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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
, Cod. Fisc. , nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 06/11/1978, residente a [...], VIA GALILEO GALILEI 275, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.to presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 - 64014 MARTINSICURO (TE);
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t ., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2
PEC presso i cui uffici Email_1 Email_2 del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE l' , c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, Persona_1 ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32; CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a codesto all'Ill.mo Tribunale Civile, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite sopra puntualmente definita in della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
richiesta contenuta nel termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto. In via istruttoria – ammetere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della predetta indennità; condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata CP_3 in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).”; per il : “Voglia l'ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, previo rinvio CP_1 pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE
1) Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto né doveva svolgere alcuna attività lavorativa perché sapeva di essere considerato in ferie ex lege.
2) Rigettare conseguentemente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
3) In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, accertare il dovuto o escludendo dal computo i giorni di riposo spettanti a titolo di “festività”
Pag. 2 di 13 soppresse” (Legge n. 937/1977) e secondo i conteggi elaborati dagli Istituti Scolastici,
o dichiarando prescritte (previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.) le indennità maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo. 4) Spese vinte”; per l' : “perché l'Onorevole Giudice monocratico del Lavoro adito, ogni contraria CP_3 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte, Voglia: nel merito:
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il resistente al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge”. CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. ritualmente depositato, docente Parte_1 supplente di scuola dell'infanzia con attuale sede di servizio presso l'Istituto IC.C E.
FERMI in Alba Adriatica, ha evocato in giudizio il e l' al Controparte_1 CP_3 fine di ottenere il riconoscimento della corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di € 3.116,23, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 in forza di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Ha evidenziato come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
Ha, inoltre, sottolineato come il co. 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire
Pag. 3 di 13 delle ferie”. Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l.
228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. CP_1
29 del CCNL di categoria”.
Ha dedotto, dunque, che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), la parte avesse diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
La stessa ricorrente ha richiamato le pronunce della Corte di cassazione del
03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024 nonché la recentissima Ordinanza n. 11968/2025.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, richiamando, a tal fine, la normativa rilevante in materia ed evidenziando come la supplente conoscesse, fin da settembre, il proprio calendario delle ferie.
In via subordinata, ha chiesto che venisse accertata l'erroneità della quantificazione della pretesa articolata dalla resistente chiedendo lo scomputo dell'indennità spettante nei giorni corrispondenti alle cd. festività soppresse;
in ultimo ha eccepito la prescrizione delle pretese avanzate in ricorso per le annualità in oggetto.
Ancora, l'amministrazione ha evidenziato che, dalla documentazione allegata, emergesse come la ricorrente avesse maturato n. 25,25 giorni di festività soppresse e fruito di 2 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per l'anno 2022/2023 (per un totale di 1473,04 lordi a titolo di indennità) e 25 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per l'anno 2023-2024, fruendo di tre giorni di ferie e tre di festività soppresse
(per un'indennità pari a 1.289,20) per un totale dovuto, in subordine, pari ad euro
2762,24.
Pag. 4 di 13 Si è costituita l' che ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda, la CP_3 relativa regolarizzazione contributiva della posizione di parte ricorrente.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 5.11.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
*
La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022), si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024 e
11968/2025.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n.
135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
Pag. 5 di 13 raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il
Pag. 6 di 13 personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale.
Peraltro, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Pag. 7 di 13 Peraltro, la CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Pag. 8 di 13 Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, come accennato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “ Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
Pag. 9 di 13 rapporto di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. -
15.05.2024, n. 13440).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del
17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
Trasponendo tali principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, trattandosi delle CP_1
annualità comprese tra il 2022 ed il 2024.
Aldilà della natura decennale del termine di prescrizione nelle ipotesi di specie, appare autoevidente come il diritto non sarebbe prescritto anche applicando l'impostazione quinquiennale avallata dal . CP_1
Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa, i fatti oggetto di causa non sono in contestazione, essendo pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio di docenza sino al termine delle attività didattiche nelle annualità indicate in ricorso.
L'amministrazione ha dedotto: a) come, in realtà, per l'annualità 2023/2024, il
Dirigente scolastico dell'Istituto avesse trasmesso una circolare tale da informare la ricorrente della possibilità di fruire delle ferie;
b) come, in realtà, il computo delle ferie
Pag. 10 di 13 maturate fosse erroneo, dovendo dal totale sottrarsi i giorni di festività soppresse oggetto di specifica richiesta di fruizione da parte della ricorrente.
La prima censura non coglie nel segno, dal momento che, nella nota in oggetto, il
Dirigente scolastico notiziava i docenti della possibilità di fruire delle ferie per l'anno scolastico in riferimento, ebbene, tale incombente non può ritenersi conforme a quanto richiesto dalla Suprema Corte.
Ed infatti, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Ebbene, appare evidente come ciò non sia avvenuto nel caso di specie, avendo, il datore di lavoro, solo notiziato parte ricorrente della possibilità di avvalersi dei giorni di ferie previsti per legge.
Quanto alla seconda deduzione, relativa al computo analitico dei giorni di ferie oggetto di conversione nell'indennità richiesta, parte ricorrente, aderendo all'eccezione di controparte, che ha allegato le istanze inoltrate dalla docente, funzionali a fruire delle festività soppresse, ha aderito alle eccezioni in oggetto, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità rideterminata nel quantum e pari ad euro 2762,24, scomputando la misura di quanto originariamente richiesto in ordine ai giorni in cui la ha richiesto e fruito delle Pt_1
ferie.
Pag. 11 di 13 Il deve pertanto essere condannato al pagamento della somma CP_1
complessiva così determinata ed alla relativa regolarizzazione della posizione contributiva.
Si è, infatti, precisato che la natura retributiva della prestazione, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n.
1757- 16, Cass. n. 14559-17).
La natura routinaria della questione giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente come indicato in CP_1
dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa ed applicando un aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1262/2025, così provvede:
• Accoglie la domanda e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2022-2023
e 2023-2024 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 2.762,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• Condanna, per l'effetto, parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
Pag. 12 di 13 • Previa compensazione della metà, condanna il Controparte_1
CP_
a rifondere alla parte ricorrente ed all' le spese del giudizio, che
[...]
liquida in € 1313,00 per compensi (già al netto della compensazione) oltre ad euro 49,00 a titolo di spese vive nei confronti di , oltre spese Parte_1
generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi, con riferimento a parte ricorrente, in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
, Cod. Fisc. , nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 06/11/1978, residente a [...], VIA GALILEO GALILEI 275, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Scarpantonio, ed ele.te dom.to presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 - 64014 MARTINSICURO (TE);
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t ., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila (C.F. fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2
PEC presso i cui uffici Email_1 Email_2 del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE l' , c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, Persona_1 ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32; CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a codesto all'Ill.mo Tribunale Civile, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite sopra puntualmente definita in della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
richiesta contenuta nel termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto. In via istruttoria – ammetere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della predetta indennità; condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata CP_3 in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in particolare a riguardo pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).”; per il : “Voglia l'ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, previo rinvio CP_1 pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE
1) Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto né doveva svolgere alcuna attività lavorativa perché sapeva di essere considerato in ferie ex lege.
2) Rigettare conseguentemente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
3) In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, accertare il dovuto o escludendo dal computo i giorni di riposo spettanti a titolo di “festività”
Pag. 2 di 13 soppresse” (Legge n. 937/1977) e secondo i conteggi elaborati dagli Istituti Scolastici,
o dichiarando prescritte (previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.) le indennità maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo. 4) Spese vinte”; per l' : “perché l'Onorevole Giudice monocratico del Lavoro adito, ogni contraria CP_3 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte, Voglia: nel merito:
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il resistente al pagamento delle CP_1 spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge”. CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. ritualmente depositato, docente Parte_1 supplente di scuola dell'infanzia con attuale sede di servizio presso l'Istituto IC.C E.
FERMI in Alba Adriatica, ha evocato in giudizio il e l' al Controparte_1 CP_3 fine di ottenere il riconoscimento della corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, quantificate nella misura di € 3.116,23, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di docente supplente, negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 in forza di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Ha evidenziato come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
Ha, inoltre, sottolineato come il co. 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire
Pag. 3 di 13 delle ferie”. Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l.
228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. CP_1
29 del CCNL di categoria”.
Ha dedotto, dunque, che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), la parte avesse diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
La stessa ricorrente ha richiamato le pronunce della Corte di cassazione del
03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024 nonché la recentissima Ordinanza n. 11968/2025.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, richiamando, a tal fine, la normativa rilevante in materia ed evidenziando come la supplente conoscesse, fin da settembre, il proprio calendario delle ferie.
In via subordinata, ha chiesto che venisse accertata l'erroneità della quantificazione della pretesa articolata dalla resistente chiedendo lo scomputo dell'indennità spettante nei giorni corrispondenti alle cd. festività soppresse;
in ultimo ha eccepito la prescrizione delle pretese avanzate in ricorso per le annualità in oggetto.
Ancora, l'amministrazione ha evidenziato che, dalla documentazione allegata, emergesse come la ricorrente avesse maturato n. 25,25 giorni di festività soppresse e fruito di 2 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per l'anno 2022/2023 (per un totale di 1473,04 lordi a titolo di indennità) e 25 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per l'anno 2023-2024, fruendo di tre giorni di ferie e tre di festività soppresse
(per un'indennità pari a 1.289,20) per un totale dovuto, in subordine, pari ad euro
2762,24.
Pag. 4 di 13 Si è costituita l' che ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda, la CP_3 relativa regolarizzazione contributiva della posizione di parte ricorrente.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 5.11.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
*
La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
La questione è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022), si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024 e
11968/2025.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n.
135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
Pag. 5 di 13 raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il
Pag. 6 di 13 personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale.
Peraltro, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Pag. 7 di 13 Peraltro, la CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Pag. 8 di 13 Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, come accennato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “ Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
Pag. 9 di 13 rapporto di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. -
15.05.2024, n. 13440).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del
17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
Trasponendo tali principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, trattandosi delle CP_1
annualità comprese tra il 2022 ed il 2024.
Aldilà della natura decennale del termine di prescrizione nelle ipotesi di specie, appare autoevidente come il diritto non sarebbe prescritto anche applicando l'impostazione quinquiennale avallata dal . CP_1
Per quanto riguarda, invece, il merito della pretesa, i fatti oggetto di causa non sono in contestazione, essendo pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio di docenza sino al termine delle attività didattiche nelle annualità indicate in ricorso.
L'amministrazione ha dedotto: a) come, in realtà, per l'annualità 2023/2024, il
Dirigente scolastico dell'Istituto avesse trasmesso una circolare tale da informare la ricorrente della possibilità di fruire delle ferie;
b) come, in realtà, il computo delle ferie
Pag. 10 di 13 maturate fosse erroneo, dovendo dal totale sottrarsi i giorni di festività soppresse oggetto di specifica richiesta di fruizione da parte della ricorrente.
La prima censura non coglie nel segno, dal momento che, nella nota in oggetto, il
Dirigente scolastico notiziava i docenti della possibilità di fruire delle ferie per l'anno scolastico in riferimento, ebbene, tale incombente non può ritenersi conforme a quanto richiesto dalla Suprema Corte.
Ed infatti, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Ebbene, appare evidente come ciò non sia avvenuto nel caso di specie, avendo, il datore di lavoro, solo notiziato parte ricorrente della possibilità di avvalersi dei giorni di ferie previsti per legge.
Quanto alla seconda deduzione, relativa al computo analitico dei giorni di ferie oggetto di conversione nell'indennità richiesta, parte ricorrente, aderendo all'eccezione di controparte, che ha allegato le istanze inoltrate dalla docente, funzionali a fruire delle festività soppresse, ha aderito alle eccezioni in oggetto, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità rideterminata nel quantum e pari ad euro 2762,24, scomputando la misura di quanto originariamente richiesto in ordine ai giorni in cui la ha richiesto e fruito delle Pt_1
ferie.
Pag. 11 di 13 Il deve pertanto essere condannato al pagamento della somma CP_1
complessiva così determinata ed alla relativa regolarizzazione della posizione contributiva.
Si è, infatti, precisato che la natura retributiva della prestazione, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n.
1757- 16, Cass. n. 14559-17).
La natura routinaria della questione giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico del resistente come indicato in CP_1
dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa ed applicando un aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1262/2025, così provvede:
• Accoglie la domanda e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2022-2023
e 2023-2024 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 2.762,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre
1994 n. 724;
• Condanna, per l'effetto, parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
Pag. 12 di 13 • Previa compensazione della metà, condanna il Controparte_1
CP_
a rifondere alla parte ricorrente ed all' le spese del giudizio, che
[...]
liquida in € 1313,00 per compensi (già al netto della compensazione) oltre ad euro 49,00 a titolo di spese vive nei confronti di , oltre spese Parte_1
generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi, con riferimento a parte ricorrente, in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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