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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/07/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1319/2024, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rosario Giannaccari, presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Montanaro, presso il cui studio è elettivamente
[...] domiciliata
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e lo hanno contratto matrimonio in data 7.10.2021 e hanno generato una figlia, nata Pt_1 _1 in data 1.7.2022.
Nel corso del procedimento le parti sono state autorizzate alla precisazione delle conclusioni in ordine allo status e con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.7.2025 hanno provveduto in tal senso, sicché il giudizio è stato immediatamente rimesso al Collegio per la decisione.
La domanda volta alla pronuncia della separazione, su cui le parti hanno convenuto, risulta suscettibile di accoglimento: ed invero, in ragione delle concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare, deve ritenersi irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare, come attestato anche dalla mancata formulazione di rilievi ad opera del PM
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di così Parte_2 Controparte_2 provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi suddetti, che hanno contratto matrimonio in data
7.10.2021 in Nardò (Le), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 70, parte II Serie A anno 2021, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 14.7.2025
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore