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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4101/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/04/2025 da
con il proc. e dom. avv. GRUARIN Parte_1
MONICA
E
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. GRAZIANI DANIELA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli: (il 13.07.2002), Per_1
(il 24.04.2005) entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti, e (il 06.05.2009), minorenne. Per_3 - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
24/09/2000 in RUDA (UD), con atto trascritto al n. 6 nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000, tra e alle Controparte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
1. Dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento e residenza presso la madre. Dispone che il padre tenga con sé per un fine settimana ogni quindici giorni, Per_3 dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì sera alle ore 20,00, quando egli provvederà a riaccompagnarla dalla madre. Dispone, altresì, che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia per altre giornate, CP_1
compatibilmente ai suoi impegni, purché dia un preavviso alla signora di almeno 48 ore. Il padre, pertanto, si atterrà agli orari Parte_1
concordati con la madre e riaccompagnerà la ragazza presso la residenza materna.
2. Durante le vacanze scolastiche estive, dispone che il padre possa trascorrere con la figlia quattro settimane, di cui non più di due consecutivamente, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti, ad anni alterni con ciascun genitore, le giornate di Natale e di Pasqua. I genitori comunicheranno tra loro direttamente ogni informazione riguardante la figlia evitando che ella venga coinvolta nelle loro decisioni.
3. Dispone che il signor corrisponda un contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli di € 1.290,00 complessivi mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, pari a € 430,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat annuale con decorrenza da aprile 2026, di cui € 860,00 mensili saranno corrisposti alla signora tramite Parte_1 bonifico bancario alle coordinate Iban già note al sig. , ed € CP_1
430,00 direttamente al figlio , mediante versamento di detta cifra Per_1 da parte del padre sulla carta prepagata Postepay intestata al ragazzo.
Stante il prevalente domicilio di fuori casa, dispone che anche Per_1
la madre concorra al suo mantenimento, con le stesse modalità e negli stessi termini del padre, corrispondendo al figlio la somma mensile di €
150,00, soggetta a rivalutazione annuale Istat a decorrere da aprile 2026.
4. Le spese straordinarie per la prole, individuate e disciplinate come da
Protocollo 3744/2015, sono poste a carico del padre al 60% e al 40% a carico della madre. Le spese straordinarie per gli saranno Per_1
anticipate direttamente da ciascun genitore sulla base delle quote di cui sopra.
5. Dispone che il concorso ordinario al mantenimento di e Per_2
– quest'ultima una volta raggiunta la maggiore età – verrà loro Per_3 versato direttamente e sino al raggiungimento dell'autonomia economica, se e quando avranno domicilio lontano dai genitori, sempre che i figli vi acconsentano. Alle stesse condizioni ciascun genitore anticiperà loro le spese straordinarie, secondo la ripartizione sopra convenuta (il 60% a carico del padre, il 40% a carico della madre).
6. Dà atto che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per i figli venga percepito al 100% dalla madre.
7. Dà atto che il signor si obbliga a versare alla signora CP_1 Parte_1 gli arretrati per rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento – pari a complessivi € 4.867,37 – con le seguenti modalità: € 2.467,37 entro il
30.04.25 ed € 2.400,00 entro il 31.07.25. Con l'adempimento di tali obbligazioni e di quelle indicate ai punti precedenti, dà atto che le parti dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo, e di aver integralmente definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente.
8. Prende atto che i genitori concordano che l'indennità di invalidità di continuerà ad essere accantonata nel conto già in essere per far Per_3
fronte in futuro alle sue esigenze di salute.
9. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla dovere l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile.
10. Spese legali integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RUDA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.6, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 20.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4101/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/04/2025 da
con il proc. e dom. avv. GRUARIN Parte_1
MONICA
E
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. GRAZIANI DANIELA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli: (il 13.07.2002), Per_1
(il 24.04.2005) entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti, e (il 06.05.2009), minorenne. Per_3 - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
24/09/2000 in RUDA (UD), con atto trascritto al n. 6 nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000, tra e alle Controparte_1 Parte_1
seguenti condizioni:
1. Dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento e residenza presso la madre. Dispone che il padre tenga con sé per un fine settimana ogni quindici giorni, Per_3 dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì sera alle ore 20,00, quando egli provvederà a riaccompagnarla dalla madre. Dispone, altresì, che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia per altre giornate, CP_1
compatibilmente ai suoi impegni, purché dia un preavviso alla signora di almeno 48 ore. Il padre, pertanto, si atterrà agli orari Parte_1
concordati con la madre e riaccompagnerà la ragazza presso la residenza materna.
2. Durante le vacanze scolastiche estive, dispone che il padre possa trascorrere con la figlia quattro settimane, di cui non più di due consecutivamente, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti, ad anni alterni con ciascun genitore, le giornate di Natale e di Pasqua. I genitori comunicheranno tra loro direttamente ogni informazione riguardante la figlia evitando che ella venga coinvolta nelle loro decisioni.
3. Dispone che il signor corrisponda un contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli di € 1.290,00 complessivi mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, pari a € 430,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat annuale con decorrenza da aprile 2026, di cui € 860,00 mensili saranno corrisposti alla signora tramite Parte_1 bonifico bancario alle coordinate Iban già note al sig. , ed € CP_1
430,00 direttamente al figlio , mediante versamento di detta cifra Per_1 da parte del padre sulla carta prepagata Postepay intestata al ragazzo.
Stante il prevalente domicilio di fuori casa, dispone che anche Per_1
la madre concorra al suo mantenimento, con le stesse modalità e negli stessi termini del padre, corrispondendo al figlio la somma mensile di €
150,00, soggetta a rivalutazione annuale Istat a decorrere da aprile 2026.
4. Le spese straordinarie per la prole, individuate e disciplinate come da
Protocollo 3744/2015, sono poste a carico del padre al 60% e al 40% a carico della madre. Le spese straordinarie per gli saranno Per_1
anticipate direttamente da ciascun genitore sulla base delle quote di cui sopra.
5. Dispone che il concorso ordinario al mantenimento di e Per_2
– quest'ultima una volta raggiunta la maggiore età – verrà loro Per_3 versato direttamente e sino al raggiungimento dell'autonomia economica, se e quando avranno domicilio lontano dai genitori, sempre che i figli vi acconsentano. Alle stesse condizioni ciascun genitore anticiperà loro le spese straordinarie, secondo la ripartizione sopra convenuta (il 60% a carico del padre, il 40% a carico della madre).
6. Dà atto che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per i figli venga percepito al 100% dalla madre.
7. Dà atto che il signor si obbliga a versare alla signora CP_1 Parte_1 gli arretrati per rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento – pari a complessivi € 4.867,37 – con le seguenti modalità: € 2.467,37 entro il
30.04.25 ed € 2.400,00 entro il 31.07.25. Con l'adempimento di tali obbligazioni e di quelle indicate ai punti precedenti, dà atto che le parti dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo, e di aver integralmente definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente.
8. Prende atto che i genitori concordano che l'indennità di invalidità di continuerà ad essere accantonata nel conto già in essere per far Per_3
fronte in futuro alle sue esigenze di salute.
9. Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla dovere l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile.
10. Spese legali integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RUDA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.6, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 20.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini