticipatamente il contratto è disciplinato dall'art. 125-sexies (comma 1), che al tempo di conclusione del contratto all'odierno esame era formulato in termini quasi identici all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
A seguito della nota sentenza EX, l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in legge
23 luglio 2021 n. 106) ha recepito il principio espresso dalla sentenza – la riduzione del costo totale del credito in funzione dell'anticipato rimborso del capitale –, limitandone però l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25.7.2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante, corrente nel diritto applicato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
In particolare, secondo il comma 2 dell'art. 11-octies “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma l'inciso che CP_3 rinvia alle “norme secondarie ecc.” è caduto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale
22.12.2022 n. 263, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, “sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, [..] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” (§ 14.2).
2. Lo stato del diritto applicato, prima della sentenza EX, che l'art. 11-octies comma 2 ha inutilmente cercato di preservare a tutela dell'affidamento degli intermediari, è compendiato nella normativa secondaria di , nei successivi orientamenti di vigilanza, nella CP_3
Contr giurisprudenza, prevalentemente dell'
A partire dalle “Disposizioni di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, e in particolare dalla revisione del 9 febbraio
2011, ha dato disposizioni affinché “nei contratti di credito con cessione del quinto CP_3
dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono
5 l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (Sezione VII, Credito ai consumatori, § 5.2.1, in nota). Una previsione analoga si legge in Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2 in nota.
“L'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata” implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili, perché relativi ad attività anteriori alla sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma di cui non sussistono le condizioni per lo sgravio, perché già maturati alla data del rimborso anticipato.
La medesima interpretazione può darsi del successivo art. 6bis d.p.r. 180/5 (aggiunto dall'art. 31 comma 1 d.lgs. 19.9.2012 n. 169) che delega a definire “disposizioni per favorire la CP_3
trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” (comma 3). Tali disposizioni hanno la funzione, tra l'altro, di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett. b).
L'interpretazione di può essere ricostruita in questi termini. Oggetto del diritto alla CP_3 riduzione sono interessi e costi non ancora “maturati” alla data dell'estinzione anticipata. Gli interessi sono “dovuti” dal tempo della maturazione o scadenza, come frutti del capitale concesso in godimento e cessano di prodursi con il rimborso anticipato. Gli altri oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un'attività propria del finanziatore e “maturano”, sono “dovuti” con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa ecc.).
Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata. Per contro, gli oneri di accesso al contratto (c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potrebbero mai essere rimborsati.
L'irripetibilità dei costi upfront manifesta razionalità economica, in quanto esistano costi fissi di accesso al contratto (ad es. spese di istruttoria, costituzione di garanzie, perizie di stima) o costi che
6 dipendano dall'ammontare del credito concesso (ad es. provvigione del mediatore creditizio o agente), anziché dalla durata. Esiste anche una certa coerenza tra l'irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite e il principio civilistico che l'estinzione anticipata di un contratto, per scelta di una parte, non dovrebbe pregiudicare i diritti anteriormente acquisiti (arg. ex art. 1373
c.c.). Nondimeno, come si vedrà infra, non è questa la razionalità economica e giuridica sottesa alla dir. 2008/48 ed espressa nella sentenza EX.
Nel diritto applicato ante EX, il principio di irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite ha trovato un duplice temperamento, nel dovere del finanziatore di fornire al cliente un'informazione precontrattuale e contrattuale “trasparente” e di comportarsi secondo correttezza, col correlativo divieto di pratiche opache o scorrette, in violazione degli obblighi di trasparenza ed elusive del diritto alla riduzione del costo del credito.
Infatti, la linearità della distinzione tra oneri upfront e recurring non ha impedito agli intermediari prassi commerciali scorrette, stigmatizzate negli orientamenti di vigilanza di , quali il CP_3
caricamento in misura rilevante della quota delle commissioni upfront, una ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportata da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzata da uno sbilanciamento nei confronti della prima, la distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute al finanziatore e componenti di costo dovute alla rete distributiva, la duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività, l'ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, con conseguente ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di rimborso anticipato del capitale.
Peraltro, pur avvedendosi delle chance di abuso concesse agli intermediari, di caricare “il piatto” delle commissioni upfront e presentarle al consumatore come irripetibili, e promuovendo come buona pratica di mercato schemi di offerta che incorporano nel tasso annuo nominale la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (c.d. tutto
TAN), poiché ciò riduce la quota degli oneri irripetibili ed evita l'innalzamento dei costi per il caso di rimborso anticipato, ha continuato a muoversi all'interno della divisione tra oneri CP_3
upfront e recurring, senza negarne mai la validità in linea di principio.
Lo stato consolidato della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza EX della Corte di Giustizia dell'Unione europea (dell'11 settembre 2019, C-383/18) era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo, la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in data 11 dicembre 2019 n. 26525, dove riemergono alcune delle prassi scorrette censurate dalla AN di : “1) “nella CP_3
7 formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
3. La sentenza EX ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, di cui il giudice polacco remittente ha offerto due interpretazioni. La prima considera soggetti a riduzione i costi “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l'ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [..] dal momento che l'ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”. Nella seconda, la «restante durata del contratto» non è un criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma riguarda le modalità di calcolo della riduzione, che deve essere proporzionale alla residua durata.
Oltre a queste due interpretazioni, l'Avvocato generale ha preso in esame nelle sue conclusioni
(punto 45-46) anche una terza interpretazione, considerando “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure “non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.
La Corte di Giustizia ha elegantemente tralasciato come inconcludente “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, che restituirebbe risultati equivoci, per dare preminenza ad argomenti teleologici e orientati alle conseguenze.
In particolare, l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_1 Persona_2
8 EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29).
“Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. CP_4
16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront
– come già aveva osservato negli orientamenti di vigilanza (§ 2). CP_3
I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò
“comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32).
Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33)
e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto, avendo respinto con questi argomenti la prima e la terza interpretazione, la Corte di
Giustizia ha accolto la seconda, negando valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4. Forse inavvertitamente, la Corte di Giustizia ha indebolito la forza dei propri argomenti, introducendo una premessa forse vera, ma non indispensabile, ossia la propensione del finanziatore
9 ad abusare del proprio margine di manovra in danno del cliente, per giustificare la conclusione attinta.
Primo. L'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 offre all'interprete un elemento centrale a cui affidare la scelta tra le due interpretazioni e che orienta con sicurezza la scelta verso l'inclusione di tutti gli oneri, anche indipendenti dalla durata, nel perimetro dei costi riducibili. Tale elemento è il “costo totale del credito”, riguardo al quale la stessa sentenza EX (punto 23) ha osservato che la definizione
(art. 3 lett. g) dir. 2008/48) non contiene “alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”. Pertanto, non dovrebbe essere consentita distinzione alcuna tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, non soltanto con riguardo all'informativa contrattuale, ma anche con riguardo all'evenienza, possibile “in ogni momento”, dell'estinzione anticipata.
Su questa premessa, le esemplificazioni di cui ai punti 31-33 della motivazione conservano bensì valore, perché comprovano la giustezza della scelta, ma non sono una premessa indispensabile. Nel medesimo senso anche Corte cost. 263/2022, secondo cui “in tanto si giustifica tale richiamo [al costo totale del credito], in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” (§ 12.3.2).
Secondo. Nel caso di rimborso anticipato del capitale, appare naturale adeguare il contratto alla minore durata effettiva, senza che il consumatore sia premiato o penalizzato, fermo il diritto del finanziatore a pretendere l'equo indennizzo “per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, ove applicabile (art. 16 par. 2 ss. dir. 2008/48).
Ora, la penalizzazione del consumatore in caso di rimborso anticipato non dipende da uno specifico abuso del finanziatore nella presentazione dei costi – punto su cui insiste –, ma dalla pura e CP_4
semplice presenza di oneri che (thema disputandum) non sono sottoposti a riduzione, poiché ciò comporta inevitabilmente l'aumento del costo del credito, visto che la stessa somma di denaro, che le parti hanno pattuito per la durata originaria, viene mantenuta ferma su un intervallo di tempo inferiore. Ad es.
1.000 euro spalmati in modo uniforme su dieci anni equivalgono a 100 euro per anno, su otto anni a 125 euro per anno, su quattro anni a 250 euro per anno e a un peso (teorico) di
2.000 euro per anno se il contratto viene estinto anticipatamente dopo soli sei mesi. A parità di capitale, il peso dell'onere cresce in proporzione, man mano che la durata si accorcia.
Anche se il finanziatore presenta al consumatore costi effettivi e in modo trasparente e corretto, il costo del credito aumenta: e ciò per il solo fatto che alcuni oneri compresi ex ante nel costo totale del credito e nella rappresentazione percentuale su base annua del TAEG, che è “fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel
10 contratto di credito” (art. 19 par. 3 dir. 2008/48), non possono essere ridotti e adeguati ex post alla minore durata effettiva del contratto.
La maggior onerosità del credito, legata alla pretesa irripetibilità degli oneri upfront, non può giustificarsi in quanto conseguenza volontariamente accettata dal consumatore, con il rimborso anticipato del capitale, poiché tale interpretazione contraddice la ratio della norma.
La dir. 2008/48 concede, infatti, al consumatore il diritto di rimborsare il capitale anticipatamente
“in qualsiasi momento”, per consentirgli di adeguare l'esposizione debitoria alle proprie possibilità, rinegoziare il finanziamento cogliendo eventuali ribassi dei tassi ecc., senza altro onere che l'obbligo (peraltro eventuale) di indennizzo. Oneri aggiuntivi non possono essere evidentemente introdotti dall'interprete e tale appare l'aumento del costo del credito ingenerato dall'irripetibilità degli oneri upfront, che si presenta ex ante come un disincentivo all'uso “in qualsiasi momento” del diritto di estinzione anticipata e a posteriori come un'indiretta penalizzazione del consumatore per l'esercizio di tale diritto.
In conclusione. La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (§ 12.1.).
5. L'art. 6bis del d.p.r. 180/50, rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, prevede al comma 3 il potere di di definire, ai sensi del TUB, CP_3
“disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione”. In particolare, interessa in questa sede la lettera b), che riguarda le disposizioni volte a
“b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma non è stata toccata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 11-
11 octies, comma 2 del d.l. 73/2021. La Corte costituzionale s'è nondimeno pronunciata sulle disposizioni sulla trasparenza di , osservando che esse “avallano l'interpretazione del CP_3
precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili [..] a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri” ed evidenziando la funzione del rinvio recettizio a tali disposizioni, contenuto nell'art. 11-octies, comma 2 del d.l.
25.5.2021 n. 73, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo”
e rende “univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza EX e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (§ 12.1.).
Per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021, limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ”, di modo che l'art. 125 sexies CP_3 comma 1 TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”. Incidentalmente, la Corte osserva che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125- sexies, comma 1” (sub § 14).
È evidente che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, esse non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”.
6. La sentenza Unicredit Bank of Austria riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola
12 con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza EX, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto
27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza Unicredit Bank of Austria non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la
13 valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed CP_4 effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 (punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza Unicredit Bank of Austria ha distinto il regime applicabile alle due
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza EX.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità
14 alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n.
2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza
EX in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da Unicredit Bank of Austria, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
7. In conclusione, al caso di specie deve applicarsi l'art. 125-sexies TUB, interpretato in conformità al corrispondente art. 16 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza EX, con conseguente diritto del consumatore, che ha rimborsato anticipatamente il capitale, alla restituzione delle quote di oneri upfront (“commissioni di istruttoria” e “provvigioni all'intermediario del credito”) anticipate al momento della conclusione del contratto, ma non ancora maturate.
La sentenza ha liquidato le provvigioni non maturate nella somma di € 1.920,92. Come anticipato, la liquidazione non è oggetto di uno specifico motivo di appello, con riguardo né al metodo, né al calcolo.
Le spese di appello seguono la soccombenza. La causa è iniziata infatti in pendenza della questione di legittimità costituzionale sull'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021 e quindi in una situazione di incertezza normativa che di per sé avrebbe giustificato l'impugnazione. Tuttavia, dopo l'accoglimento della questione di legittimità, l'appellante ha insistito nell'impugnazione, sviluppando nuovi argomenti di diritto (ad es. il precedente della CGUE di Unicredit Austria citato sub § 6) all'interno dei motivi di appello.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Torino, 7 giugno 2024
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2691/2022 R.G. promossa da:
con sede legale in Torino, Via Giolitti 15, Codice Fiscale , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Corso Francia n. 25, Torino
- appellante-
contro
C.F. , nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Fieramosca e dall'avv. Gaetano Di Fluri del foro di Salerno presso cui è elettivamente domiciliata
-appellato-
Conclusioni per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2865/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Torino e pubblicata il 15 novembre 2021, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti di per Parte_1
l'effetto, condannare alla restituzione delle somme versate da a titolo di capitale, Parte_1
interessi e spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. “;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.07.2013, la sig.ra ha concluso il contratto di mutuo contro Controparte_1
delegazione pagamento n. 22.903 (doc. 1 fasc. primo grado) per euro 34.200,00 da rimborsare in 120 rate da € 285,00 pagando anticipatamente le seguenti somme:
- € 3.010,66 a titolo di commissioni finanziarie;
- € 907,10 a titolo di commissioni di intermediazione;
- € 820,80 a titolo di commissioni rete esterna;
1 In data 31.01.2018, l'attrice ha estinto anticipatamente il finanziamento predetto ed ha richiesto alla CP_2 in virtù di 72 rate residue, la somma complessiva di € 1.920,92 (tenuto conto di quanto già rimborsato con il conto estintivo) per i seguenti importi non maturati e non goduti:
• € 866,40 (€ 3.010,66/120x72- € 940,00 a titolo di storno commissioni finanziarie) a titolo di commissioni finanziarie;
• € 189,12 (€ 907,10/120x72 - € 355,14 a titolo di storno commissione finanziarie) a titolo di commissioni di intermediazione;
• € 344,88(€ 820,80/120x72- € 147,60 a titolo di storno oneri come da conteggio estintivo) a titolo di commissioni rete esterna;
La somma di € 1.920,92 è stata calcolata da parte attrice in applicazione del cd. metodo pro-rata temporis ovverosia dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per commissioni accessorie e contrattuali, per la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando il risultato per il periodo non goduto, nel caso in esame
72 rate. La non ha proceduto alla liquidazione di tale importo, pertanto, la sig.ra ha fatto CP_2 CP_1
ricorso al Giudice di Pace di Torino affinché la sua pretesa venisse soddisfatta il quale, in accoglimento delle richieste attoree, ha condannato la banca al pagamento della somma richiesta con sent. n. 2865/2022.
In data 8.2.2022, la ha appellato la sentenza predetta, per i seguenti motivi: Parte_1
1) la sentenza ha interpretato l'art. 125 sexies TUB sulla base della sentenza c.d. EX della Corte di
Giustizia UE (CGUE, causa C-383/18, 11 settembre 2019) anziché far luogo all'applicazione della novella legislativa di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con legge 23 luglio 2021, n.
106, che ne avrebbe sostanzialmente escluso l'efficacia per i contratti estinti prima del 25.07.2022;
2) la sentenza ha interpretato le Disposizioni di Trasparenza emesse da e richiamate all'art. CP_3
11 comma 2 d.l. 73/2021 in conformità al diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla sentenza
EX, e ha conseguentemente affermato il principio della rimborsabilità dei costi upfront, anziché dichiararli irripetibili, sulla scorta della distinzione tra costi sostenuti per l'accesso al contratto (upfront) e per l'esecuzione (recurring);
3) la sentenza non ha specificamente preso posizione sulla validità delle clausole contrattuali, le quali indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione degli oneri contrattuali tra upfront e recurring e l'esclusiva rimborsabilità di quelli c.d. recurring.
L'appellata s'è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata rimessa in decisione senza attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che in conclusionale l'appellante ha introdotto due temi di indagine nuovi, riguardanti: 1) la carenza di legittimazione passiva della banca finanziatrice rispetto alla provvigione da essa trattenuta per essere versata all'agente in attività finanziaria, 2) la riduzione dei
2 costi upfront non maturati, secondo il metodo della c.d. curva degli interessi, anziché secondo il metodo pro rata temporis, applicato dalla sentenza appellata e non specificamente contestato come motivo di appello.
Sul punto non v'è luogo a pronunciare visto che detti temi non formano oggetto dei motivi di appello e nemmeno delle conclusioni precisate all'udienza del 5.3.2024, le quali rinviano all'atto di appello.
Nel merito l'appello deve respingersi.
Anticipando i passaggi della motivazione deve dirsi che: 1) al contratto all'odierno esame deve applicarsi (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; 2) altresì è un punto acquisito, anche per il tramite della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11-octies comma 2, nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ” (Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 CP_3
della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza EX, e mediatamente degli artt. 11 e 117
Cost., che la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”; 3) il punto centrale della sentenza è CP_4
che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze (commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es. l'ammontare del prestito);
4) la ratio decidendi della sentenza è che il finanziatore ha un ampio margine di manovra CP_4 nella predisposizione dell'offerta e non deve essergli lasciata la chance di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
5) anche se il finanziatore non abusa del suo “margine di manovra”, la semplice presenza di oneri per l'accesso al contratto, compresi ex ante nel “costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG, ma irriducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta, da un lato, un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, dall'altro, una indiretta penalizzazione del
3 consumatore, non prevista nella dir. 2008/48, per la scelta di estinguere anticipatamente il contratto;
6) per questo motivo sostanziale, la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); 7) le disposizioni sulla trasparenza emanate da , CP_3 anche ai sensi dell'art. 6bis d.p.r. 180/50 (introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza EX, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”; 8) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un mediatore creditizio (o altra consimile figura); la pretesa di distinguere tali commissioni dalla generalità dei costi è, peraltro, artificiosa, visto che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione;
9) il precedente della Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal
“margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata.
1. Secondo l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante
4 durata del contratto”.
La seconda direttiva è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato in parte qua il TUB, dove il diritto del consumatore a estinguere anticipatamente il contratto è disciplinato dall'art. 125-sexies (comma 1), che al tempo di conclusione del contratto all'odierno esame era formulato in termini quasi identici all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
A seguito della nota sentenza EX, l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in legge
23 luglio 2021 n. 106) ha recepito il principio espresso dalla sentenza – la riduzione del costo totale del credito in funzione dell'anticipato rimborso del capitale –, limitandone però l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25.7.2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante, corrente nel diritto applicato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
In particolare, secondo il comma 2 dell'art. 11-octies “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma l'inciso che CP_3 rinvia alle “norme secondarie ecc.” è caduto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale
22.12.2022 n. 263, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, “sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, [..] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” (§ 14.2).
2. Lo stato del diritto applicato, prima della sentenza EX, che l'art. 11-octies comma 2 ha inutilmente cercato di preservare a tutela dell'affidamento degli intermediari, è compendiato nella normativa secondaria di , nei successivi orientamenti di vigilanza, nella CP_3
Contr giurisprudenza, prevalentemente dell'
A partire dalle “Disposizioni di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, e in particolare dalla revisione del 9 febbraio
2011, ha dato disposizioni affinché “nei contratti di credito con cessione del quinto CP_3
dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono
5 l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (Sezione VII, Credito ai consumatori, § 5.2.1, in nota). Una previsione analoga si legge in Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2 in nota.
“L'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata” implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili, perché relativi ad attività anteriori alla sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma di cui non sussistono le condizioni per lo sgravio, perché già maturati alla data del rimborso anticipato.
La medesima interpretazione può darsi del successivo art. 6bis d.p.r. 180/5 (aggiunto dall'art. 31 comma 1 d.lgs. 19.9.2012 n. 169) che delega a definire “disposizioni per favorire la CP_3
trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” (comma 3). Tali disposizioni hanno la funzione, tra l'altro, di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett. b).
L'interpretazione di può essere ricostruita in questi termini. Oggetto del diritto alla CP_3 riduzione sono interessi e costi non ancora “maturati” alla data dell'estinzione anticipata. Gli interessi sono “dovuti” dal tempo della maturazione o scadenza, come frutti del capitale concesso in godimento e cessano di prodursi con il rimborso anticipato. Gli altri oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un'attività propria del finanziatore e “maturano”, sono “dovuti” con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa ecc.).
Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata. Per contro, gli oneri di accesso al contratto (c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potrebbero mai essere rimborsati.
L'irripetibilità dei costi upfront manifesta razionalità economica, in quanto esistano costi fissi di accesso al contratto (ad es. spese di istruttoria, costituzione di garanzie, perizie di stima) o costi che
6 dipendano dall'ammontare del credito concesso (ad es. provvigione del mediatore creditizio o agente), anziché dalla durata. Esiste anche una certa coerenza tra l'irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite e il principio civilistico che l'estinzione anticipata di un contratto, per scelta di una parte, non dovrebbe pregiudicare i diritti anteriormente acquisiti (arg. ex art. 1373
c.c.). Nondimeno, come si vedrà infra, non è questa la razionalità economica e giuridica sottesa alla dir. 2008/48 ed espressa nella sentenza EX.
Nel diritto applicato ante EX, il principio di irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite ha trovato un duplice temperamento, nel dovere del finanziatore di fornire al cliente un'informazione precontrattuale e contrattuale “trasparente” e di comportarsi secondo correttezza, col correlativo divieto di pratiche opache o scorrette, in violazione degli obblighi di trasparenza ed elusive del diritto alla riduzione del costo del credito.
Infatti, la linearità della distinzione tra oneri upfront e recurring non ha impedito agli intermediari prassi commerciali scorrette, stigmatizzate negli orientamenti di vigilanza di , quali il CP_3
caricamento in misura rilevante della quota delle commissioni upfront, una ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportata da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzata da uno sbilanciamento nei confronti della prima, la distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute al finanziatore e componenti di costo dovute alla rete distributiva, la duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività, l'ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, con conseguente ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di rimborso anticipato del capitale.
Peraltro, pur avvedendosi delle chance di abuso concesse agli intermediari, di caricare “il piatto” delle commissioni upfront e presentarle al consumatore come irripetibili, e promuovendo come buona pratica di mercato schemi di offerta che incorporano nel tasso annuo nominale la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (c.d. tutto
TAN), poiché ciò riduce la quota degli oneri irripetibili ed evita l'innalzamento dei costi per il caso di rimborso anticipato, ha continuato a muoversi all'interno della divisione tra oneri CP_3
upfront e recurring, senza negarne mai la validità in linea di principio.
Lo stato consolidato della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza EX della Corte di Giustizia dell'Unione europea (dell'11 settembre 2019, C-383/18) era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo, la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in data 11 dicembre 2019 n. 26525, dove riemergono alcune delle prassi scorrette censurate dalla AN di : “1) “nella CP_3
7 formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
3. La sentenza EX ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, di cui il giudice polacco remittente ha offerto due interpretazioni. La prima considera soggetti a riduzione i costi “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l'ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [..] dal momento che l'ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”. Nella seconda, la «restante durata del contratto» non è un criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma riguarda le modalità di calcolo della riduzione, che deve essere proporzionale alla residua durata.
Oltre a queste due interpretazioni, l'Avvocato generale ha preso in esame nelle sue conclusioni
(punto 45-46) anche una terza interpretazione, considerando “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure “non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.
La Corte di Giustizia ha elegantemente tralasciato come inconcludente “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, che restituirebbe risultati equivoci, per dare preminenza ad argomenti teleologici e orientati alle conseguenze.
In particolare, l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_1 Persona_2
8 EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29).
“Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. CP_4
16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront
– come già aveva osservato negli orientamenti di vigilanza (§ 2). CP_3
I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò
“comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32).
Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33)
e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto, avendo respinto con questi argomenti la prima e la terza interpretazione, la Corte di
Giustizia ha accolto la seconda, negando valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4. Forse inavvertitamente, la Corte di Giustizia ha indebolito la forza dei propri argomenti, introducendo una premessa forse vera, ma non indispensabile, ossia la propensione del finanziatore
9 ad abusare del proprio margine di manovra in danno del cliente, per giustificare la conclusione attinta.
Primo. L'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 offre all'interprete un elemento centrale a cui affidare la scelta tra le due interpretazioni e che orienta con sicurezza la scelta verso l'inclusione di tutti gli oneri, anche indipendenti dalla durata, nel perimetro dei costi riducibili. Tale elemento è il “costo totale del credito”, riguardo al quale la stessa sentenza EX (punto 23) ha osservato che la definizione
(art. 3 lett. g) dir. 2008/48) non contiene “alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”. Pertanto, non dovrebbe essere consentita distinzione alcuna tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, non soltanto con riguardo all'informativa contrattuale, ma anche con riguardo all'evenienza, possibile “in ogni momento”, dell'estinzione anticipata.
Su questa premessa, le esemplificazioni di cui ai punti 31-33 della motivazione conservano bensì valore, perché comprovano la giustezza della scelta, ma non sono una premessa indispensabile. Nel medesimo senso anche Corte cost. 263/2022, secondo cui “in tanto si giustifica tale richiamo [al costo totale del credito], in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” (§ 12.3.2).
Secondo. Nel caso di rimborso anticipato del capitale, appare naturale adeguare il contratto alla minore durata effettiva, senza che il consumatore sia premiato o penalizzato, fermo il diritto del finanziatore a pretendere l'equo indennizzo “per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, ove applicabile (art. 16 par. 2 ss. dir. 2008/48).
Ora, la penalizzazione del consumatore in caso di rimborso anticipato non dipende da uno specifico abuso del finanziatore nella presentazione dei costi – punto su cui insiste –, ma dalla pura e CP_4
semplice presenza di oneri che (thema disputandum) non sono sottoposti a riduzione, poiché ciò comporta inevitabilmente l'aumento del costo del credito, visto che la stessa somma di denaro, che le parti hanno pattuito per la durata originaria, viene mantenuta ferma su un intervallo di tempo inferiore. Ad es.
1.000 euro spalmati in modo uniforme su dieci anni equivalgono a 100 euro per anno, su otto anni a 125 euro per anno, su quattro anni a 250 euro per anno e a un peso (teorico) di
2.000 euro per anno se il contratto viene estinto anticipatamente dopo soli sei mesi. A parità di capitale, il peso dell'onere cresce in proporzione, man mano che la durata si accorcia.
Anche se il finanziatore presenta al consumatore costi effettivi e in modo trasparente e corretto, il costo del credito aumenta: e ciò per il solo fatto che alcuni oneri compresi ex ante nel costo totale del credito e nella rappresentazione percentuale su base annua del TAEG, che è “fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel
10 contratto di credito” (art. 19 par. 3 dir. 2008/48), non possono essere ridotti e adeguati ex post alla minore durata effettiva del contratto.
La maggior onerosità del credito, legata alla pretesa irripetibilità degli oneri upfront, non può giustificarsi in quanto conseguenza volontariamente accettata dal consumatore, con il rimborso anticipato del capitale, poiché tale interpretazione contraddice la ratio della norma.
La dir. 2008/48 concede, infatti, al consumatore il diritto di rimborsare il capitale anticipatamente
“in qualsiasi momento”, per consentirgli di adeguare l'esposizione debitoria alle proprie possibilità, rinegoziare il finanziamento cogliendo eventuali ribassi dei tassi ecc., senza altro onere che l'obbligo (peraltro eventuale) di indennizzo. Oneri aggiuntivi non possono essere evidentemente introdotti dall'interprete e tale appare l'aumento del costo del credito ingenerato dall'irripetibilità degli oneri upfront, che si presenta ex ante come un disincentivo all'uso “in qualsiasi momento” del diritto di estinzione anticipata e a posteriori come un'indiretta penalizzazione del consumatore per l'esercizio di tale diritto.
In conclusione. La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (§ 12.1.).
5. L'art. 6bis del d.p.r. 180/50, rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, prevede al comma 3 il potere di di definire, ai sensi del TUB, CP_3
“disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione”. In particolare, interessa in questa sede la lettera b), che riguarda le disposizioni volte a
“b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma non è stata toccata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 11-
11 octies, comma 2 del d.l. 73/2021. La Corte costituzionale s'è nondimeno pronunciata sulle disposizioni sulla trasparenza di , osservando che esse “avallano l'interpretazione del CP_3
precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili [..] a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri” ed evidenziando la funzione del rinvio recettizio a tali disposizioni, contenuto nell'art. 11-octies, comma 2 del d.l.
25.5.2021 n. 73, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo”
e rende “univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza EX e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (§ 12.1.).
Per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021, limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ”, di modo che l'art. 125 sexies CP_3 comma 1 TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”. Incidentalmente, la Corte osserva che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125- sexies, comma 1” (sub § 14).
È evidente che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, esse non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”.
6. La sentenza Unicredit Bank of Austria riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola
12 con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza EX, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto
27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza Unicredit Bank of Austria non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la
13 valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed CP_4 effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 (punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza Unicredit Bank of Austria ha distinto il regime applicabile alle due
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza EX.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità
14 alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n.
2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza
EX in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da Unicredit Bank of Austria, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
7. In conclusione, al caso di specie deve applicarsi l'art. 125-sexies TUB, interpretato in conformità al corrispondente art. 16 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza EX, con conseguente diritto del consumatore, che ha rimborsato anticipatamente il capitale, alla restituzione delle quote di oneri upfront (“commissioni di istruttoria” e “provvigioni all'intermediario del credito”) anticipate al momento della conclusione del contratto, ma non ancora maturate.
La sentenza ha liquidato le provvigioni non maturate nella somma di € 1.920,92. Come anticipato, la liquidazione non è oggetto di uno specifico motivo di appello, con riguardo né al metodo, né al calcolo.
Le spese di appello seguono la soccombenza. La causa è iniziata infatti in pendenza della questione di legittimità costituzionale sull'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021 e quindi in una situazione di incertezza normativa che di per sé avrebbe giustificato l'impugnazione. Tuttavia, dopo l'accoglimento della questione di legittimità, l'appellante ha insistito nell'impugnazione, sviluppando nuovi argomenti di diritto (ad es. il precedente della CGUE di Unicredit Austria citato sub § 6) all'interno dei motivi di appello.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Torino, 7 giugno 2024
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
15